(Testo unico imposte sui redditi-art. 252)
                              ART. 252 
                  Ritenuta sugli utili distribuiti 
(articolo 1, comma 134, 134-bis, 135, 136, della  legge  27  dicembre
                            2006, n. 296) 
 
1. I soggetti residenti presso i quali  i  titoli  di  partecipazione
detenuti  nelle  SIIQ   sono   stati   depositati,   direttamente   o
indirettamente, aderenti al sistema di deposito accentrato e  gestito
dalla Monte Titoli Spa ai sensi del  regolamento  CONSOB  emanato  in
base all'articolo 79-undecies del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, nonche'  i  soggetti  non  residenti  che  aderiscono  a
sistemi esteri di  deposito  accentrato  aderenti  al  sistema  Monte
Titoli operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento
sugli utili in qualunque forma  corrisposti  a  soggetti  diversi  da
altre SIIQ, derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare nonche'
dal possesso delle partecipazioni indicate nell'articolo  248,  comma
3. La misura della ritenuta e' ridotta al 15 per cento  in  relazione
alla  parte  dell'utile  di  esercizio  riferibile  a  contratti   di
locazione  di  immobili  a   uso   abitativo   stipulati   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998,  n.  431,  ivi
inclusi i  contratti  di  locazione  relativi  agli  alloggi  sociali
realizzati  o  recuperati  in   attuazione   dell'articolo   11   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo  11  dell'Allegato
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio  2009,
pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 agosto 2009,  n.  191;  la
presente    disposizione    costituisce    deroga    all'unificazione
dell'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89. La ritenuta e' applicata a titolo d'acconto,  con
conseguente concorso dell'intero importo dei dividendi percepiti alla
formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a)  imprenditori
individuali,  se  le   partecipazioni   sono   relative   all'impresa
commerciale; b) societa' in nome collettivo, in accomandita  semplice
ed equiparate, societa' ed enti indicati nell'articolo 82,  comma  1,
lettere a) e b) e stabili organizzazioni nel territorio  dello  Stato
delle societa' e degli enti di cui al predetto articolo 82, comma  1,
lettera d). La ritenuta e' applicata a titolo d'imposta in tutti  gli
altri casi. La ritenuta non e' operata sugli utili  corrisposti  alle
forme di previdenza complementare di cui  al  decreto  legislativo  5
dicembre  2005,  n.  252,  ai   sottoconti   italiani   di   prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP)  di  cui  al  regolamento
(UE) n. 2019/1238 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  20
giugno 2019 e agli organismi d'investimento collettivo del  risparmio
istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' su quelli che concorrono
a  formare  il  risultato  maturato  delle  gestioni  individuali  di
portafoglio  di  cui  all'articolo  307.  Le  societa'  che   abbiano
esercitato  l'opzione  congiunta  per  il  regime  speciale  di   cui
all'articolo 248, comma 4, operano  la  ritenuta  secondo  le  regole
indicate nei precedenti periodi solo nei confronti dei  soci  diversi
dalla SIIQ  controllante  e  da  altre  SIIQ.  Per  le  distribuzioni
eseguite nei  confronti  di  soggetti  non  residenti  si  applicano,
sussistendone i presupposti, le convenzioni  per  evitare  la  doppia
imposizione sul reddito e a tal fine si applica l'articolo  7,  comma
3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
2. Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 1,
sugli  utili  distribuiti  dalle  SIIQ  si   applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 57 del  testo  unico
in  materia  di  versamenti  e  di  riscossione  di  cui  al  decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, a eccezione del comma 6. 
3. Le partecipazioni detenute nelle societa' che abbiano  optato  per
il regime speciale non beneficiano comunque dei regimi  di  esenzione
previsti dagli articoli 69 e 96. 
4. Per le riserve di utili formatesi nei periodi d'imposta  anteriori
a  quello  da  cui  decorre  l'applicazione  del   regime   speciale,
continuano a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute,
le ordinarie regole.