(Convenzione - art. 269)
                            Articolo 269 
        Misure atte a raggiungere gli obiettivi fondamentali 
   Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo  268  gli
Stati,  direttamente  o  attraverso  le   competenti   organizzazioni
internazionali, si adoperano tra l'altro al fine di: 
   a) stabilire programmi di cooperazione tecnica per il 
      trasferimento effettivo di tecnologia marina di ogni tipo agli 
      Stati che possano aver bisogno e richiedere assistenza tecnica 
      in questo settore, in particolare agli Stati in via di sviluppo 
      privi di litorale e geograficamente svantaggiati, come pure 
      agli altri Stati in via di sviluppo che non sono riusciti ne' a 
      creare ne' a sviluppare una propria capacita' tecnologica nel 
      campo della scienza marina e nell'esplorazione e sfruttamento 
      delle  risorse  marine,  ne'  a  sviluppare  le  infrastrutture
relative a tale tecnologia; 
   b) promuovere condizioni favorevoli alla conclusione di accordi, 
      contratti e altre intese simili, su basi eque e ragionevoli; 
   c) organizzare conferenze, seminari e simposi su argomenti di 
      interesse scientifico e tecnologico, con particolare 
      riferimento alle politiche e ai metodi per il trasferimento  di
tecnologia marina; 
   d) promuovere lo scambio di scienziati, tecnici e latri esperti; 
   e) intraprendere progetti e promuovere azioni in compartecipazione 
      e altre forme di cooperazione bilaterale e multilaterale.