Art. 441. (Spese per il rimpatrio) Per il viaggio di rimpatrio nei casi previsti dall'articolo 363 del codice e agli effetti del primo comma dell'articolo 364 del codice stesso, e' assegnato allo equipaggio: 1) un posto di prima classe ordinaria su nave o su ferrovia per il personale indicato nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 321 del codice, purche' il personale di coperta o di macchina sia fornito del titolo professionale di capitano di lungo corso o di capitano di macchina. Lo stesso trattamento e' fatto ai marittimi muniti del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso o di padrone marittimo e di aspirante capitano di macchina o di meccanico navale, purche' rivestano rispettivamente le funzioni di comandante o di direttore di macchina; 2) un posto di seconda classe su nave o su ferrovia per il personale di coperta e di macchina indicato nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 321 del codice, che non sia provvisto dei titolo professionale indicato al numero precedente, nonche' al personale indicato ai numeri 4 e 5 dell'articolo predetto; 3) un posto di terza classe su nave o su ferrovia, per gli altri componenti dell'equipaggio. Per i viaggi su nave, quando nel prezzo di passaggio non sono comprese le spese di mantenimento, e per i viaggi in ferrovia, spetta ai marittimi, se le spese di mantenimento non sono determinate nel contratto di arruolamento, una diaria nella misura stabilita con decreto del ministro per la marina mercantile, di concerto con il ministro per il tesoro, sentite le associazioni sindacali interessate. Nei viaggi in ferrovia spetta altresi' un'indennita' di bagaglio pari alla spesa per il trasporto di chilogrammi cento per le persone indicate ai numeri 1 a 2 del presente articolo, di chilogrammi sessanta per i sottufficiali e di chilogrammi quaranta per gli altri componenti dell'equipaggio.