(Allegato 4 Norme di coordinamento e abrogazioni -art. 4) (parte 1)
                               Art. 4 
 
 
                        Ulteriori abrogazioni 
 
    1. A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo sono o restano abrogati i seguenti atti normativi: 
    1) regio decreto 17 agosto 1907, n. 638; 
    2) regio decreto 17 agosto 1907, n. 642; 
    3) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; 
    4) regio decreto 26 giugno 1924, n.  1054:  articoli  da  1  a  4
compresi; da 6 a 10 compresi; da 26 a 32 compresi; 33, secondo comma;
da 34 a 47; da 49 a 56 compresi; 
    5) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058; 
    6) regio decreto 8 gennaio 1931, n.  148:  articolo  58,  secondo
comma; 
    7) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642; 
    8) legge 21 dicembre 1950, n. 1018: articoli 5; 6; 9; 10; 
    9) legge 21 novembre 1967, n. 1185: articolo 11; 
    10) legge 6 dicembre 1971, n. 1034: articoli da 2 a  8  compresi;
10; da 19 a 39 compresi; 40, primo comma; da 42 a 52 compresi; 
    11) decreto del Presidente della Repubblica 21  aprile  1973,  n.
214: articoli 3; 4; 5; 12; 13; 30; 34; da 37 a 40 compresi; 
    12) legge 20 marzo 1980, n. 75: articolo 6; 
    13) legge 27 febbraio 1982, n. 186: articoli 1,  quarto  comma  ,
dalle parole: "le sezioni giurisdizionali" fino alla fine; 5; 55; 
    14) legge 7 agosto 1990, n. 241: articoli  2-bis,  comma  2;  11,
comma  5;  19,  comma  5;  21-quinquies,  comma  1,  ultimo  periodo;
21-septies, comma 2; 25, commi 5-bis e 6; 
    15)  decreto  legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: articolo  10,  commi
2-sexies, 2-septies, 2-octies; 
    16) legge 11 agosto 1991, n. 266: articolo 6, comma 5; 
    17) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: articolo  145,
commi da 4 a 8; 
    18) legge 15 maggio 1997, n. 127: articolo 17, comma 26,  secondo
periodo; 
    19)  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58:  articoli
187-septies, commi da 4 a 8; 195, commi da 4 a 8; 
    20) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: articoli 33,  34  e
35; 
    21) legge 4 maggio 1998, n. 133: articolo 4, comma 3; 
    22) legge 22  febbraio  2000,  n.  28:  articoli  10,  comma  10;
11-quinquies, comma 4; 
    23) legge 21 luglio 2000, n. 205: articoli 1; 2; 3, commi  1,  2,
3; 4; 6, comma 2; 7; 8; 11; 12; 
    24) legge 7 dicembre 2000, n. 383: articolo 10, comma 2; 
    25) decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378: articolo 45, comma
2; 
    26) decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.
380: articolo 45, comma 2; 
    27) decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188: articolo 37, comma
7; 
    28) decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259:  articolo  92,
comma 9; 
    29)  decreto-legge  19  agosto  2003,  n.  220,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280: articolo 3, commi
2, 3 e 4; 
    30) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, comma 552; 
    31)  decreto-legge  26  aprile  2005,  n.  63,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109: articolo 2-sexies,
comma 1; 
    32)  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155: articolo 3,  comma
4-bis; 
    33) decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206:  articolo  27,
comma 13, primo periodo; 
    34) decreto legge 30  novembre  2005,  n.  245,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21: articolo 3,  commi
2-bis, 2-ter e 2-quater; 
    35) legge 28 dicembre 2005, n. 262: articolo 24, commi 5 e 6; 
    36) decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152:  articoli  310,
comma 2,  limitatamente  alle  parole:",  in  sede  di  giurisdizione
esclusiva,"; 316, comma 1, limitatamente alle parole:",  in  sede  di
giurisdizione esclusiva,"; 
    37) legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 1308; 
    38) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: articolo 8,  comma
13, primo periodo; 
    39)  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123: articolo 4; 
    40)  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: articolo  54,  comma
3, lettere c) e d); 
    41) decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: articolo 20,  comma
8, fermo quanto previsto  dall'articolo  15,  comma  4,  del  decreto
legislativo 20 marzo 2010, n. 53; 
    42)  legge  18  giugno  2009,  n.  69:  articolo  46,  comma  24,
limitatamente alle parole: "amministrativi e"; 
    43) legge 23 luglio 2009, n. 99: articoli 41; 53, comma 2. 
 
              Note all'articolo 4 
              - Il regio decreto 17 agosto 1907, n. 638, abrogato dal
          presente decreto, recava:  «Testo  unico  delle  leggi  sul
          Consiglio di Stato» ed e' pubblicato in Gazz. Uff. 25 
          settembre 1907, n. 227. 
