(Allegato-art. 126)
 
                              Art. 126. 
 
    (Limiti all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza) 
 
  1.  La  promozione  e  il   collocamento   mediante   tecniche   di
comunicazione  a  distanza  non  possono   effettuarsi   e,   qualora
intrapresi, devono essere immediatamente  interrotti,  nei  confronti
dei  clienti  che  si  dichiarino  esplicitamente  contrari  al  loro
svolgimento o alla loro prosecuzione. A tale fine e' fornita espressa
indicazione  della  possibilita'  per  i  clienti   di   opporsi   al
ricevimento in futuro di tali comunicazioni.