(Testo unico imposte sui redditi-art. 251)
                              ART. 251 
                 Effetti dell'esercizio dell'opzione 
(articolo 1, commi  123,  123-bis,  127,  131,  132,  133,  legge  27
                       dicembre 2006, n. 296) 
 
1.  Il  valore  normale  costituisce  il  nuovo  valore   fiscalmente
riconosciuto degli immobili e dei diritti reali su  immobili  di  cui
all'articolo  250,  comma  1,  rilevando  anche  agli  effetti  della
verifica del parametro patrimoniale di cui all'articolo 248, comma 3,
a  decorrere  dal  quarto  periodo  d'imposta  successivo  a   quello
anteriore all'ingresso nel regime speciale. In  caso  di  alienazione
degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale  termine,  la
differenza fra il valore normale assoggettato all'imposta di cui agli
articoli  250,  comma  1,  e  254,  comma  1,  e  il  costo   fiscale
riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto  delle
quote di ammortamento calcolate su  tale  costo,  e'  assoggettato  a
imposizione  ordinaria  e  l'imposta  sostitutiva   proporzionalmente
imputabile agli immobili e  ai  diritti  reali  alienati  costituisce
credito d'imposta. 
2. L'opzione per il regime speciale comporta  l'obbligo,  in  ciascun
esercizio, di distribuire ai soci almeno il 70 per  cento  dell'utile
netto  derivante  dall'attivita'  di  locazione  immobiliare  e   dal
possesso delle partecipazioni o di quote di partecipazione  in  fondi
immobiliari di cui al comma 4 indicate all'articolo 248, comma 3;  se
l'utile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione  e'
di importo inferiore a quello derivante dall'attivita'  di  locazione
immobiliare e dal possesso di dette  partecipazioni,  la  percentuale
suddetta si applica su tale minore importo. 
3. Ai fini del comma 2, i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette
realizzate su immobili destinati  alla  locazione  nonche'  derivanti
dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o di quote in  fondi
immobiliari di cui al comma 4, incluse nella gestione esente ai sensi
del comma 4, sono soggetti all'obbligo di distribuzione per il 50 per
cento nei due esercizi successivi a quello di realizzo. 
4. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione  per  il  regime
speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attivita' di  locazione
immobiliare e' esente dall'imposta sul reddito delle  societa'  e  la
parte di utile civilistico a esso corrispondente  e'  assoggettata  a
imposizione in capo  ai  partecipanti  secondo  le  regole  stabilite
nell'articolo 252. Si comprendono  nel  reddito  esente  i  dividendi
percepiti, provenienti dalle  societa'  indicate  nell'articolo  248,
comma 3, formati con  utili  derivanti  dall'attivita'  di  locazione
immobiliare  svolta  da  tali  societa',  ovvero  le  plusvalenze   o
minusvalenze  relative  a  immobili  destinati  alla  locazione  e  a
partecipazioni in SIIQ o SIINQ  e  i  proventi  e  le  plusvalenze  o
minusvalenze relativi a quote di partecipazione  a  fondi  comuni  di
investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  che
investono almeno  l'80  per  cento  del  valore  delle  attivita'  in
immobili, diritti reali  immobiliari,  anche  derivanti  da  rapporti
concessori o da contratti di  locazione  finanziaria  su  immobili  a
carattere traslativo, e in partecipazioni in societa'  immobiliari  o
in altri fondi immobiliari, destinati alla locazione immobiliare, ivi
inclusi  i  fondi  destinati  all'investimento  in  beni  immobili  a
prevalente utilizzo sociale,  ovvero  in  partecipazioni  in  SIIQ  o
SIINQ. Sui  proventi  di  cui  al  secondo  periodo  distribuiti  dai
predetti fondi immobiliari alle  SIIQ  non  si  applica  la  ritenuta
prevista dall'articolo 7, comma 2,  del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n.  410.  Analoga  esenzione  si  applica  anche  agli  effetti
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, tenendo  conto,  a
tal fine,  della  parte  del  valore  della  produzione  attribuibile
all'attivita' di locazione immobiliare. Con il decreto di  attuazione
previsto dall'articolo 248, comma 1, possono essere stabiliti criteri
anche forfetari per la determinazione  del  valore  della  produzione
esente. 
5. Le quote dei componenti positivi e negativi di  reddito  sorti  in
periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell'opzione
e delle quali sia stata rinviata la  tassazione  o  la  deduzione  in
conformita' alle norme del presente testo unico si imputano,  per  la
parte a esso  riferibile,  al  reddito  derivante  dall'attivita'  di
locazione immobiliare e, per la residua parte, al  reddito  derivante
dalle  altre  attivita'  eventualmente  esercitate.  Con  il  decreto
attuativo di cui all'articolo 248, comma 1, possono  essere  previsti
criteri anche forfetari per la ripartizione delle suddette quote. 
6. Le perdite fiscali generatesi nei periodi  d'imposta  anteriori  a
quello da cui decorre il regime speciale possono  essere  utilizzate,
secondo le ordinarie regole, in abbattimento  della  base  imponibile
dell'imposta sostitutiva d'ingresso di cui al  presente  comma  e  ai
commi 1, 4 e 5,  nonche'  all'articolo  250  e  a  compensazione  dei
redditi imponibili derivanti dalle  eventuali  attivita'  diverse  da
quella esente.