              Il regio decreto 17 agosto 1907, n. 642,  abrogato  dal
          presente decreto, recava:  «Regolamento  per  la  procedura
          dinanzi  alle  sezioni  giurisdizionali  del  Consiglio  di
          Stato» ed e' pubblicato in Gazz. Uff. 25 settembre 1907, n. 
          227. 
              - Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840,  abrogato
          dal    presente     decreto,     recava:     «Modificazioni
          all'ordinamento del  Consiglio  di  Stato  e  della  Giunta
          provinciale amministrativa in sede giurisdizionale» ed e' 
          pubblicato in Gazz. Uff. 8 gennaio 1924, n. 6. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  33  del  regio
          decreto 26 giugno 1924, n. 1054  («Approvazione  del  testo
          unico delle leggi sul Consiglio di  Stato»,  pubblicato  in
          Gazz. Uff. 7 luglio 1924, n. 158), come modificato dal 
          presente decreto: 
              «Art. 33. (Art. 25 del testo unico 17 agosto 1907, n. 
          638; art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). 
              Negli affari che, a norma della presente legge, possono
          formare oggetto di ricorso al Consiglio di  Stato  in  sede
          giurisdizionale, il Governo, avuto il parere della  sezione
          competente, non puo' richiedere, in via amministrativa, 
          l'esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.». 
              - Il regio decreto 26 giugno 1924,  n.  1058,  abrogato
          dal presente decreto, recava: «Approvazione del testo unico
          delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede
          giurisdizionale» ed e' pubblicato in Gazz. Uff. 7 luglio 
          1924, n. 158. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  58  del  regio
          decreto 8 gennaio 1931, n. 148 («Coordinamento delle  norme
          sulla disciplina  giuridica  dei  rapporti  collettivi  del
          lavoro con quelle sul trattamento  giuridico-economico  del
          personale delle ferrovie, tranvie e  linee  di  navigazione
          interna in regime di  concessione)»,  pubblicato  in  Gazz.
          Uff. 9 marzo 1931, n. 56), come modificato dal presente 
          decreto: 
              «Art. 58. Le decisioni del Consiglio di disciplina sono
          definitive, e divengono esecutive dopo che l'azienda le  ha
          notificate all'agente. La notifica deve essere fatta  entro
          dieci giorni dalla data di comunicazione della decisione 
          all'azienda. 
              Contro le punizioni la cui decisione e'  di  competenza
          del direttore o del capo  servizio,  l'agente  punito  puo'
          ricorrere rispettivamente al Consiglio  di  amministrazione
          dell'azienda od al direttore, purche' presenti  il  ricorso
          per la via gerarchica entro 15 giorni da quello in cui  gli
          fu  data  partecipazione  per  iscritto  del  provvedimento
          relativo. Nei casi previsti nei  punti  5  e  da  13  a  20
          dell'art. 42 l'agente punito puo' ricorrere con le 
          modalita' di cui sopra al Consiglio di disciplina. 
              L'autorita' competente stabilisce caso per  caso  se  e
          quali nuove indagini siano necessarie per poter decidere 
          con piena cognizione di causa. 
              Il ricorso non sospende l'esecuzione del 
          provvedimento.». 
              -  Il  decreto  legislativo  5  maggio  1948,  n.  642,
          abrogato dal presente decreto, recava:  «Provvedimenti  per
          accelerare i giudizi presso le sezioni giurisdizionali  del
          Consiglio di Stato» ed e' pubblicato in Gazz. Uff. 11 
          giugno 1948, n. 134. 
              - La legge 21 dicembre 1950, n. 1018 («Modificazioni al
          testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato»)e' 
          pubblicata in Gazz. Uff. 30 dicembre 1950, n. 298. 
              - La legge  21  novembre  1967,  n.  1185  («Norme  sui
          passaporti») e' pubblicata in Gazz. Uff. 18 dicembre 1967, 
          n. 314. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 40  della  legge  6
          dicembre  1971,  n.  1034   («Istituzione   dei   tribunali
          amministrativi regionali»,  pubblicata  in  Gazz.  Uff.  13
          dicembre 1971, n. 314), come modificato dal present 
          decreto: 
              «Art.  40.  L'appello  contro  le  sentenze   di   tale
          tribunale   e'   portato   al   Consiglio   di    giustizia
          amministrativa per la regione siciliana. Nulla e'  innovato
          nelle disposizioni che attualmente disciplinano detto 
          Consiglio.». 
              - Gli articoli 3, 4, 5, 12, 13, 30, 34, 37, 38 e 39 del
          decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973,  n.
          214 («Regolamento di esecuzione della L. 6  dicembre  1971,
          n.   1034,   istitutiva   dei   tribunali    amministrativi
          regionali», pubblicato in Gazz. Uff. 22 maggio 1973, n. 
