(Convenzione - art. 267)
                            Articolo 267 
                  Protezione di interessi legittimi 
   Gli  Stati,  nel  promuovere  la  cooperazione   in   applicazione
dell'articolo 266, tengono  nel  debito  conto  tutti  gli  interessi
legittimi  inclusi,  tra  l'altro,  i  diritti  e  gli  obblighi  dei
detentori, dei fornitori e dei destinatari di tecnologia marina.