(Codice della navigazione-art. 464)
                              Art. 464. 
(Forma  e  trasferimento  dell'originale  di  polizza  rilasciato  al
                            caricatore). 
 
  L'originale della polizza di carico o della  polizza  ricevuto  per
l'imbarco  rilasciato  al  caricatore  puo'  essere   al   portatore,
all'ordine o nominativo. 
 
  Il trasferimento di questo originale si opera nei modi  e  con  gli
effetti previsti dal  codice  civile  per  i  titoli  di  credito  al
portatore, all'ordine o nominativi. 
 
  Tuttavia  per  l'emissione  e  il   trasferimento   della   polizza
nominativa   non   e'   richiesta    l'annotazione    nel    registro
dell'emittente, previsto negli articoli 2022 e  seguenti  del  codice
civile.