          131), abrogati dal presente decreto, recavano: 
              «Art. 3. Presidenza delle sezioni staccate. » 
              «Art. 4. Presidente del tribunale del Lazio. » 
              «Art. 5. Riparto dei magistrati amministrativi nel 
          tribunale del Lazio.» 
              «Art.12. Sorteggio.» 
              «Art. 13. Sede - Adunanze. » 
              «Art. 30. Calendario delle udienze. » 
              «Art. 34. Toghe e divise. » 
              «Art. 37. Consiglio di presidenza dei tribunali 
          amministrativi regionali. » 
              «Art. 38.Commissione per il sorteggio. » 
              «Art. 39. Trasmissione ricorsi. » 
              - L'articolo  6  della  legge  20  marzo  1980,  n.  75
          («Proroga del termine  previsto  dall'art.  1  della  L.  6
          dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento  economico
          del personale civile e militare dello Stato in servizio  ed
          in  quiescenza;  norme  in   materia   di   computo   della
          tredicesima mensilita' e di riliquidazione  dell'indennita'
          di buonuscita e norme di interpretazione  e  di  attuazione
          dell'art. 6 della  L.  29  aprile  1976,  numero  177,  sul
          trasferimento degli assegni vitalizi  al  Fondo  sociale  e
          riapertura dei termini per la opzione», pubblicata in Gazz. 
          Uff. 21 marzo 1980, n. 80), abrogato dal presente decreto, 
          recava: 
              «Art. 6. Competenza dei tribunali amministrativi 
          regionali. » 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  27
          aprile 1982,  n.  186,  («Ordinamento  della  giurisdizione
          amministrativa e del personale di segreteria ed  ausiliario
          del Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi
          regionali», pubblicata in Gazz. Uff., S.O., 29 aprile 1982, 
          n. 117), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1. Composizione. 
              Il Consiglio di Stato e' composto  dal  presidente  del
          Consiglio  di  Stato,  da  presidenti  di  sezione   e   da
          consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla 
          presente legge. 
              Il Consiglio di Stato si  divide  in  sei  sezioni  con
          funzioni consultive o giurisdizionali, oltre  alla  sezione
          normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 
          15 maggio 1997, n. 127. 
              Ciascuna  sezione  consultiva  e'   composta   da   due
          presidenti,  di  cui  uno  titolare,  e  da   almeno   nove
          consiglieri; ciascuna sezione giurisdizionale  e'  composta
          da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici 
          consiglieri. 
              Per le sezioni consultive del  Consiglio  di  Stato  le
          deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di 
          almeno quattro consiglieri. 
              Il Presidente  del  Consiglio  di  Stato,  con  proprio
          provvedimento,  all'inizio  di  ogni   anno,   sentito   il
          Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che  svolgono
          funzioni  giurisdizionali  e   consultive,   determina   le
          rispettive materie di competenza e la composizione, nonche'
          la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi 
          dell'articolo 5, primo comma.». 
              - Gli articoli 5 e 55 della citata legge 27 aprile 
          1982, n. 186, abrogati dal presente decreto, recavano: 
              «Art. 5. Adunanza plenaria. » 
              «Art. 55. Sottoscrizione e pubblicazione delle 
          sentenze. » 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 bis della legge 7
          agosto  1990,  n.  241  («Nuove   norme   in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi»,  pubblicata  in  Gazz.  Uff.  18
          agosto 1990, n. 192), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2 bis. Conseguenze per il ritardo 
          dell'amministrazione nella conclusione del procedimento. 
              1. Le pubbliche amministrazioni e  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 1, comma 1-ter, sono  tenuti  al  risarcimento
          del    danno    ingiusto    cagionato    in     conseguenza
          dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di 
          conclusione del procedimento. 
              2.(abrogato) ». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  11  della  citata
          legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente 
          decreto: 
              «Art.  11.  (Accordi  integrativi  o  sostitutivi   del
          provvedimento). - 1.  In  accoglimento  di  osservazioni  e
          proposte   presentate    a    norma    dell'articolo    10,
          l'amministrazione   procedente   puo'   concludere,   senza
          pregiudizio dei diritti dei  terzi,  e  in  ogni  caso  nel
          perseguimento  del  pubblico  interesse,  accordi  con  gli
          interessati   al   fine   di   determinare   il   contenuto
          discrezionale del provvedimento finale ovvero in 
          sostituzione di questo. 
              1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
          di cui al comma 1, il responsabile  del  procedimento  puo'
          predisporre  un  calendario   di   incontri   cui   invita,
          separatamente o contestualmente, il destinatario del 
          provvedimento ed eventuali controinteressati. 
