Art. 460. Le Amministrazioni centrali, ricevute le note prescritte nel precedente articolo, immediatamente procedono al diffalco dei mandati dalle scritture dell'esercizio scaduto, vi applicano la nuova imputazione ai residui di cui all'articolo precedente, li allibrano nelle relative scritture, e riportano la indicazione di tale nuova imputazione sulle note anzidette che inviano alla Corte dei conti. La Corte, riconosciuta l'esattezza della nuova imputazione, elimina pure dalle proprie scritture i mandati indicati nelle note, li trasporta nei registri del successivo esercizio, e rinvia le note medesime alla Direzione generale del tesoro, la quale, fatto altrettanto, le restituisce tosto alle rispettive Intendenze di finanza ed alla tesoreria centrale. Queste, sopra ciascuno dei mandati esistenti presso la tesoreria e sugli altri che man mano vengono presentati dagli agenti pagatori colle fatture dei versamenti, appongono nella propria sede la nuova imputazione, tagliando con linea orizzontale in inchiostro quella della competenza dell'esercizio precedente che vi esisteva. Le Intendenze, in coerenza dell'effettuato trasporto dei mandati dalla competenza dell'esercizio scaduto al conto dei residui, assestano le loro scritture. Le note sopramenzionate debbono essere vidimate dalle Amministrazioni centrali, dalla Corte dei conti e dalla Direzione generale del tesoro.