(Regolamento-art. 450)
 
                              Art. 450. 
 
 
  Al 30 giugno di ogni anno le sezioni  di  tesoreria  allibrano  nei
registri e comprendono definitivamente nei loro conti, per  le  somme
realmente pagate, le note nominative e gli ordini collettivi,  emessi
durante l'anno e pagati soltanto in parte. 
 
  Le delegazioni del tesoro operano la  riduzione  di  tali  note  ed
ordini, regolano in conformita' le proprie scritture, e per le  quote
dovute  e  non  pagate  rilasciano  nuovi  ordini   individuali   con
imputazione al conto dei residui, quando i  creditori  richiedano  il
pagamento del loro credito, e questo non  sia  prescritto  o  perento
agli effetti amministrativi.