(Allegato-art. 125)
 
                              Art. 125. 
 
                             (Soggetti) 
 
  1. Le SIM, le imprese di investimento UE con succursale in  Italia,
le imprese di paesi terzi diverse dalla banche, le banche italiane  e
di paesi terzi, le banche UE con succursale in Italia e  la  societa'
Poste Italiane -Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  144
del 14 marzo 2001, autorizzate allo svolgimento del servizio  di  cui
all'articolo 1, comma  5,  lettere  c)  o  c-bis),  del  Testo  Unico
nonche', nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi  dell'articolo
18, comma 3, del Testo Unico, gli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'albo  previsto  dall'articolo  106  del  TUB,  autorizzati  alla
prestazione del medesimo servizio, possono procedere alla  promozione
e al collocamento mediante tecniche di comunicazione  a  distanza  di
prodotti finanziari nonche' di  servizi  e  attivita'  d'investimento
prestati da altri intermediari. 
 
  2. Le SIM, le imprese di investimento UE con succursale in Italia e
le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono procedere alla
promozione e al collocamento mediante  tecniche  di  comunicazione  a
distanza anche dei prodotti e servizi di cui all'articolo 124,  comma
3. 
 
  3. Le societa' di gestione del risparmio, le societa'  di  gestione
UE, le SICAV, le SICAF e i GEFIA UE possono procedere alla promozione
e al collocamento mediante tecniche di comunicazione  a  distanza  di
quote o azioni  di  OICR  in  conformita'  a  quanto  previsto  dagli
articoli 107 e 109. 
 
  4. Le SIM, le  banche  italiane  autorizzate  alla  prestazione  di
servizi  di  investimento,  gli  intermediari   finanziari   iscritti
nell'albo  previsto  dall'articolo  106  del  TUB,  autorizzati  alla
prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera  a),
del Testo Unico, limitatamente agli  strumenti  finanziari  derivati,
nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma
3, del Testo  Unico,  le  societa'  di  gestione  del  risparmio,  le
societa' di gestione UE,  i  GEFIA  UE,  gli  agenti  di  cambio,  la
societa'  Poste  Italiane  -  Divisione  Servizi  di   Banco   Posta,
autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 144 del 14  marzo  2001,  le  imprese  di  paesi  terzi
nonche' le imprese di investimento e le banche UE con  succursale  in
Italia comunque abilitate alla prestazione di servizi e attivita'  di
investimento  in  Italia  possono  procedere  alla  promozione  e  al
collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza dei propri
servizi e attivita' d'investimento. 
 
  5. Non costituiscono promozione e collocamento mediante tecniche di
comunicazione a  distanza  le  attivita'  svolte  nei  confronti  dei
clienti professionali di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d). 
 
  6. Non costituisce promozione e collocamento mediante  tecniche  di
comunicazione a distanza l'offerta  di  propri  strumenti  finanziari
rivolta ai componenti del consiglio  di  amministrazione  ovvero  del
consiglio di gestione, ai dipendenti, nonche'  ai  collaboratori  non
subordinati  dell'emittente,  della  controllante  ovvero  delle  sue
controllate, effettuata tramite supporti riconducibili all'emittente,
o a societa' appartenente al medesimo gruppo,  a  condizione  che  il
relativo  accesso  sia  garantito  esclusivamente  a  tali   soggetti
mediante apposite misure di sicurezza.