              2. Gli accordi di  cui  al  presente  articolo  debbono
          essere stipulati, a pena di  nullita',  per  atto  scritto,
          salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti.  Ad  essi   si
          applicano, ove non diversamente previsto,  i  principi  del
          codice civile in materia di obbligazioni e contratti in 
          quanto compatibili. 
              3.  Gli  accordi  sostitutivi  di  provvedimenti   sono
          soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 
              4.  Per  sopravvenuti  motivi  di  pubblico   interesse
          l'amministrazione  recede   unilateralmente   dall'accordo,
          salvo l'obbligo  di  provvedere  alla  liquidazione  di  un
          indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi 
          verificatisi in danno del privato. 
              4-bis.  A  garanzia  dell'imparzialita'  e   del   buon
          andamento dell'azione amministrativa, in tutti  i  casi  in
          cui una pubblica  amministrazione  conclude  accordi  nelle
          ipotesi previste al comma l, la  stipulazione  dell'accordo
          e' preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe 
          competente per l'adozione del provvedimento. 
              5.(abrogato) ». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  19  della  citata
          legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente 
          decreto: 
              «Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita').- 1. Ogni
          atto   di   autorizzazione,   licenza,   concessione    non
          costitutiva, permesso o  nulla  osta  comunque  denominato,
          comprese le domande per  le  iscrizioni  in  albi  o  ruoli
          richieste per  l'esercizio  di  attivita'  imprenditoriale,
          commerciale  o  artigianale   il   cui   rilascio   dipenda
          esclusivamente   dall'accertamento    dei    requisiti    e
          presupposti di legge o di atti amministrativi  a  contenuto
          generale e non sia  previsto  alcun  limite  o  contingente
          complessivo  o  specifici   strumenti   di   programmazione
          settoriale per il rilascio degli atti stessi, con  la  sola
          esclusione  degli  atti  rilasciati  dalle  amministrazioni
          preposte alla difesa nazionale,  alla  pubblica  sicurezza,
          all'immigrazione,     all'asilo,     alla     cittadinanza,
          all'amministrazione della giustizia,  alla  amministrazione
          delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di
          acquisizione del gettito, anche derivante dal  gioco,  alla
          tutela della  salute  e  della  pubblica  incolumita',  del
          patrimonio  culturale  e  paesaggistico  e   dell'ambiente,
          nonche' degli atti imposti dalla normativa comunitaria,  e'
          sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata,
          anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni
          e    delle    attestazioni    normativamente     richieste.
          L'amministrazione competente puo' richiedere informazioni o
          certificazioni relative a fatti, stati o qualita'  soltanto
          qualora non siano attestati in documenti gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non siano direttamente 
          acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 
              2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo'  essere
          iniziata decorsi trenta giorni dalla data di  presentazione
          della   dichiarazione    all'amministrazione    competente;
          contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne
          da' comunicazione all'amministrazione competente. Nel  caso
          in cui  la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  abbia  ad
          oggetto  l'esercizio  di  attivita'  di  cui   al   decreto
          legislativo  di  attuazione  della  direttiva  2006/123/CE,
          l'attivita', ove non  diversamente  previsto,  puo'  essere
          iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione 
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza delle condizioni, modalita' e  fatti  legittimanti,
          nel  termine  di  trenta  giorni  dal   ricevimento   della
          comunicazione di cui  al  comma  2,  o,  nei  casi  di  cui
          all'ultimo periodo del medesimo comma  2,  nel  termine  di
          trenta  giorni  dalla  data   della   presentazione   della
          dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto  di
          prosecuzione  dell'attivita'  e  di  rimozione   dei   suoi
          effetti, salvo che, ove cio' sia  possibile,  l'interessato
          provveda  a  conformare  alla   normativa   vigente   detta
          attivita' ed  i  suoi  effetti  entro  un  termine  fissato
          dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore  a  trenta
          giorni.    E'    fatto    comunque    salvo    il    potere
          dell'amministrazione competente di assumere  determinazioni
          in via di autotutela, ai sensi degli articoli  21-quinquies
          e  21-nonies.  Nei   casi   in   cui   la   legge   prevede
          l'acquisizione di pareri di  organi  o  enti  appositi,  il
          termine per l'adozione  dei  provvedimenti  di  divieto  di
          prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti
          sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino  a  un
          massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione
          puo'  adottare  i  propri  provvedimenti  indipendentemente
          dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data 
          comunicazione all'interessato. 
              4. Restano ferme le disposizioni di legge  vigenti  che
          prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2  e  3
          per l'inizio  dell'attivita'  e  per  l'adozione  da  parte
          dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto
          di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi 
          effetti. 
