(Codice di procedura penale-art. 502)
 
                              Art. 502 
 
               (Casi e modi del giudizio direttissimo) 
 
  Quando una persona e' stata arrestata nella flagranza di  un  reato
di  competenza  del  tribunale,  il  procuratore  del  Re  al   quale
l'arrestato e' presentato a' termini dell'articolo 244, se ritiene di
dover procedere e se non  sono  necessarie  speciali  indagini,  dopo
averlo sommariamente interrogato, puo' farlo subito condurre in stato
d'arresto davanti al tribunale, se questo siede  in  udienza  penale;
altrimenti, dopo aver disposto perche' l'arresto sia mantenuto,  puo'
farlo presentare ad una udienza prossima, non oltre il quinto  giorno
dall'arresto.  Se  non  e'  possibile  provvedere  in  tal  modo,  il
procuratore del Re procede  con  le  forme  ordinarie,  osservate  le
disposizioni dei capoversi dell'articolo 246. 
 
  Se si tratta di reato di competenza della corte d'assise,  si  puo'
procedere a giudizio direttissimo nel modo predetto, soltanto  se  la
corte si trova convocata in sessione, ovvero se deve essere convocata
entro cinque giorni da quello dell'arresto. 
 
  Nello stesso, modo si puo' procedere quando il reato viene commesso
da persona arrestata, detenuta o internata per misura di sicurezza.