ART. 255
Attuazione della disciplina
(articolo 1, comma 141, legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina
recata degli articoli 248, commi 1 e 2, 249, 250, 251, 252, 253 e
254. In particolare, il decreto definisce:
a) le regole e le modalita' per l'esercizio della vigilanza
prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorita';
b) i criteri e le modalita' di determinazione del valore normale di
cui all'articolo 250, comma 1;
c) le condizioni, le modalita' e i criteri di utilizzo delle perdite
riportabili a nuovo ai sensi dell'articolo 93, formatesi nei periodi
d'imposta di vigenza del regime speciale;
d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto
delle partecipazioni in SIIQ e nelle societa' controllate di cui
all'articolo 248, comma 4;
e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le societa' da
essa controllate di cui all'articolo 248, comma 4;
f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell'attivo e del
passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime
fiscale speciale;
g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione
aziendale che interessano le SIIQ e le societa' da queste
controllate;
h) le modalita' e i criteri di utilizzo dei crediti di imposta
preesistenti all'opzione;
i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente
disciplinati dagli articoli 248, commi 1 e 2, 249, 250, 251, 252, 253
e 254 o dai principi generali valevoli ai fini delle imposte dirette;
l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini
dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento di
cui al secondo periodo dell'articolo 252, comma 1.