Art. 458. Ricevuti i conti dei tesorieri, la Direzione generale del tesoro promuove nei modi stabiliti dal presente regolamento la riduzione dei mandati di anticipazione e collettivi rimasti in parte insoluti. Per le quote dei mandati collettivi insoddisfatte e tuttavia dovute, le Amministrazioni centrali emettono nuovi mandati con imputazioni al conto dei residui, ove il creditore ne faccia richiesta e il suo credito non sia prescritto a termini di legge.