Art. 464.
(Forma e trasferimento dell'originale di polizza rilasciato al
caricatore).
L'originale della polizza di carico o della polizza ricevuto per
l'imbarco rilasciato al caricatore puo' essere al portatore,
all'ordine o nominativo.
Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli
effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al
portatore, all'ordine o nominativi.
Tuttavia per l'emissione e il trasferimento della polizza
nominativa non e' richiesta l'annotazione nel registro
dell'emittente, previsto negli articoli 2022 e seguenti del codice
civile.