(Testo unico imposte sui redditi-art. 255)
                              ART. 255 
                     Attuazione della disciplina 
       (articolo 1, comma 141, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
 
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, sono stabilite le disposizioni di  attuazione  della  disciplina
recata degli articoli 248, commi 1 e 2, 249, 250,  251,  252,  253  e
254. In particolare, il decreto definisce: 
a)  le  regole  e  le  modalita'  per  l'esercizio  della   vigilanza
prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorita'; 
b) i criteri e le modalita' di determinazione del valore  normale  di
cui all'articolo 250, comma 1; 
c) le condizioni, le modalita' e i criteri di utilizzo delle  perdite
riportabili a nuovo ai sensi dell'articolo 93, formatesi nei  periodi
d'imposta di vigenza del regime speciale; 
d) i criteri di determinazione  del  costo  fiscalmente  riconosciuto
delle partecipazioni in SIIQ e  nelle  societa'  controllate  di  cui
all'articolo 248, comma 4; 
e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le societa'  da
essa controllate di cui all'articolo 248, comma 4; 
f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell'attivo  e  del
passivo in caso di fuoriuscita,  per  qualsiasi  motivo,  dal  regime
fiscale speciale; 
g)  le  conseguenze  derivanti  da  operazioni  di   ristrutturazione
aziendale  che  interessano  le  SIIQ  e  le   societa'   da   queste
controllate; 
h) le modalita' e i  criteri  di  utilizzo  dei  crediti  di  imposta
preesistenti all'opzione; 
i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non  espressamente
disciplinati dagli articoli 248, commi 1 e 2, 249, 250, 251, 252, 253
e 254 o dai principi generali valevoli ai fini delle imposte dirette; 
l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini
dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento di
cui al secondo periodo dell'articolo 252, comma 1.