(Convenzione - art. 268)
                            Articolo 268 
                       Obiettivi fondamentali 
   Gli Stati, direttamente o  tramite  le  competenti  organizzazioni
internazionali, promuovono: 
   a) l'acquisizione, la valutazione e la diffusione di conoscenza 
      nell'ambito della tecnologia marina, e facilitano  l'accesso  a
tali informazioni e dati; 
   b) lo sviluppo di tecnologia marina appropriata; 
   c) lo sviluppo delle necessarie infrastrutture tecnologiche per 
      facilitare il trasferimento della tecnologia marina; 
   d) lo sviluppo delle risorse umane attraverso la formazione e 
      l'istruzione dei soggetti aventi la nazionalita' degli Stati e 
      Paesi in via di sviluppo, e in particolare dei soggetti  aventi
la nazionalita' dei Paesi, tra questi, piu' arretrati; 
   e) la cooperazione internazionale a tutti i livelli, e 
      particolarmente a livello regionale, subregionale e bilaterale.