Art. 462. I mandati che al 30 giugno dell'esercizio successiva a quello cui erano originariamente imputati rimanessero da pagare, tanto presso tesorieri, quanto presso qualsivoglia agente pagatore, non debbono essere piu' pagati, e vengono restituiti entro il giorno cinque del seguente luglio alle Intendenze di finanza, e quelli della tesoreria centrale alla Direzione generale del tesoro. Le Intendenze di finanza, fatte le occorrenti annotazioni nei loro registri, trasmettono i detti mandati descritti in elenco alla Direzione generale del tesoro, che ne procura l'annullamento nei modi stabiliti dal presente regolamento; salvo il diritto ai creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del Codice civile, o di leggi speciali e salvo il disposto dell'articolo 177 del presente regolamento (l). --------------- (1) Ultimi capiversi degli articoli 32 e 59 della, legge 17 febbraio 1884, n. 2016.