Art. 466.
(Ordini di consegna).
Il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, quando cio' sia
stato convenuto nel contratto di trasporto, sono tenuti ad emettere,
dietro richiesta di chi ha il diritto di disporre delle merci
mediante disposizione del titolo, ordini di consegna sul comandante
della nave o sul raccomandatario, relativi a singole partite delle
merci rappresentate dalla polizza ricevuto per l'imbarco o dalla
polizza di carico.
In tal caso il vettore o il suo raccomandatario sono tenuti,
all'atto dell'emissione degli ordini di consegna, a prenderne nota
sull'originale trasferibile della polizza, con l'indicazione della
natura, qualita' e quantita' delle merci specificate in ciascun
ordine, e con l'apposizione della propria firma e di quella del
richiedente; quando l'intero carico rappresentato dalla polizza sia
frazionato fra i vari ordini di consegna, sono tenuti altresi' a
ritirare l'originale trasferibile della polizza.
Gli ordini di consegna emessi a norma dei comma precedenti
attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell'articolo 463;
possono essere al portatore, all'ordine o nominativi.
Agli ordini di consegna predetti si applicano, in quanto
compatibili, le norme sull'emissione e la circolazione della polizza
di carico.