(Codice della navigazione-art. 466)
                              Art. 466. 
                        (Ordini di consegna). 
 
  Il vettore, o in suo luogo  il  raccomandatario,  quando  cio'  sia
stato convenuto nel contratto di trasporto, sono tenuti ad  emettere,
dietro richiesta di  chi  ha  il  diritto  di  disporre  delle  merci
mediante disposizione del titolo, ordini di consegna  sul  comandante
della nave o sul raccomandatario, relativi a  singole  partite  delle
merci rappresentate dalla polizza  ricevuto  per  l'imbarco  o  dalla
polizza di carico. 
 
  In tal caso il  vettore  o  il  suo  raccomandatario  sono  tenuti,
all'atto dell'emissione degli ordini di consegna,  a  prenderne  nota
sull'originale trasferibile della polizza,  con  l'indicazione  della
natura, qualita' e  quantita'  delle  merci  specificate  in  ciascun
ordine, e con l'apposizione della  propria  firma  e  di  quella  del
richiedente; quando l'intero carico rappresentato dalla  polizza  sia
frazionato fra i vari ordini di  consegna,  sono  tenuti  altresi'  a
ritirare l'originale trasferibile della polizza. 
 
  Gli  ordini  di  consegna  emessi  a  norma  dei  comma  precedenti
attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma  dell'articolo  463;
possono essere al portatore, all'ordine o nominativi. 
 
  Agli  ordini  di  consegna  predetti  si   applicano,   in   quanto
compatibili, le norme sull'emissione e la circolazione della  polizza
di carico.