(Convenzione - art. 266)
                            Articolo 266 
    Impulso allo sviluppo e al trasferimento di tecnologia marina 
   1. Gli Stati,  agendo  direttamente  o  attraverso  le  competenti
organizzazioni internazionali, cooperano secondo le proprie capacita'
al fine di promuovere attivamente  lo  sviluppo  e  il  trasferimento
della scienza e della tecnologia marina secondo termini e  condizioni
giuste e ragionevoli. 
   2. Gli Stati promuovono lo sviluppo di capacita' nel  campo  della
scienza e della tecnologia marina degli Stati  che  hanno  bisogno  e
chiedono assistenza tecnica in questo settore, in  particolare  degli
Stati  in  via  di  sviluppo  inclusi  quelli  privi  di  litorale  e
geograficamente svantaggiati,  in  relazione  all'esplorazione,  allo
sfruttamento,  alla  conservazione  e  alla  gestione  delle  risorse
marine, alla protezione e preservazione  dell'ambiente  marino,  alla
ricerca scientifica  marina  e  alle  altre  attivita'  nell'ambiente
marino  compatibili  con  la  presente  Convenzione,  allo  scopo  di
accelerare lo sviluppo sociale ed economico degli  Stati  in  via  di
sviluppo. 
   3. Gli Stati fanno il possibile per  favorire  l'instaurazione  di
condizioni economiche e legali idonee al trasferimento di  tecnologia
marina a vantaggio di tutte le parti interessate, su basi eque.