(Testo unico imposte sui redditi-art. 254)
                              ART. 254 
       Trattamento fiscale di apporti, cessioni e conferimenti 
(articolo 1, commi da 137 a 140-quater, legge 27  dicembre  2006,  n.
                                296) 
 
1. Le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili  e
di diritti reali su immobili in societa' che abbiano  optato  o  che,
entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso  del
quale e' effettuato il conferimento, optino per il  regime  speciale,
ivi  incluse  quelle  di  cui  all'articolo  248,   comma   4,   sono
assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie  regole  di
tassazione ovvero a un'imposta sostituiva delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con aliquota del 20
per  cento;  tuttavia,  l'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  e'
subordinata al mantenimento, da parte  della  societa'  conferitaria,
della proprieta' o di altro diritto reale sugli immobili  per  almeno
tre anni. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo  di
cinque rate annuali di pari importo, la prima delle  quali  entro  il
termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui  redditi
relative al periodo d'imposta nel quale avviene il  conferimento;  si
applicano per il resto le disposizioni dell'articolo 250, comma 3. 
2. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, i conferimenti alle
societa' che abbiano optato  per  il  regime  speciale,  ivi  incluse
quelle di cui all'articolo 248, comma 4, costituiti da una pluralita'
di immobili prevalentemente locati si  considerano  compresi  tra  le
operazioni di cui all'articolo 5, comma  3,  lettera  b),  del  testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026,  n.  10.  Gli
stessi conferimenti, da  chiunque  effettuati,  sono  soggetti,  agli
effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, a  imposta
in misura fissa. 
3. Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni  e  i
conferimenti alle predette societa', diversi da quelli del  comma  2,
trova applicazione la riduzione alla meta' di cui  all'articolo  180,
comma 1, del testo unico in materia di imposta di registro e di altri
tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1°  agosto  2025,  n.
123. 
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano  agli  apporti  ai  fondi
comuni di investimento immobiliare istituiti ai  sensi  dell'articolo
37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2  si  applicano  anche   ai
conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili  in  societa'
per azioni residenti nel territorio  dello  Stato  svolgenti  in  via
prevalente l'attivita' di locazione  immobiliare,  i  cui  titoli  di
partecipazione   siano   ammessi   alla   negoziazione   in   mercati
regolamentati  italiani  entro  la  data  di  chiusura  del   periodo
d'imposta del  conferente  nel  corso  del  quale  e'  effettuato  il
conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime societa'
optino per il regime speciale. 
5.  Il  concambio  eseguito  dai  fondi   immobiliari   istituiti   e
disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede
di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione  ai  quotisti
di azioni di societa'  che  abbiano  optato  per  il  regime  di  cui
all'articolo 248, comma 1, ricevute  a  seguito  di  conferimento  di
immobili nelle stesse societa' non costituisce realizzo ai fini delle
imposte sui redditi in capo al quotista  e  alle  azioni  della  SIIQ
ricevute dagli stessi  quotisti  e'  attribuito  il  medesimo  valore
fiscale delle quote del fondo. Per la SIIQ conferitaria, il valore di
conferimento iscritto  in  bilancio  costituisce  valore  fiscalmente
riconosciuto agli effetti dell'articolo 251. Qualora il  conferimento
di cui ai periodi precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ
gia' esistente non si applicano al fondo conferente gli  obblighi  di
offerta pubblica ai sensi dell'articolo 106 del  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che il  fondo  stesso  provveda
all'assegnazione delle azioni ai quotisti  entro  il  termine  di  30
giorni dall'acquisto. 
6. Ai conferimenti  effettuati  dai  fondi  immobiliari  istituiti  e
disciplinati dal decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58  in
societa',  che  abbiano  optato  per  il  regime  speciale   di   cui
all'articolo 248, comma 1, e  aventi  a  oggetto  una  pluralita'  di
immobili prevalentemente locati, si applica l'articolo  5,  comma  3,
lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di imposta sul valore aggiunto  di  cui  al  decreto  legislativo  19
gennaio 2026, n. 10. I predetti conferimenti si considerano compresi,
agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e  catastale,  fra
gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera  a),  numero  3),
della tariffa, parte I, allegato 1  al  testo  unico  in  materia  di
imposta di registro e di altri tributi indiretti di  cui  al  decreto
legislativo 1° agosto 2025, n.  123,  nell'articolo  79,  comma  2  e
nell'articolo 5 della tariffa, allegato 2, del medesimo testo  unico.
Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase  di  liquidazione
di cui al comma 5, si considerano, ai fini dell'articolo 57, comma 2,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di  imposta
sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, operazioni che non formano  oggetto  dell'attivita'  propria  del
soggetto passivo. 
7. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 6 si applica  alle
assegnazioni  che  abbiano  a  oggetto  una  pluralita'  di  immobili
prevalentemente locati eseguite per la liquidazione  delle  quote  da
fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, a societa' che abbiano optato per il regime  di
cui all'articolo 248, comma 1.