(Regolamento-art. 456)
 
                              Art. 456. 
 
  Dopo il 30 aprile di ogni anno la Direzione generale del tesoro non
ammette piu' a pagamento mandati  collettivi  imputati  all'esercizio
che scade col 30 giugno susseguente, eccetto  quelli  commutabili  in
quietanze di entrata od in vaglia del tesoro. 
 
  I mandati collettivi ammessi a  pagamento  a  tutto  il  30  aprile
continueranno ad essere pagati sino alla fine  dell'anno  finanziario
dalle tesorerie dello Stato.