Art. 463.
(Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per
l'imbarco).
La polizza ricevuto per l'imbarco e la polizza di carico sono
emesse in due originali.
L'originale ritenuto dal vettore e' sottoscritto dal caricatore o
da un suo rappresentante, non e' trasferibile, e reca esplicita
indicazione della non trasferibilita'.
L'originale rilasciato al caricatore e' sottoscritto dal vettore,
ovvero dal raccomandatario o dal comandante della nave che emette la
polizza, ed attribuisce al possessore, legittimato a norma
dell'articolo 467, il diritto alla consegna delle merci che vi sono
specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne
mediante disposizione del titolo.