(Codice di procedura penale-art. 503)
 
                              Art. 503 
 
                  (Atti del giudizio direttissimo) 
 
  Nel giudizio direttissimo, se  l'imputato  non  sceglie  subito  un
difensore, questi e' nominato dal pubblico ministero nel  primo  atto
del procedimento, e, se cio' non e' avvenuto,  dal  presidente  prima
dell'apertura del dibattimento. L'offeso  dal  reato  e  i  testimoni
possono, a cura del pubblico ministero, essere citati anche oralmente
da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria. 
 
  Il pubblico ministero, l'imputato e chi si costituisce parte civile
nel  dibattimento  possono  presentare  testimoni  senza   citazione.
L'imputato puo' farsi assistere da un consulente tecnico, qualora  il
giudice ritenga di nominare un perito, a norma dell'articolo 455. 
 
  Se  l'imputato  ne  fa  domanda,  il  giudice,  quando  lo  ritiene
necessario, puo' accordargli  un  termine  massimo  improrogabile  di
cinque giorni per preparare la difesa, fissando per  il  dibattimento
l'udienza, immediatamente successiva alla scadenza del  termine.  Nel
frattempo l'imputato rimane in stato d'arresto.