(Testo unico imposte sui redditi-art. 250)
                              ART. 250 
         Imposta sostitutiva di ingresso nel regime speciale 
(articolo 1, comma 126, 128, 129, 130, legge  27  dicembre  2006,  n.
                                296) 
 
1. L'ingresso nel regime  speciale  comporta  il  realizzo  a  valore
normale  degli  immobili  nonche'  dei  diritti  reali  su   immobili
destinati alla  locazione  posseduti  dalla  societa'  alla  data  di
chiusura  dell'ultimo  esercizio  in  regime   ordinario.   L'importo
complessivo  delle  plusvalenze  cosi'  realizzate,  al  netto  delle
eventuali  minusvalenze,  e'  assoggettato  a   imposta   sostitutiva
dell'imposta sul reddito  delle  societa'  e  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive con l'aliquota del 20 per cento. 
2. Possono  essere  assoggettati  a  imposta  sostitutiva  anche  gli
immobili  destinati  alla  vendita,  ferma  restando,  in  tal  caso,
l'applicazione dell'articolo 251, comma 1. 
3. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di  cinque
rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il  termine
previsto per il versamento a saldo  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa' relativa al periodo d'imposta anteriore a quello  dal  quale
viene acquisita la qualifica di SIIQ; le altre con scadenza entro  il
termine  rispettivamente  previsto  per   il   versamento   a   saldo
dell'imposta sul reddito delle societa' relativa ai periodi d'imposta
successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi
della parte I, titolo I, capo  II  del  testo  unico  in  materia  di
versamenti e di riscossione di cui al decreto  legislativo  24  marzo
2025, n. 33.  In  caso  di  rateizzazione,  sull'importo  delle  rate
successive alla prima si applicano gli interessi,  nella  misura  del
tasso di  sconto  aumentato  di  un  punto  percentuale,  da  versare
contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate. 
4. A scelta della societa', in luogo  dell'applicazione  dell'imposta
sostitutiva, l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto  delle
eventuali minusvalenze, calcolate in base  al  valore  normale,  puo'
essere incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore  a  quello
di decorrenza del regime speciale ovvero,  per  quote  costanti,  nel
reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi,  ma  non
oltre il  quarto,  qualificandosi,  in  tal  caso,  interamente  come
reddito derivante da attivita' diverse da quella esente.