Art. 456. Dopo il 30 aprile di ogni anno la Direzione generale del tesoro non ammette piu' a pagamento mandati collettivi imputati all'esercizio che scade col 30 giugno susseguente, eccetto quelli commutabili in quietanze di entrata od in vaglia del tesoro. I mandati collettivi ammessi a pagamento a tutto il 30 aprile continueranno ad essere pagati sino alla fine dell'anno finanziario dalle tesorerie dello Stato.