(Codice di procedura penale-art. 504)
 
                              Art. 504 
 
 (Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo) 
 
  Chiuso il dibattimento, il giudice puo' disporre che si proceda con
istruzione formale. 
 
  Se  il  giudizio  direttissimo   risulta   promosso   fuori   delle
circostanze prevedute dall'articolo 502, il giudice anche  all'inizio
del dibattimento ordina che gli  atti  siano  trasmessi  al  pubblico
ministero perche' proceda con le forme ordinarie. 
 
  In entrambi i casi il giudice ordina la liberazione dell'arrestato,
se la legge non consente il mandato di cattura. 
 
  I provvedimenti predetti sono dati con ordinanza.