(CODICE CIVILE-art. 344)
                              Art. 344. 
 
                  (Funzioni del giudice tutelare). 
 
  Presso ogni pretura il giudice tutelare soprintende alle  tutele  e
alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge. 
 
  Il giudice tutelare puo' chiedere l'assistenza degli  organi  della
pubblica  amministrazione  e  di  tutti  gli   enti   i   cui   scopi
corrispondono alle sue funzioni.