ART. 256
Soggettivita' del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)
(articolo 11 decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240)
1. Il GEIE non e' soggetto all'imposta sul reddito delle persone
fisiche e all'imposta sul reddito delle societa'.
2. Il GEIE residente nel territorio dello Stato e quello non
residente avente nello Stato una stabile organizzazione debbono
presentare la dichiarazione dei redditi agli effetti dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
societa' dovute dai membri del Gruppo, secondo le disposizioni
contenute nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e tenere le scritture prescritte nel titolo
II del decreto stesso.
3. Il GEIE e' obbligato altresi' a effettuare le ritenute previste,
in quanto compatibili, nella parte I, titolo II, capo II, del testo
unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e a presentare la dichiarazione di
cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322.
4. I redditi e le perdite del GEIE, determinati secondo le
disposizioni del presente testo unico, sono imputati a ciascun
membro, agli effetti delle imposte ivi indicate, indipendentemente
dall'effettiva percezione, nella proporzione prevista nel rispettivo
contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Ai fini
dell'applicazione delle imposte nei confronti dei soggetti non
residenti nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel
territorio stesso i redditi e le perdite imputati ai membri non
residenti.
5. Le ritenute subite dal GEIE sono comunque a titolo di acconto e si
scomputano dall'imposta personale dovuta da ciascun membro.
6. La quota di reddito o di perdita derivante ai soggetti residenti
dalla partecipazione in un GEIE non residente nel territorio dello
Stato concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o del reddito delle
societa'. Si applicano le disposizioni dell'articolo 185.