Art. 235. (Art. 78 del Testo Unico) I dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva delle macchine agricole debbono avere le stesse caratteristiche prescritte per quelli dei motoveicoli e degli autoveicoli, salvo non sia diversamente disposto. Il numero dei dispositivi delle macchine agricole semoventi e' fissato come appresso: a) due luci di posizione anteriori che possono essere montate in posizione arretrata purche' siano rispettate le condizioni di visibilita' geometrica prescritte per i motoveicoli simmetrici a due ruote posteriori. Ogni apparecchio deve trovarsi il piu' vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non piu' di 0,40 m. da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a 0.50 m.; l'altezza da terra dove essere compresa tra 0,40 e 1,90 m.; b) due luci di posizione posteriori. Ogni apparecchio deve trovarsi il piu' vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non piu' di 0,40 m. da detto limite: la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a 0,50 m.; l'altezza da terra deve essere compresa tra 0,45 e 1,10 m. Il proiettore puo' essere incorporato mutualmente con la luce di posizione anteriore; c) due proiettori che debbono essere di tipo approvato per autoveicoli oppure per motoveicoli. Davanti ad essi puo' essere applicata una griglia di protezione parasassi purche' non riflettente. I proiettori possono essere forniti anche di luce abbagliante, ma nella circolazione su strada debbono essere impiegati soltanto i fasci di luce anabbagliante. Essi possono essere montati in posizione arretrata purche' siano rispettate le condizioni di visibilita' geometrica prescritte per i motoveicoli simmetrici a due ruote posteriori. Ogni apparecchio deve trovarsi il piu' vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non piu' di 0,40 m. da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a 0,50 m.: l'altezza da terra deve essere compresa tra 0.45 e 1.10 m. Il proiettore puo' essere incorporato mutuamente con la luce di posizione anteriore; d) due catadiottri rossi posteriori che debbono essere di classe I, Ogni apparecchio deve trovarsi il piu' vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non piu' di 0,40 m. da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a 0,50 m.; l'altezza da terra deve essere compresa tra 0,70 m. e 1,20 m.; e) due luci d'ingombro anteriori e due posteriori se la macchina e' di dimensioni eccezionali, applicate con le modalita' dell'art. 194; f) la luce della targa, che deve essere di tipo approvato per motoveicoli. Eventuali proiettori o fanali per il lavoro agricolo, comunque disposti, debbono essere inclinati verso il basso nella circolazione su strada in modo da non recare pregiudizio. Se la macchina porta anteriormente un attrezzo e questo copre alcuni dispositivi, questi debbono essere applicati avanti all'attrezzo o al disopra di esso; in quest'ultimo caso, qualora trattisi di proiettori e la nuova altezza di applicazione superi il massimo valore prescritto, i proiettori stessi debbono essere regolati con forte inclinazione verso il basso. In ogni caso la lirica di demarcazione del fascio anabbagliante deve incontrare il terreno dinanzi al veicolo a distanza non superiore a 10 m. Il numero del dispositivi dei rimorchi agricoli e' fissato come appresso: a) due luci di posizione posteriori applicate con le stesse modalita' di quelle delle macchine agricole semoventi; b) due catadiottri rossi triangolari applicati con le stesso modalita' di quelli delle macchine agricole semoventi; c) due catadiottri bianchi anteriori che debbono essere di classe I, applicati con le stesse modalita' delle luci di posizione anteriori delle macchine agricole semoventi; d) due luci d'ingombro posteriori se il rimorchio e' di dimensioni eccezionali, applicate con le modalita', dell'art. 194; e) luce della targa, che deve essere di tipo approvato per autoveicoli o motoveicoli. Sulle macchine agricole e' consentita l'applicazione degli indicatori di direzione e delle luci di arresto. Le altre macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, qualora con la loro sagoma occultino la visibilita' delle luci di posizione posteriori della motrice, debbono avere gli stessi dispositivi prescritti per i rimorchi agricoli. Una luce di posizione si intende occultata quando il suo campo di visibilita' geometrica non sia almeno pari a quello prescritto per le luci di posizione posteriori nei motoveicoli a due ruote anteriori.