Art. 126. (Limiti all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza) 1. La promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza non possono effettuarsi e, qualora intrapresi, devono essere immediatamente interrotti, nei confronti dei clienti che si dichiarino esplicitamente contrari al loro svolgimento o alla loro prosecuzione. A tale fine e' fornita espressa indicazione della possibilita' per i clienti di opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.