(Codice della navigazione-art. 462)
                              Art. 462. 
             (Natura, qualita' e quantita' delle merci). 
 
  Il vettore, ovvero il raccomandatario o il comandante  della  nave,
che rilascia la polizza  ricevuto  per  l'imbarco  o  la  polizza  di
carico, ha facolta' di inserire in polizza le proprie riserve, quando
non puo' eseguire in tutto o in  parte  una  normale  verifica  delle
indicazioni fornite dal caricatore sulla natura, qualita' e quantita'
delle  merci,  nonche'  sul  numero  dei  colli  e  sulle  marche  di
contrassegno. 
 
  In mancanza di riserve, la natura, la qualita' e la quantita' delle
merci, nonche' il numero e le marche dei colli consegnati al  vettore
o imbarcati, si  presumono  fino  a  prova  contraria  conformi  alle
indicazioni della polizza.