Art. 461.
(Data di consegna e data di caricazione).
Se nella polizza di carico non e' indicata la data di consegna, per
tale si presume fino a prova contraria la data di caricazione delle
merci.
Se nella polizza ricevuto per l'imbarco non e' indicata la data di
consegna, o nella polizza di carico non e' indicata quella di
caricazione, per data di consegna o per data di caricazione,
rispettivamente,si presume quella di emissione della polizza.