Art. 2 Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative 1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 83 e' sostituito dal seguente: "Art. 83. La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo."; b) sono abrogati gli articoli: 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6, 83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12; c) all'articolo 84, primo comma, le parole: ", la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato" sono soppresse. 2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 21, primo comma, le parole: "sia in materia di eleggibilita' sia in materia di operazioni elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "in materia di eleggibilita'"; b) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: "Art. 23. Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali. La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo."; c) all'articolo 24, nella rubrica, le parole: "Consiglio regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio regionale e della Corte di appello" e, al primo comma, le parole: "Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino"; d) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma le parole: "al Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino" e le parole: ", giudicando in sede di giurisdizione esclusiva" sono soppresse; 2) al secondo comma le parole: "al Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino"; e) all'articolo 31, primo comma, le parole: "il Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino"; f) all'articolo 33, terzo comma, le parole: "al Consiglio di Stato ed" sono soppresse. 3. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, primo comma, le parole: ", sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa," sono sostituite dalle seguenti: "davanti agli organi di giurisdizione ordinaria"; b) all'articolo 7: 1) al comma 2 le parole: "sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l'elezione, sia" sono soppresse; 2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "La tutela contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.". c) sono abrogati gli articoli: 2 e 8. 4. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19 il primo comma e' sostituito dal seguente: "Per i ricorsi in materia di eleggibilita' e decadenza si osservano le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147."; b) all'articolo 19, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.". 5. Agli articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonche' all'articolo 17, primo comma, n.1), della legge 8 marzo 1951, n. 122, e all'articolo 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "il quindicesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "l'ottavo giorno".
Note all'articolo 2 - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 («Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali»,e' pubblicato nella Gazz. Uff., S.O., 23 giugno 1960, n. 152). - Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'articolo 2, comma 1, dell'allegato 4: «Art. 84. Il Tribunale, la Corte di appello e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo. Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere data al prefetto. L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello.». - Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 («Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta», pubblicata in Gazz. Uff. 24 agosto 1962, n. 213), come modificato dal presente decreto: « Art. 21.Ricorso amministrativo contro l'elezione dei consiglieri. Contro l'elezione dei consiglieri regionali e' ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale in materia di eleggibilita'. Il ricorso deve essere presentato alla segreteria del Consiglio entro 15 giorni dalla proclamazione; entro lo stesso termine il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere. Il Consiglio regionale deve deliberare su i ricorsi amministrativi presentati entro 60 giorni dalla loro presentazione; quando non vi provveda entro detto termine, sono ammessi direttamente i ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli 22 e 23. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.». - Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata legge 5 agosto 1962, n. 1257, come modificato dal presente decreto: «Art. 24.Poteri di correzione e di sostituzione del Consiglio regionale e della Corte di appello. Il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino, quando accolgano i ricorsi loro presentati, correggono secondo i casi i risultati delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.». - Si riporta il testo dell'articolo 30 della citata legge 5 agosto 1962, n. 1257, come modificato dal presente decreto: «Art. 30. Ricorso giurisdizionale in materia di incompatibilita'. Quando il Consiglio regionale non provveda nei termini prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 28 e dall'art. 29, e' ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte di appello di Torino che, quando occorre, contesta l'incompatibilita', chiede al consigliere regionale di esercitare l'opzione e ne pronuncia la decadenza. Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di incompatibilita' e' ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale alla Corte di appello di Torino che provvede e giudica con i poteri ad esso attribuiti dal comma precedente.». - Si riporta il testo dell'articolo 31 della cit. legge 5 agosto 1962, n. 1257, come modificato dal presente decreto: «Art. 31. Sostituzione dei consiglieri regionali decaduti. Quando il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino pronunciano la decadenza di un consigliere regionale ai sensi degli artt. 25, 26, 27, 28, 29 e 30, provvedono a sostituirlo con chi vi ha diritto.». - Si riporta il testo dell'articolo 33 della cit. legge 5 agosto 1962, n. 1257, come modificato dal presente decreto: «Art. 33. Norme sui ricorsi. Ai ricorsi alla Corte di appello di Torino previsti dalla presente legge si applicano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni del titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 . Ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali di cui agli articoli precedenti si applica inoltre la disposizione dell'art. 40 della legge citata. I ricorsi giurisdizionali alla Corte di appello di Torino sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 («Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo», pubblicata in Gazz. Uff. 31 dicembre 1966, n. 329), come modificato dal presente decreto: «Art. 3. Nei giudizi elettorali davanti agli organi di giurisdizione ordinaria non e' necessario il ministero di procuratore o di avvocato. Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di cancelleria.». - Si riporta il testo dell'articolo 7 della cit. legge 23 dicembre 1966, n. 1147, come modificato dal presente decreto: «Art. 7. L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, e' abrogato. Le norme contenute nei precedenti articoli e nell'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano altresi' per i Consigli provinciali, sia per quanto riguarda la materia relativa all'ineleggibilita', alla decadenza, all'incompatibilita' dei consiglieri provinciali. Le azioni popolari e le impugnative consentite a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale. La tutela contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo. Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria e' competente, in prima istanza, il Tribunale nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il capoluogo della Provincia.». - L'articolo 8 della cit. legge 23 dicembre 1966, n. 1147, abrogato dal presente decreto, recava: <Norme transitorie >. - Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 («Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale», pubblicata in Gazz. Uff. 6 marzo 1968, n. 61), come modificato dal presente decreto: «Art.19. Ricorsi. Per i ricorsi in materia di eleggibilita' e decadenza si osservano le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147. Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al Commissario del governo. Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, e' competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione. La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.». - Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 («Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali», pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 23 giugno 1960, n. 152), come modificato dal presente decreto: «Art. 31. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29). - Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno precedente l'elezione. Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.». - Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,come modificato dal presente decreto: «Art. 34. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 21). - Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno precedente l'elezione. Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio.». - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122 («Norme per l'elezione dei Consigli provinciali», pubblicata in Gazz. Uff. 13 marzo 1951, n. 60),come modificato dal presente decreto: «Art. 17. Compiute le operazioni relative all'esame ed all'ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale: 1) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'art. 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione; 2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalita' dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati. Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 14. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate.». - Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 («Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale», pubblicata in Gazz. Uff. 6 narzo 1968, n. 61), come modificato dal presente decreto: «Art. 11. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni: 1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati; 2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti; 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate; 4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione; 5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.».