Art. 465.
(Duplicati della polizza).
Dell'originale della polizza ricevuto per l'imbarco o della polizza
di carico rilasciato al caricatore possono essere, su richiesta di
chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati.
I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma
dell'articolo 463.
I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione
della non trasferibilita', ed essere contraddistinti ciascuno dal
numero d'ordine di rilascio.