Art. 282 L'Austria si impegna ad adottare provvedimenti atti ad assicurare che tutte le aeronavi austriache sorvolanti sul proprio territorio si conformeranno alle regole sui fuochi e segnali, alle regole dello spazio aereo e a quelle del traffico aereo sugli aerodromi o in vicinanza dei medesimi, come sono stabilite nella convenzione conchiusa tra le Potenze alleate e associate circa la navigazione aerea.