(Testo unico imposte sui redditi-art. 249)
                              ART. 249 
                 Modalita' di esercizio dell'opzione 
       (articolo 1, comma 120, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
 
1. L'opzione per il regime speciale e' esercitata nella dichiarazione
dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a  quello  dal
quale il contribuente intende avvalersene. Per il  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 l'opzione
per il regime speciale e' esercitata entro il 30  aprile  2010  e  ha
effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in
cui i requisiti di cui all'articolo 248, comma 1, siano posseduti nel
predetto  termine.  L'opzione  e'  irrevocabile  e  comporta  per  la
societa' l'assunzione della qualifica di  «Societa'  di  investimento
immobiliare  quotata»  (SIIQ)  che   deve   essere   indicata   nella
denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonche' in tutti
i documenti della societa' stessa.