(Testo unico-art. 256)
                              Art. 256. 
 
(Art. 60, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 -  Legge
                      16 giugno 1932, n. 812). 
 
  La R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile  di  Roma
ha per fine: 
  a) d'impartire la cultura e l'istruzione necessarie per formare gli
insegnanti di educazione fisica per ogni ordine e  grado  di  scuole,
nonche'  di  preparare  gli  istruttori  e  i  dirigenti   dell'Opera
Nazionale Balilla; 
  b) di promuovere il progresso delle  scienze  biologiche  applicate
all'educazione fisica; 
  c)  di  perfezionare  la  cultura  scientifica  e   tecnica   degli
insegnanti di educazione fisica e, in generale, di tutti  coloro  che
esplicano la loro attivita' nel campo dell'educazione giovanile.