ART. 252
Ritenuta sugli utili distribuiti
(articolo 1, comma 134, 134-bis, 135, 136, della legge 27 dicembre
2006, n. 296)
1. I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione
detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o
indirettamente, aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito
dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in
base all'articolo 79-undecies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, nonche' i soggetti non residenti che aderiscono a
sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte
Titoli operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento
sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da
altre SIIQ, derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare nonche'
dal possesso delle partecipazioni indicate nell'articolo 248, comma
3. La misura della ritenuta e' ridotta al 15 per cento in relazione
alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di
locazione di immobili a uso abitativo stipulati ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ivi
inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi sociali
realizzati o recuperati in attuazione dell'articolo 11 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 11 dell'Allegato
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009,
pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191; la
presente disposizione costituisce deroga all'unificazione
dell'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89. La ritenuta e' applicata a titolo d'acconto, con
conseguente concorso dell'intero importo dei dividendi percepiti alla
formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a) imprenditori
individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
commerciale; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice
ed equiparate, societa' ed enti indicati nell'articolo 82, comma 1,
lettere a) e b) e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
delle societa' e degli enti di cui al predetto articolo 82, comma 1,
lettera d). La ritenuta e' applicata a titolo d'imposta in tutti gli
altri casi. La ritenuta non e' operata sugli utili corrisposti alle
forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, ai sottoconti italiani di prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento
(UE) n. 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
giugno 2019 e agli organismi d'investimento collettivo del risparmio
istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' su quelli che concorrono
a formare il risultato maturato delle gestioni individuali di
portafoglio di cui all'articolo 307. Le societa' che abbiano
esercitato l'opzione congiunta per il regime speciale di cui
all'articolo 248, comma 4, operano la ritenuta secondo le regole
indicate nei precedenti periodi solo nei confronti dei soci diversi
dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ. Per le distribuzioni
eseguite nei confronti di soggetti non residenti si applicano,
sussistendone i presupposti, le convenzioni per evitare la doppia
imposizione sul reddito e a tal fine si applica l'articolo 7, comma
3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 1,
sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 57 del testo unico
in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, a eccezione del comma 6.
3. Le partecipazioni detenute nelle societa' che abbiano optato per
il regime speciale non beneficiano comunque dei regimi di esenzione
previsti dagli articoli 69 e 96.
4. Per le riserve di utili formatesi nei periodi d'imposta anteriori
a quello da cui decorre l'applicazione del regime speciale,
continuano a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute,
le ordinarie regole.