(Codice di procedura penale-art. 505)
 
                              Art. 505 
 
             (Giudizio direttissimo davanti al pretore) 
 
  Nelle circostanze indicate nell'articolo 502 quando il reato e'  di
competenza del pretore, questi, dopo avere  interrogato  l'arrestato,
puo' procedere a giudizio direttissimo. 
 
  Il pretore esercita i poteri conferiti al pubblico ministero  e  al
giudice con gli articoli precedenti.