Art. 504 (Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo) Chiuso il dibattimento, il giudice puo' disporre che si proceda con istruzione formale. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori delle circostanze prevedute dall'articolo 502, il giudice anche all'inizio del dibattimento ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero perche' proceda con le forme ordinarie. In entrambi i casi il giudice ordina la liberazione dell'arrestato, se la legge non consente il mandato di cattura. I provvedimenti predetti sono dati con ordinanza.