Art. 461. Dal 1° di luglio, e fino a che non siano ritornate alle Intendenze ed alla tesoreria centrale le note accennate all'articolo precedente, i mandati possono essere pagati dai tesorieri e scritturati fra i collettivi, non intieramente estinti, per poi allibrare definitivamente in uscita quelli del tutto soddisfatti, stabilita che sia la nuova loro imputazione.