(Regolamento-art. 459)
 
                              Art. 459. 
 
  I mandati diretti tanto individuali quanto collettivi, emessi sulla
competenza dell'esercizio finanziario scaduto col  30  giugno  e  non
estinti durante l'esercizio medesimo, possono essere pagati anche nel
corso dell'esercizio successivo, purche' ne sia variata l'imputazione
dalla competenza al conto dei residui, a mente dell'articolo 311  del
capo I di questo titolo VII. 
 
  A tal fine, le Intendenze di finanza per le tesorerie  provinciali,
e la Direzione generale del tesoro per  la  tesoreria  centrale,  col
concorso dei tesorieri e dei controllori, la sera del  30  giugno  di
ogni anno accertano la esistenza di  quelli  dei  detti  mandati  che
fossero intieramente da pagare; e le Intendenze stesse con  la  guida
dei propri registri accertano pure la esistenza  dei  mandati  presso
gli agenti pagatori fuori del capoluogo di provincia. 
 
  Le Intendenze di finanza e la Direzione generale  del  tesoro,  non
piu' tardi del 5 luglio,  compilano  e  trasmettono  alle  competenti
Amministrazioni centrali una nota  di  tutti  i  surriferiti  mandati
riguardanti il rispettivo bilancio,  indicando  in  essa  il  numero,
l'esercizio, il capitolo e l'articolo di ciascun mandato, il  cognome
e nome del titolare se individuale,  il  cognome  e  nome  del  primo
intestato con le parole ed altri, se collettivo, e  la  somma  totale
lorda. 
 
  Ove sia noto che di taluno dei mandati individuali,  o  di  qualche
quota dei collettivi non debba altrimenti effettuarsi il pagamento, i
mandati stessi non vengono compresi nella  nota,  suddetta,  ma  sono
restituiti alla  Direzione  generale  del  tesoro,  che  ne  promuove
l'annullamento o la rinnovazione per la parte dovuta.