Art. 502 (Casi e modi del giudizio direttissimo) Quando una persona e' stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza del tribunale, il procuratore del Re al quale l'arrestato e' presentato a' termini dell'articolo 244, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, dopo averlo sommariamente interrogato, puo' farlo subito condurre in stato d'arresto davanti al tribunale, se questo siede in udienza penale; altrimenti, dopo aver disposto perche' l'arresto sia mantenuto, puo' farlo presentare ad una udienza prossima, non oltre il quinto giorno dall'arresto. Se non e' possibile provvedere in tal modo, il procuratore del Re procede con le forme ordinarie, osservate le disposizioni dei capoversi dell'articolo 246. Se si tratta di reato di competenza della corte d'assise, si puo' procedere a giudizio direttissimo nel modo predetto, soltanto se la corte si trova convocata in sessione, ovvero se deve essere convocata entro cinque giorni da quello dell'arresto. Nello stesso, modo si puo' procedere quando il reato viene commesso da persona arrestata, detenuta o internata per misura di sicurezza.