(Regolamento-art. 458)
 
                              Art. 458. 
 
  Ricevuti i conti dei tesorieri, la Direzione  generale  del  tesoro
promuove nei modi stabiliti dal presente regolamento la riduzione dei
mandati di anticipazione e collettivi rimasti in parte insoluti. 
 
  Per le  quote  dei  mandati  collettivi  insoddisfatte  e  tuttavia
dovute,  le  Amministrazioni  centrali  emettono  nuovi  mandati  con
imputazioni  al  conto  dei  residui,  ove  il  creditore  ne  faccia
richiesta e il suo credito non sia prescritto a termini di legge.