(Regolamento-art. 457)
 
                              Art. 457. 
 
  Al 30 giugno i tesorieri allibrano nei registri e  comprendono  nei
loro conti definitivamente i mandati d'anticipazione e collettivi non
interamente  estinti  per  le  somme  realmente  pagate,  e  per   le
corrispondenti  ritenute  delle  quali   si   addebitano   nei   modi
prescritti. Essi compilano ed uniscono ad ogni mandato una nota nella
quale indicano il montare del mandato,  la  somma  pagata,  le  quote
rimaste da pagare e le cause conosciute o presunte del  non  eseguito
pagamento delle quote medesime. 
 
  Le note  sono  firmate  dai  tesorieri,  verificate  col  riscontro
materiale dei mandati relativi, e  vidimate  dai  controllori,  dalle
Intendenze di finanza per le tesorerie provinciali, e dalla Direzione
generale del tesoro per la tesoreria centrale.