Art. 457.
(Dichiarazione d'imbarco).
Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d'imbarco,
nella quale sono indicati la natura, la qualita' e quantita' delle
cose da trasportare, nonche' il numero dei colli e le marche che li
contrassegnano.
Il caricatore e' responsabile verso il vettore dei danni che
possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle
indicazioni contenute nella dichiarazione di imbarco.