              5. (abrogato) ». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21 quinquies  della
          citata legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal 
          presente decreto: 
              «Art. 21quinquies. (Revoca del provvedimento).- 1.  Per
          sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero  nel  caso
          di  mutamento  della  situazione  di  fatto  o   di   nuova
          valutazione   dell'interesse   pubblico   originario,    il
          provvedimento amministrativo  ad  efficacia  durevole  puo'
          essere revocato da parte  dell'organo  che  lo  ha  emanato
          ovvero da altro organo  previsto  dalla  legge.  La  revoca
          determina  la  inidoneita'  del  provvedimento  revocato  a
          produrre  ulteriori  effetti.   Se   la   revoca   comporta
          pregiudizi in danno dei soggetti direttamente  interessati,
          l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro 
          indennizzo. 
              1-bis. Ove la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di 
          tale atto con l'interesse pubblico. 
              1-ter. Ove la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di 
          tale atto con l'interesse pubblico.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  21  septies  della
          citata legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal 
          presente decreto: 
              «Art.21 septies. Nullita' del provvedimento.  -  1.  E'
          nullo  il  provvedimento  amministrativo  che  manca  degli
          elementi essenziali, che e' viziato da difetto assoluto  di
          attribuzione,  che  e'  stato  adottato  in  violazione   o
          elusione del giudicato, nonche' negli altri casi 
          espressamente previsti dalla legge. 
              2. (abrogato)». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  25  della  citata
          legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente 
          decreto: 
              «Art.  25.  (Modalita'  di  esercizio  del  diritto  di
          accesso e ricorsi).- 1. Il diritto di accesso  si  esercita
          mediante  esame  ed  estrazione  di  copia  dei   documenti
          amministrativi, nei modi e  con  i  limiti  indicati  dalla
          presente legge.  L'esame  dei  documenti  e'  gratuito.  Il
          rilascio di copia e' subordinato soltanto al  rimborso  del
          costo di riproduzione, salve  le  disposizioni  vigenti  in
          materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura. 
              2. La richiesta di accesso  ai  documenti  deve  essere
          motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che 
          ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 
              3.  Il  rifiuto,  il  differimento  e  la   limitazione
          dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti 
          dall'articolo 24 e debbono essere motivati. 
              4. Decorsi inutilmente trenta giorni  dalla  richiesta,
          questa  si   intende   respinta.   In   caso   di   diniego
          dell'accesso, espresso o tacito, o  di  differimento  dello
          stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4,  il  richiedente
          puo'  presentare  ricorso   al   tribunale   amministrativo
          regionale ai sensi del  comma  5,  ovvero  chiedere,  nello
          stesso  termine  e   nei   confronti   degli   atti   delle
          amministrazioni  comunali,  provinciali  e  regionali,   al
          difensore civico competente per  ambito  territoriale,  ove
          costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. 
          Qualora tale organo non sia stato istituito, la  competenza
          e' attribuita al difensore civico competente  per  l'ambito
          territoriale immediatamente superiore. Nei confronti  degli
          atti delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
          Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per
          l'accesso   di   cui   all'articolo   27   nonche'   presso
          l'amministrazione resistente.  Il  difensore  civico  o  la
          Commissione  per  l'accesso  si  pronunciano  entro  trenta
          giorni   dalla    presentazione    dell'istanza.    Scaduto
          infruttuosamente  tale  termine,  il  ricorso  si   intende
          respinto. Se il  difensore  civico  o  la  Commissione  per
          l'accesso   ritengono   illegittimo   il   diniego   o   il
          differimento, ne informano il richiedente e  lo  comunicano
          all'autorita'  disponente.   Se   questa   non   emana   il
          provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
          ricevimento della  comunicazione  del  difensore  civico  o
          della Commissione,  l'accesso  e'  consentito.  Qualora  il
          richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico  o
          alla Commissione, il termine di  cui  al  comma  5  decorre
          dalla  data  di  ricevimento,  da  parte  del  richiedente,
          dell'esito della sua istanza al  difensore  civico  o  alla
          Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito  per
          motivi inerenti ai dati  personali  che  si  riferiscono  a
          soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
          per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
          entro il termine di dieci giorni dalla  richiesta,  decorso
          inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora  un
          procedimento di cui alla sezione III del capo I del  titolo
          I della parte III del decreto legislativo 30  giugno  2003,
          n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
          medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003,  relativo  al
          trattamento pubblico di dati  personali  da  parte  di  una
          pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai  documenti
          amministrativi, il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali chiede il parere, obbligatorio e non  vincolante,
          della    Commissione    per    l'accesso    ai    documenti
          amministrativi. La richiesta di parere sospende il  termine
          per la pronuncia  del  Garante  sino  all'acquisizione  del
          parere, e comunque per non oltre quindici  giorni.  Decorso
          inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria 
          decisione. 
