(Codice della navigazione-art. 458)
                              Art. 458. 
(Documenti rilasciati dal vettore all'assunzione del trasporto,  alla
                consegna e all'imbarco delle merci). 
 
  Assunto  il  trasporto,   il   vettore,   o   in   suo   luogo   il
raccomandatario, e' tenuto a rilasciare al caricatore  un  ordinativo
d'imbarco  per  le  merci  da  trasportare,  ovvero  all'atto   della
consegna, quando  sia  stato  convenuto,  una  polizza  ricevuto  per
l'imbarco. 
 
  Dopo  l'imbarco,  ed  entro  ventiquattr'ore   dallo   stesso,   il
comandante della nave  e'  tenuto  a  rilasciare  al  caricatore  una
ricevuta di bordo per le merci imbarcate,  a  meno  che  gli  rilasci
direttamente, in nome del vettore, la polizza di carico. 
 
  Qualora non vi  abbia  provveduto  il  comandante  della  nave,  il
vettore o in suo luogo il  raccomandatario,  su  presentazione  della
ricevuta di bordo, e' tenuto  a  rilasciare  la  polizza  di  carico,
ovvero  ad  apporre  la  menzione  dell'avvenuto  imbarco,   con   le
indicazioni di cui alle lettere  g  ed  h  dell'articolo  460,  sulla
polizza ricevuto per l'imbarco precedentemente rilasciata.