(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 443)
                              Art. 443. 
                  (Rimpatrio di cittadini italiani) 

 
  Nei casi previsti dall'articolo 197 del  codice,  il  numero  delle
persone  da  ricoverare  per  il  rimpatrio   e   determinato   dalla
disponibilita' di bordo; nell'ipotesi prevista dal secondo comma  del
predetto  articolo  il  numero  dei  rimpatriandi  non  puo'   essere
superiore a dieci persone. 
  Le spese di mantenimento e  di  trasporto  sono  corrisposte  nella
seguente misura: 
    1) se  si  tratta  di  marittimi  abbandonati  o  indigenti  lire
millecinquecento al giorno per ciascuna persona avente  la  qualifica
di ufficiale o allievo  ufficiale;  lire  milleduecentocinquanta  per
ogni  sottufficiale  e   lire   mille   per   ciascun'altra   persona
dell'equipaggio; 
    2)  se  si   tratta   di   marittimi   rimpatriati   per   ordine
dell'autorita' consolare le spese sono determinate  nella  misura  di
cui al numero precedente  a  meno  che  non  si  tratti  di  imputati
detenuti per i quali sia necessaria  una  particolare  custodia,  nel
qual  caso  e'  stabilita  dall'autorita'  consolare   una   speciale
indennita' integrativa; 
    3) se si tratta di persone estranee alla gente di mare il  prezzo
complessivo  del  mantenimento   e   del   trasporto   e'   stabilito
dall'autorita)  consolare,  tenuto  conto   che   il   trasporto   e'
obbligatorio e avuto riguardo allo stato fisico della persona e  alla
durata del viaggio. 
  Il ministro per la marina  mercantile  puo'  con  suo  decreto,  di
concerto con il ministro per il tesoro,  modificare  l'ammontare  dei
compensi previsti dal presente articolo. 
  Il rimborso delle spese per il rimpatrio dei marittimi di cui ai nn
1 e 2 deve essere richiesto al ministero della marina  mercantile  in
base a dichiarazione resa dal  comandante  della  nave  al  porto  di
arrivo, corredata da un estratto del giornale  nautico.  Negli  altri
casi al rimborso provvede il ministero degli affari  esteri  in  base
alla  richiesta  di   trasporto   fatta   dall'autorita'   consolare,
contenente il nome, l'eta', la cittadinanza e  la  professione  delle
persone rimpatriate, il porto d'imbarco e il  motivo  del  rimpatrio,
nonche'  l'indicazione  del  prezzo  stabilito  per  il  trasporto  e
mantenimento, delle somme eventualmente anticipate e  degli  obblighi
imposti al comandante della nave.