Art. 459. I mandati diretti tanto individuali quanto collettivi, emessi sulla competenza dell'esercizio finanziario scaduto col 30 giugno e non estinti durante l'esercizio medesimo, possono essere pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purche' ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui, a mente dell'articolo 311 del capo I di questo titolo VII. A tal fine, le Intendenze di finanza per le tesorerie provinciali, e la Direzione generale del tesoro per la tesoreria centrale, col concorso dei tesorieri e dei controllori, la sera del 30 giugno di ogni anno accertano la esistenza di quelli dei detti mandati che fossero intieramente da pagare; e le Intendenze stesse con la guida dei propri registri accertano pure la esistenza dei mandati presso gli agenti pagatori fuori del capoluogo di provincia. Le Intendenze di finanza e la Direzione generale del tesoro, non piu' tardi del 5 luglio, compilano e trasmettono alle competenti Amministrazioni centrali una nota di tutti i surriferiti mandati riguardanti il rispettivo bilancio, indicando in essa il numero, l'esercizio, il capitolo e l'articolo di ciascun mandato, il cognome e nome del titolare se individuale, il cognome e nome del primo intestato con le parole ed altri, se collettivo, e la somma totale lorda. Ove sia noto che di taluno dei mandati individuali, o di qualche quota dei collettivi non debba altrimenti effettuarsi il pagamento, i mandati stessi non vengono compresi nella nota, suddetta, ma sono restituiti alla Direzione generale del tesoro, che ne promuove l'annullamento o la rinnovazione per la parte dovuta.