(Regolamento-art. 461)
 
                              Art. 461. 
 
  Dal 1° di luglio, e fino a che non siano ritornate alle  Intendenze
ed alla tesoreria centrale le note accennate all'articolo precedente,
i mandati possono essere pagati dai tesorieri  e  scritturati  fra  i
collettivi,   non   intieramente   estinti,   per    poi    allibrare
definitivamente in uscita quelli del tutto soddisfatti, stabilita che
sia la nuova loro imputazione.