(Testo unico imposte sui redditi-art. 256)
                              ART. 256 
   Soggettivita' del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) 
       (articolo 11 decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240) 
 
1. Il GEIE non e' soggetto  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche e all'imposta sul reddito delle societa'. 
2. Il  GEIE  residente  nel  territorio  dello  Stato  e  quello  non
residente avente  nello  Stato  una  stabile  organizzazione  debbono
presentare la dichiarazione dei redditi agli effetti dell'imposta sul
reddito delle  persone  fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa' dovute  dai  membri  del  Gruppo,  secondo  le  disposizioni
contenute nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e tenere le scritture prescritte  nel  titolo
II del decreto stesso. 
3. Il GEIE e' obbligato altresi' a effettuare le  ritenute  previste,
in quanto compatibili, nella parte I, titolo II, capo II,  del  testo
unico in materia di versamenti e di riscossione  di  cui  al  decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e a presentare la dichiarazione  di
cui all'articolo 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322. 
4.  I  redditi  e  le  perdite  del  GEIE,  determinati  secondo   le
disposizioni del  presente  testo  unico,  sono  imputati  a  ciascun
membro, agli effetti delle imposte  ivi  indicate,  indipendentemente
dall'effettiva percezione, nella proporzione prevista nel  rispettivo
contratto di  gruppo  o,  in  mancanza,  in  parti  uguali.  Ai  fini
dell'applicazione  delle  imposte  nei  confronti  dei  soggetti  non
residenti nel territorio dello  Stato  si  considerano  prodotti  nel
territorio stesso i redditi e  le  perdite  imputati  ai  membri  non
residenti. 
5. Le ritenute subite dal GEIE sono comunque a titolo di acconto e si
scomputano dall'imposta personale dovuta da ciascun membro. 
6. La quota di reddito o di perdita derivante ai  soggetti  residenti
dalla partecipazione in un GEIE non residente  nel  territorio  dello
Stato concorre  alla  formazione  del  reddito  complessivo  ai  fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o  del  reddito  delle
societa'. Si applicano le disposizioni dell'articolo 185.