(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 444)
                              Art. 444. 
                        (Naufraghi stranieri) 

 
  Quando  non  esistono  le  condizioni  di   reciprocita'   di   cui
all'articolo 3 del codice, il naufrago di nazionalita'  straniera  e'
inviato all'agente consolare dello Stato di cui  ha  la  cittadinanza
per il rimpatrio, a meno  che  non  sia  diversamente  stabilito  dal
contratto di arruolamento stipulato dall'interessato.