(Regolamento-art. 460)
 
                              Art. 460. 
 
  Le  Amministrazioni  centrali,  ricevute  le  note  prescritte  nel
precedente articolo, immediatamente procedono al diffalco dei mandati
dalle  scritture  dell'esercizio  scaduto,  vi  applicano  la   nuova
imputazione ai residui di cui all'articolo precedente,  li  allibrano
nelle relative scritture, e riportano la indicazione  di  tale  nuova
imputazione sulle note anzidette che inviano alla Corte dei conti. 
 
  La Corte, riconosciuta l'esattezza della nuova imputazione, elimina
pure dalle proprie  scritture  i  mandati  indicati  nelle  note,  li
trasporta nei registri del successivo esercizio,  e  rinvia  le  note
medesime  alla  Direzione  generale  del  tesoro,  la  quale,   fatto
altrettanto, le  restituisce  tosto  alle  rispettive  Intendenze  di
finanza ed alla tesoreria centrale. 
 
  Queste, sopra ciascuno dei mandati esistenti presso la tesoreria  e
sugli altri che man mano vengono  presentati  dagli  agenti  pagatori
colle fatture dei versamenti, appongono nella propria sede  la  nuova
imputazione, tagliando con linea  orizzontale  in  inchiostro  quella
della competenza dell'esercizio precedente che vi esisteva. 
 
  Le Intendenze, in coerenza dell'effettuato  trasporto  dei  mandati
dalla  competenza  dell'esercizio  scaduto  al  conto  dei   residui,
assestano le loro scritture. 
 
  Le   note   sopramenzionate   debbono   essere    vidimate    dalle
Amministrazioni centrali, dalla Corte dei  conti  e  dalla  Direzione
generale del tesoro.