Art. 505 (Giudizio direttissimo davanti al pretore) Nelle circostanze indicate nell'articolo 502 quando il reato e' di competenza del pretore, questi, dopo avere interrogato l'arrestato, puo' procedere a giudizio direttissimo. Il pretore esercita i poteri conferiti al pubblico ministero e al giudice con gli articoli precedenti.