ART. 250
Imposta sostitutiva di ingresso nel regime speciale
(articolo 1, comma 126, 128, 129, 130, legge 27 dicembre 2006, n.
296)
1. L'ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore
normale degli immobili nonche' dei diritti reali su immobili
destinati alla locazione posseduti dalla societa' alla data di
chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. L'importo
complessivo delle plusvalenze cosi' realizzate, al netto delle
eventuali minusvalenze, e' assoggettato a imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive con l'aliquota del 20 per cento.
2. Possono essere assoggettati a imposta sostitutiva anche gli
immobili destinati alla vendita, ferma restando, in tal caso,
l'applicazione dell'articolo 251, comma 1.
3. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque
rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine
previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle
societa' relativa al periodo d'imposta anteriore a quello dal quale
viene acquisita la qualifica di SIIQ; le altre con scadenza entro il
termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo
dell'imposta sul reddito delle societa' relativa ai periodi d'imposta
successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi
della parte I, titolo I, capo II del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo
2025, n. 33. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate
successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del
tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare
contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.
4. A scelta della societa', in luogo dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva, l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle
eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale, puo'
essere incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore a quello
di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel
reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non
oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente come
reddito derivante da attivita' diverse da quella esente.