Art. 125. (Soggetti) 1. Le SIM, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi diverse dalla banche, le banche italiane e di paesi terzi, le banche UE con succursale in Italia e la societa' Poste Italiane -Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, autorizzate allo svolgimento del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis), del Testo Unico nonche', nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, autorizzati alla prestazione del medesimo servizio, possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di prodotti finanziari nonche' di servizi e attivita' d'investimento prestati da altri intermediari. 2. Le SIM, le imprese di investimento UE con succursale in Italia e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza anche dei prodotti e servizi di cui all'articolo 124, comma 3. 3. Le societa' di gestione del risparmio, le societa' di gestione UE, le SICAV, le SICAF e i GEFIA UE possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di quote o azioni di OICR in conformita' a quanto previsto dagli articoli 107 e 109. 4. Le SIM, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, autorizzati alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del Testo Unico, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, le societa' di gestione del risparmio, le societa' di gestione UE, i GEFIA UE, gli agenti di cambio, la societa' Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, le imprese di paesi terzi nonche' le imprese di investimento e le banche UE con succursale in Italia comunque abilitate alla prestazione di servizi e attivita' di investimento in Italia possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza dei propri servizi e attivita' d'investimento. 5. Non costituiscono promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza le attivita' svolte nei confronti dei clienti professionali di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d). 6. Non costituisce promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonche' ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata tramite supporti riconducibili all'emittente, o a societa' appartenente al medesimo gruppo, a condizione che il relativo accesso sia garantito esclusivamente a tali soggetti mediante apposite misure di sicurezza.