(Codice della navigazione-art. 459)
                              Art. 459. 
 (Prova della consegna al vettore e della caricazione delle merci). 
 
  La polizza ricevuto per l'imbarco fa prova  dell'avvenuta  consegna
delle merci al vettore; la ricevuta di bordo e la polizza  di  carico
fanno prova dell'avvenuta caricazione.