ART. 249
Modalita' di esercizio dell'opzione
(articolo 1, comma 120, legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. L'opzione per il regime speciale e' esercitata nella dichiarazione
dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello dal
quale il contribuente intende avvalersene. Per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 l'opzione
per il regime speciale e' esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha
effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in
cui i requisiti di cui all'articolo 248, comma 1, siano posseduti nel
predetto termine. L'opzione e' irrevocabile e comporta per la
societa' l'assunzione della qualifica di «Societa' di investimento
immobiliare quotata» (SIIQ) che deve essere indicata nella
denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonche' in tutti
i documenti della societa' stessa.