Art. 458.
(Documenti rilasciati dal vettore all'assunzione del trasporto, alla
consegna e all'imbarco delle merci).
Assunto il trasporto, il vettore, o in suo luogo il
raccomandatario, e' tenuto a rilasciare al caricatore un ordinativo
d'imbarco per le merci da trasportare, ovvero all'atto della
consegna, quando sia stato convenuto, una polizza ricevuto per
l'imbarco.
Dopo l'imbarco, ed entro ventiquattr'ore dallo stesso, il
comandante della nave e' tenuto a rilasciare al caricatore una
ricevuta di bordo per le merci imbarcate, a meno che gli rilasci
direttamente, in nome del vettore, la polizza di carico.
Qualora non vi abbia provveduto il comandante della nave, il
vettore o in suo luogo il raccomandatario, su presentazione della
ricevuta di bordo, e' tenuto a rilasciare la polizza di carico,
ovvero ad apporre la menzione dell'avvenuto imbarco, con le
indicazioni di cui alle lettere g ed h dell'articolo 460, sulla
polizza ricevuto per l'imbarco precedentemente rilasciata.