(Regolamento-art. 451)
 
                              Art. 451. 
 
 
  Le  note  nominative  e  gli   ordini   tanto   collettivi   quanto
individuali, emessi durante l'anno finanziario e rimasti  interamente
da pagare al 30 giugno, continuano a rimanere presso  le  delegazione
del tesoro e gli agenti pagatori, e possono essere pagati  per  tutto
l'esercizio successivo, purche' ne sia  variata  l'imputazione  dalla
competenza al conto dei residui a mente del'art. 443. 
 
  Scorso tale termine, non possono piu' essere pagati e devono essere
restituiti entro il 5 di  luglio  alle  delegazioni  del  tesoro  per
l'annullamento,  salvo  il  diritto  ai  creditori  di  chiederne  la
rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto secondo
le disposizioni del Codice civile o di leggi  speciali,  e  salvo  il
disposto dell'art. 36 della legge. 
 
  La nuova imputazione al  conto  dei  residui  viene  operata  dalle
delegazioni del tesoro la sera del 30 giugno  o  la  mattina  del  1°
luglio, nelle note ed ordini anzidetti che trovansi presso le sezioni
di tesoreria provinciale, e viene eseguita sui  titoli  pagati  dagli
agenti fuori del capoluogo di provincia all'atto  in  cui  questi  li
presentano con la loro fattura di versamento.