Art. 503 (Atti del giudizio direttissimo) Nel giudizio direttissimo, se l'imputato non sceglie subito un difensore, questi e' nominato dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento, e, se cio' non e' avvenuto, dal presidente prima dell'apertura del dibattimento. L'offeso dal reato e i testimoni possono, a cura del pubblico ministero, essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria. Il pubblico ministero, l'imputato e chi si costituisce parte civile nel dibattimento possono presentare testimoni senza citazione. L'imputato puo' farsi assistere da un consulente tecnico, qualora il giudice ritenga di nominare un perito, a norma dell'articolo 455. Se l'imputato ne fa domanda, il giudice, quando lo ritiene necessario, puo' accordargli un termine massimo improrogabile di cinque giorni per preparare la difesa, fissando per il dibattimento l'udienza, immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel frattempo l'imputato rimane in stato d'arresto.