ALLEGATO 4 Norme di coordinamento e abrogazioni Art. 1 Norme di coordinamento e abrogazione in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 42 e' sostituito dal seguente: "Art. 42. La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo."; b) sono abrogati gli articoli 43 e 46, secondo comma.
Allegato 4 Note all'articolo 1 - La legge 24 gennaio 1979, n.18 («Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», e' pubblicata in Gazz. Uff. 30 gennaio 1979, n. 29. - Si riporta il testo dell'articolo 46 della cit. legge 24 gennaio 1979, n.18, come modificato dal presente decreto: «Art. 46. L'Ufficio elettorale nazionale comunica alla segreteria del Parlamento europeo le surrogazioni disposte in base alle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le controversie sulla incompatibilita' ed ineleggibilita' degli eletti. > > .