Art. 457. Al 30 giugno i tesorieri allibrano nei registri e comprendono nei loro conti definitivamente i mandati d'anticipazione e collettivi non interamente estinti per le somme realmente pagate, e per le corrispondenti ritenute delle quali si addebitano nei modi prescritti. Essi compilano ed uniscono ad ogni mandato una nota nella quale indicano il montare del mandato, la somma pagata, le quote rimaste da pagare e le cause conosciute o presunte del non eseguito pagamento delle quote medesime. Le note sono firmate dai tesorieri, verificate col riscontro materiale dei mandati relativi, e vidimate dai controllori, dalle Intendenze di finanza per le tesorerie provinciali, e dalla Direzione generale del tesoro per la tesoreria centrale.