(Regolamento-art. 462)
 
                              Art. 462. 
 
  I mandati che al 30 giugno dell'esercizio successiva a  quello  cui
erano originariamente imputati rimanessero da  pagare,  tanto  presso
tesorieri, quanto presso qualsivoglia agente  pagatore,  non  debbono
essere piu' pagati, e vengono restituiti entro il giorno  cinque  del
seguente luglio alle Intendenze di finanza, e quelli della  tesoreria
centrale alla Direzione generale del tesoro. 
 
  Le Intendenze di finanza, fatte le occorrenti annotazioni nei  loro
registri, trasmettono  i  detti  mandati  descritti  in  elenco  alla
Direzione generale del tesoro, che ne procura l'annullamento nei modi
stabiliti dal presente regolamento; salvo il diritto ai creditori  di
chiederne la rinnovazione, se ed  in  quanto  tale  diritto  non  sia
prescritto secondo le disposizioni del  Codice  civile,  o  di  leggi
speciali  e  salvo  il  disposto  dell'articolo  177   del   presente
regolamento (l). 
 
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          (1) Ultimi capiversi degli articoli 32 e 59 della, legge 17
febbraio 1884, n. 2016.