              5. Contro le determinazioni amministrative  concernenti
          il diritto di accesso e nei casi previsti dal  comma  4  e'
          dato ricorso, nel termine di trenta  giorni,  al  tribunale
          amministrativo regionale, il  quale  decide  in  camera  di
          consiglio entro trenta giorni dalla  scadenza  del  termine
          per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle  parti
          che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di  un  ricorso
          presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
          successive modificazioni, il ricorso puo'  essere  proposto
          con istanza presentata al presidente e depositata presso la
          segreteria della  sezione  cui  e'  assegnato  il  ricorso,
          previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati,
          e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera
          di consiglio. La decisione del  tribunale  e'  appellabile,
          entro  trenta  giorni  dalla  notifica  della  stessa,   al
          Consiglio  di  Stato,  il  quale  decide  con  le  medesime
          modalita' e negli stessi termini. Le controversie  relative
          all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite 
          alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
              5-bis. (abrogato). 
              6. (abrogato)». 
              - Per il testo dell'articolo 10 del  decreto  legge  15
          gennaio 1991, n. 8 si vedano le note all'articolo 3 
          dell'allegato 4. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6  della  legge  11
          agosto  1991,  n.  266  («Legge-quadro  sul  volontariato»,
          pubblicata in Gazz. Uff. 22 agosto 1991, n. 196), come 
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 6. (Registri delle organizzazioni di volontariato
          istituiti dalle regioni e dalle province autonome).- 1.  Le
          regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e
          la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di 
          volontariato. 
              2. L'iscrizione ai registri  e'  condizione  necessaria
          per accedere ai contributi pubblici nonche'  per  stipulare
          le  convenzioni  e  per  beneficiare   delle   agevolazioni
          fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, 
          agli articoli 7 e 8. 
              3. Hanno diritto ad essere  iscritte  nei  registri  le
          organizzazioni di volontariato che abbiano i  requisiti  di
          cui all'articolo 3 e che  alleghino  alla  richiesta  copia
          dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli 
          aderenti. 
              4. Le regioni e  le  province  autonome  determinano  i
          criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
          verificare  il  permanere  dei  requisiti   e   l'effettivo
          svolgimento dell'attivita' di volontariato da  parte  delle
          organizzazioni iscritte. Le regioni e le province  autonome
          dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento 
          motivato. 
              5. (abrogato). 
              6. Le regioni e le province autonome inviano ogni  anno
          copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale 
          per il volontariato, previsto dall'articolo 12. 
              7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono  tenute
          alla  conservazione  della  documentazione  relativa   alle
          entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione 
          nominativa dei soggetti eroganti.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  145  del  decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385  («Testo  unico  delle
          leggi in materia  bancaria  e  creditizia»,  pubblicato  in
          Gazz. Uff., S.O., 30 settembre 1993, n. 230), come 
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  145.  (Procedura  sanzionatoria).-  1.  Per   le
          violazioni previste nel presente titolo cui e'  applicabile
          una sanzione amministrativa, la  Banca  d'Italia  o  l'UIC,
          nell'ambito delle  rispettive  competenze,  contestati  gli
          addebiti  alle  persone  e  alla  banca,  alla  societa'  o
          all'ente interessati e  valutate  le  deduzioni  presentate
          entro trenta  giorni,  tenuto  conto  del  complesso  delle
          informazioni raccolte applicano le sanzioni con 
          provvedimento motivato. 
              2.(abrogato). 
              3. Il  provvedimento  di  applicazione  delle  sanzioni
          previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, e' pubblicato, per
          estratto, entro il termine di trenta giorni dalla  data  di
          notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o
          dell'ente  al  quale  appartengono  i  responsabili   delle
          violazioni,  su  almeno   due   quotidiani   a   diffusione
          nazionale,  di  cui  uno  economico.  Il  provvedimento  di
          applicazione delle altre  sanzioni  previste  dal  presente
          titolo e' pubblicato per estratto sul bollettino previsto 
          dall'articolo 8. 
              4.(abrogato). 
              5. (abrogato). 
              6. (abrogato). 
              7.(abrogato). 
              8. (abrogato). 
              9.  Alla  riscossione  delle  sanzioni   previste   dal
          presente  titolo  si  provvede  mediante  ruolo  secondo  i
          termini e le modalita' previsti dal decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato 
          dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 
              10.  Le  banche,  le  societa'  o  gli  enti  ai  quali
          appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
          solido con questi, del pagamento  della  sanzione  e  delle
          spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
          e sono tenuti a esercitare il regresso verso i 
          responsabili. 
              11. Alle sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
          dal  presente  titolo  non  si  applicano  le  disposizioni
          contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 
          689.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  15
          maggio 1997, n. 127 («Misure  urgenti  per  lo  snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo»,  pubblicata  in  Gazz.  Uff.  17
          maggio 1997, n. 113), come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  17.  Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione dell'attivita' amministrativa e di 
          snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo. 
