(Codice della navigazione-art. 463)
                              Art. 463. 
(Originali della polizza di  carico  e  della  polizza  ricevuto  per
                             l'imbarco). 
 
  La polizza ricevuto per l'imbarco  e  la  polizza  di  carico  sono
emesse in due originali. 
 
  L'originale ritenuto dal vettore e' sottoscritto dal  caricatore  o
da un suo rappresentante,  non  e'  trasferibile,  e  reca  esplicita
indicazione della non trasferibilita'. 
 
  L'originale rilasciato al caricatore e' sottoscritto  dal  vettore,
ovvero dal raccomandatario o dal comandante della nave che emette  la
polizza,  ed  attribuisce  al   possessore,   legittimato   a   norma
dell'articolo 467, il diritto alla consegna delle merci che  vi  sono
specificate, il possesso delle medesime  e  il  diritto  di  disporne
mediante disposizione del titolo.