(Trattato-art. 282)
 
                              Art. 282 
 
 
  L'Austria si impegna ad adottare provvedimenti atti  ad  assicurare
che tutte le aeronavi austriache sorvolanti sul proprio territorio si
conformeranno alle regole sui fuochi e  segnali,  alle  regole  dello
spazio aereo e a quelle del  traffico  aereo  sugli  aerodromi  o  in
vicinanza  dei  medesimi,  come  sono  stabilite  nella   convenzione
conchiusa tra le Potenze alleate e  associate  circa  la  navigazione
aerea.