              1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto
          1990, n.241, introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24 
          dicembre 1993, n. 537,e' sostituito dal seguente: 
              "2-bis.  Nella  prima  riunione  della  conferenza   di
          servizi le amministrazioni che vi partecipano  stabiliscono
          il  termine  entro  cui  e'  possibile  pervenire  ad   una
          decisione.  In  caso  di  inutile   decorso   del   termine
          l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi3-bis 
          e 4". 
              2. Dopo il comma  3  dell'articolo  14  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente:  "3-bis.  Nel
          caso in cui una amministrazione abbia espresso,  anche  nel
          corso  della  conferenza,  il  proprio  motivato  dissenso,
          l'amministrazione    procedente    puo'     assumere     la
          determinazione di  conclusione  positiva  del  procedimento
          dandone  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  ove  l'amministrazione   procedente   o   quella
          dissenziente sia una amministrazione statale;  negli  altri
          casi la comunicazione e' data al presidente  della  regione
          ed ai sindaci. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
          previa delibera del Consiglio  medesimo,  o  il  presidente
          della regione o i sindaci, previa  delibera  del  consiglio
          regionale o dei  consigli  comunali,  entro  trenta  giorni
          dalla ricezione della comunicazione,  possono  disporre  la
          sospensione della determinazione  inviata;  trascorso  tale
          termine, in assenza di sospensione,  la  determinazione  e'
          esecutiva". In caso  di  sospensione  la  conferenza  puo',
          entro trenta giorni, pervenire ad una decisione  che  tenga
          conto delle osservazioni del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri. Decorsoinutilmente tale termine, la conferenza e' 
          sciolta. 
              3. Il comma 4 dell'articolo 14  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:  "4.  Qualora  il
          motivato dissenso alla  conclusione  del  procedimento  sia
          espresso  da  una  amministrazione  preposta  alla   tutela
          ambientale,  paesaggistico-territoriale,   del   patrimonio
          storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini,
          l'amministrazione procedente puo' richiedere,  purche'  non
          vi  sia  stata  una  precedente  valutazione   di   impatto
          ambientale negativa in base alle norme tecniche di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
          dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
          5 gennaio  1989,  una  determinazione  di  conclusione  del
          procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, 
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri". 
              4. Dopo il comma  4  dell'articolo  14  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, e' aggiunto il seguente: "Art.  4-bis.
          La conferenza di servizi puo' essere  convocata  anche  per
          l'esame  contestuale  di  interessi   coinvolti   in   piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dalla amministrazione o, previa  informale  intesa,
          da  una  delle  amministrazioni  che   curano   l'interesse
          pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione  competente
          a concludere  il  procedimento  che  cronologicamente  deve
          precedere gli altri connessi. L'indizione della  conferenza
          puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione 
          coinvolta". 
              5. Dopo l'articolo 14 della legge  7  agosto  1990,  n.
          241, e' inserito il seguente: "Art. 14-bis. - 1. Il ricorso
          alla conferenza di servizi e' obbligatorio nei casi in  cui
          l'attivita'     di      programmazione,      progettazione,
          localizzazione,  decisione   o   realizzazione   di   opere
          pubbliche  o  programmi  operativi  di   importo   iniziale
          complessivo  superiore  a   lire   30   miliardi   richieda
          l'intervento  di  piu'  amministrazioni   o   enti,   anche
          attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi  comunque
          denominati, ovvero qualora si tratti di opere di  interesse
          statale o che interessino piu' regioni. La conferenza  puo'
          essere indetta  anche  dalla  amministrazione  preposta  al
          coordinamento in base alla disciplina vigente e puo' essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in 
          tale attivita'. 
              2. Nelle conferenze di servizi di cui al  comma  1,  la
          decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede
          diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una  intesa
          tra lo Stato e la regione  o  le  regioni  territorialmente
          interessate, si esprimano a favore della  determinazione  i
          rappresentanti  di  comuni  o  comunita'  montane   i   cui
          abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento  ufficiale,
          costituiscono la maggioranza di quelli delle  collettivita'
          locali complessivamente interessate dalla decisione  stessa
          e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni  o
          delle comunita' montane interessate. Analoga regola vale 
          per i rappresentanti delle province". 
              6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto l990, n.
          241, introdotto dal  comma  5  del  presente  articolo,  e'
          inserito il seguente: "Art. 14-ter. - 1. La  conferenza  di
          servizi di cui all'articolo 3 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  18  aprile  1994,  n.  383,  puo'  essere
          convocata  prima   o   nel   corso   dell'accertamento   di
          conformita' di cui all'articolo  2  del  predetto  decreto.
          Quando  l'accertamento  abbia  dato  esito   positivo,   la
          conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla 
          convocazione. 
