(Codice della navigazione-art. 465)
                              Art. 465. 
                     (Duplicati della polizza). 
 
  Dell'originale della polizza ricevuto per l'imbarco o della polizza
di carico rilasciato al caricatore possono essere,  su  richiesta  di
chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati. 
 
  I duplicati non attribuiscono i diritti indicati  nel  terzo  comma
dell'articolo 463. 
 
  I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione
della non trasferibilita', ed  essere  contraddistinti  ciascuno  dal
numero d'ordine di rilascio.