Art. 256. (Art. 60, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812). La R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma ha per fine: a) d'impartire la cultura e l'istruzione necessarie per formare gli insegnanti di educazione fisica per ogni ordine e grado di scuole, nonche' di preparare gli istruttori e i dirigenti dell'Opera Nazionale Balilla; b) di promuovere il progresso delle scienze biologiche applicate all'educazione fisica; c) di perfezionare la cultura scientifica e tecnica degli insegnanti di educazione fisica e, in generale, di tutti coloro che esplicano la loro attivita' nel campo dell'educazione giovanile.