(Testo unico imposte sui redditi-art. 248)
                              ART. 248 
                         Ambito applicativo 
(articolo 1, commi 119, 119-bis, 119-ter, 121, 125, 141-bis, legge 27
                       dicembre 2006, n. 296) 
 
1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso  alla
data del 30 giugno 2007, le societa' per azioni  residenti,  ai  fini
fiscali, nel territorio  dello  Stato  svolgenti  in  via  prevalente
l'attivita' di locazione immobiliare, i cui titoli di  partecipazione
siano  negoziati  in  mercati  regolamentati   degli   Stati   membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio
economico europeo che sono inclusi nella  lista  di  cui  ai  decreti
emanati in attuazione dell'articolo 71,  comma  4,  lettera  c),  del
testo unico in materia di versamenti  e  di  riscossione  di  cui  al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, nelle  quali  nessun  socio
possieda direttamente o indirettamente piu'  del  60  per  cento  dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del 70 per cento  dei
diritti di partecipazione agli utili e almeno il 25 per  cento  delle
azioni  sia  detenuto  da  soci  che  non   possiedano   al   momento
dell'opzione direttamente o indirettamente piu' del 2 per  cento  dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del 2 per  cento  dei
diritti di partecipazione agli utili, possono  avvalersi  del  regime
speciale opzionale civile e fiscale disciplinato  dalle  disposizioni
dei commi 3 e 4, dagli articoli 249, 250, 251, 252, 253, 254,  255  e
dalle relative norme di attuazione stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 255.
Il requisito partecipativo del 25 per cento non si  applica  in  ogni
caso per le societa'  il  cui  capitale  sia  gia'  quotato.  Ove  il
requisito partecipativo del 60 per cento venisse superato  a  seguito
di operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali  il
regime speciale di cui al primo periodo e' sospeso sino a  quando  il
suddetto requisito partecipativo non  venga  ristabilito  nei  limiti
imposti dalla presente norma. 
2. I  requisiti  partecipativi  di  cui  al  comma  1  devono  essere
verificati entro il primo  periodo  d'imposta  per  cui  si  esercita
l'opzione ai sensi dell'articolo 249; in tal caso il regime  speciale
esplica i propri effetti dall'inizio di detto periodo. Tuttavia,  per
le societa' che  al  termine  del  primo  periodo  d'imposta  abbiano
realizzato il solo requisito  del  25  per  cento  e'  consentito  di
verificare l'ulteriore requisito partecipativo del 60 per  cento  nei
due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto dal
comma 1 si applica a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui
detto requisito partecipativo viene verificato e fino  ad  allora  la
societa'  applica  in  via  ordinaria  l'imposta  sul  reddito  delle
societa' e l'imposta regionale sulle attivita' produttive.  L'imposta
d'ingresso di cui all'articolo 250, comma  1,  l'imposta  sostitutiva
sulle plusvalenze da conferimento di cui all'articolo 254, comma 1, e
le imposte ipotecarie e catastali di cui all'articolo 254,  comma  3,
sono applicate, rispettivamente  dalla  societa'  che  ha  presentato
l'opzione e dal soggetto  conferente,  in  via  provvisoria  fino  al
realizzarsi dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso  al  regime
speciale non si realizza, le suddette imposte  sono  rideterminate  e
dovute in via ordinaria entro la fine del  quarto  periodo  d'imposta
successivo alla presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in
via provvisoria costituiscono credito d'imposta utilizzabile ai sensi
della parte I titolo I,  capo  II  del  testo  unico  in  materia  di
versamenti e di riscossione di cui al decreto  legislativo  24  marzo
2025, n. 33. 
3. L'attivita' di locazione immobiliare si considera  svolta  in  via
prevalente se gli immobili posseduti a  titolo  di  proprieta'  o  di
altro diritto reale a essa destinati rappresentano  almeno  l'80  per
cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio,  i  ricavi
da  essa  provenienti  rappresentano  almeno  l'80  per   cento   dei
componenti positivi del conto economico. Agli effetti della  verifica
di  detti  parametri,  assumono  rilevanza  anche  le  partecipazioni
costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi  dell'articolo  94,
comma 4,  detenute  in  altre  SIIQ  nonche'  quelle  detenute  nelle
societa' che esercitino l'opzione di cui al  comma  4  e  i  relativi
dividendi formati, a loro volta, con utili  derivanti  dall'attivita'
di locazione immobiliare svolta da tali societa'. Agli stessi effetti
assumono rilevanza le quote di partecipazione nei  fondi  immobiliari
indicati nell'articolo 251, comma 4, e i relativi proventi.  In  caso
di alienazione  degli  immobili  e  dei  diritti  reali  su  immobili
destinati alla locazione, anche nel caso di loro classificazione  tra
le  attivita'  correnti,  ai  fini  della  verifica   del   parametro
reddituale concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo
svolgimento  di  attivita'  di  locazione  immobiliare  soltanto   le
eventuali plusvalenze realizzate. La societa' che abbia optato per il
regime speciale deve tenere  contabilita'  separate  per  rilevare  i
fatti di gestione dell'attivita' di  locazione  immobiliare  e  delle
altre attivita', dando indicazione, tra le  informazioni  integrative
al bilancio, dei criteri adottati per la  ripartizione  dei  costi  e
degli altri componenti comuni. 
4. Il regime speciale puo' essere  esteso,  in  presenza  di  opzione
congiunta, alle societa' per azioni, alle societa' in accomandita per
azioni e alle societa' a responsabilita' limitata, a  condizione  che
il relativo capitale sociale  non  sia  inferiore  a  quello  di  cui
all'articolo 2327 del  codice  civile,  non  quotate,  residenti  nel
territorio dello Stato, svolgenti anch'esse  attivita'  di  locazione
immobiliare in via prevalente, secondo la  definizione  stabilita  al
comma 3, nelle quali, alternativamente: 1) una SIIQ o SIINQ  possieda
piu' del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria  e
del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero  2)
almeno una SIIQ o SIINQ e una  o  piu'  altre  SIIQ  o  SIINQ  o  FIA
immobiliare di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015,  n.  30,  il
cui patrimonio e' investito almeno per l'80  per  cento  in  immobili
destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ  o
altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle
stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano  il  100  per  cento
della partecipazione al capitale sociale, nonche' dei diritti di voto
nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli  utili,
a condizione che la SIIQ o SIINQ  o  le  SIIQ  o  SIINQ  partecipanti
possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto  nell'assemblea
ordinaria e  di  partecipazioni  agli  utili.  L'adesione  al  regime
speciale di gruppo comporta, per la societa'  controllata,  oltre  al
rispetto delle disposizioni recate dai commi 1 e  2,  dagli  articoli
249, 250, 251, 252, 253, 254 e 255 l'obbligo di redigere il  bilancio
di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali. 
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2, degli  articoli  249,  250,  251,
252, 253, 254 e 255 si applicano  altresi'  alle  societa'  residenti
negli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e  degli  Stati  aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo  che  sono  inclusi  nella
lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma
4, lettera c),  del  testo  unico  in  materia  di  versamenti  e  di
riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n.  33,  con
riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in  via  prevalente
l'attivita'  di  locazione   immobiliare,   anche   svolta   mediante
partecipazioni in societa' che abbiano espresso  l'opzione  congiunta
per il regime speciale di cui al comma 4. Dal  periodo  d'imposta  da
cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa
derivante  dall'attivita'  di  locazione  immobiliare  svolta   dalle
stabili organizzazioni e' assoggettato a un'imposta sostitutiva delle
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive con aliquota del 20 per cento da versare entro il  termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. 
6. Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento collettivo del
risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.