(Trattato-art. 283)
 
                              Art. 283 
 
 
  Gli obblighi imposti dalle disposizioni  precedenti  rimarranno  in
vigore fino al 1° gennaio  1923,  a  meno  che  l'Austria  sia  stata
ammessa prima nelle Societa' delle Nazioni, o sia stata  autorizzata,
col consenso delle Potenze  alleate  e  associate,  ed  aderire  alla
convenzione conchiusa tra  le  dette  Potenze  circa  la  navigazione
aerea.