(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 445)
                              Art. 445. 
     (Prosecuzione del viaggio a cura dell'autorita' marittima) 

 
  Le autorita'  -  marittime  mercantili  alle  quali  siano  inviati
marittimi rimpatriati  non  provvisti  dei  mezzi  necessari  per  la
prosecuzione del  viaggio  di  destinazione,  curando  l'inoltro  dei
marittimi stessi a norma dell'articolo 441.