(Codice della navigazione-art. 457)
                              Art. 457. 
                     (Dichiarazione d'imbarco). 
 
  Il caricatore presenta  al  vettore  una  dichiarazione  d'imbarco,
nella quale sono indicati la natura, la qualita'  e  quantita'  delle
cose da trasportare, nonche' il numero dei colli e le marche  che  li
contrassegnano. 
 
  Il caricatore e'  responsabile  verso  il  vettore  dei  danni  che
possono  a  questo  derivare  da  omissioni   o   inesattezze   nelle
indicazioni contenute nella dichiarazione di imbarco.