              2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta,  per  le
          opere di interesse statale,  dal  Provveditore  alle  opere
          pubbliche competente per  territorio.  Allo  stesso  organo
          compete l'accertamento di cui all'articolo  2  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,  n.  383,
          salvo il caso di opere che  interessano  il  territorio  di
          piu' regioni per il quale l'intesa viene accertata dai 
          competenti organi del Ministero dei lavori pubblici". 
              7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
          241, introdotto dal  comma  6  del  presente  articolo,  e'
          inserito  il  seguente:   "Art.   14-quater.   -   1.   Nei
          procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta
          la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo  6
          della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni  di  cui
          agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma  2,  si
          applicano alle sole amministrazioni  preposte  alla  tutela
          della salute dei cittadini, fermo restando quanto  disposto
          dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro
          competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i
          beni culturali e  ambientali,  la  valutazione  di  impatto
          ambientale puo' essere estesa, con decreto del Presidente 
          del Consiglio dei ministri, previa delibera  del  Consiglio
          dei  ministri,  anche  ad  opere  non   appartenenti   alle
          categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della  legge
          8 luglio 1986, n. 349. 
              2. Per l'opera  sottoposta  a  valutazione  di  impatto
          ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione
          del  relativo  procedimento,  e'  pubblicato,  a  cura  del
          proponente,   unitamente   all'estratto   della    predetta
          valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale
          e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i  termini
          per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
          dei soggetti interessati". 
              8. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267; 
              9. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267; 
              10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo
          27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal  comma
          8 del presente 
              articolo, si applicano,  in  quanto  compatibili,  agli
          accordi di  programma  ed  ai  patti  territoriali  di  cui
          all'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio  l995,  n.  32,
          convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e  successive
          modificazioni, agli  accordi  di  programma  relativi  agli
          interventi previsti nei programmi  e  nei  piani  approvati
          dalla Commissione di cui  all'articolo  2  della  legge  15
          dicembre 1990, n. 396, nonche' alle sovvenzioni globali  di
          cui alla normativa comunitaria. 
              11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis,  3-bis  e  4
          dell'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
          introdotte dal presente articolo, si applicano  anche  alle
          altre  conferenze  di  servizi   previste   dalle   vigenti
          disposizioni di legge. 
              12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge  12  giugno
          1990,  n.  146,  e'  sostituito  dal   seguente:   "5.   La
          Commissione  provvede  all'autonoma  gestione  delle  spese
          relative  al  proprio  funzionamento,  nei   limiti   degli
          stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale
          scopo  nel  bilancio  dello  Stato.  Il  rendiconto   della
          gestione finanziaria e' soggetto al controllo  della  Corte
          dei conti. Le norme  dirette  a  disciplinare  la  gestione
          delle  spese,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla
          contabilita'  generale  dello  Stato,  sono  approvate  con
          decreto del Presidente  della  Repubblica  da  emanarsi  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
          predetta Commissione". 
              13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge  12  giugno
          1990, n.  146,  dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti  i
          seguenti: "Alle  dipendenze  della  Commissione  e'  posto,
          altresi', un contingente, non superiore nel primo biennio a
          diciotto unita', di  dipendenti  dello  Stato  e  di  altre
          amministrazioni  pubbliche,  in   posizione   di   comando,
          determinato, su proposta della Commissione, con decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro. I dipendenti comandati  conservano  lo
          stato  giuridico   e   il   trattamento   economico   delle
          amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime". 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
              15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola:  "sentiti"  e'
          sostituita dalla seguente: "sentito";  le  parole:  "ed  il
          consiglio di amministrazione" sono soppresse. 
              16. All'articolo 58,  terzo  comma,  del  citato  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti"  e'  sostituita
          dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il  consiglio  di
          amministrazione" sono soppresse. 
              17. All'articolo 56 del citato  testo  unico  approvato
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
          1957, n. 3, e'  aggiunto  il  seguente  comma:  "In  attesa
          dell'adozione del provvedimento  di  comando,  puo'  essere
          concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata
          utilizzazione dell'impiegato presso  l'amministrazione  che
          ha richiesto il comando". 
              18. Fino alla trasformazione  in  societa'  per  azioni
          dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente
          stesso puo'  essere  comandato  presso  le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.  PERIODO  ABROGATO  DAL
          D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
              19. Presso l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
          amministrazione e' istituito un  Centro  tecnico,  operante
          con  autonomia  amministrativa  e  funzionale,   sotto   la
          direzione e il controllo dell'Autorita' per l'assistenza ai
          soggetti che utilizzano la  Rete  unitaria  della  pubblica
          amministrazione.  Con   regolamento   da   emanarsi   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i  compiti,
          l'organizzazione ed il funzionamento del  Centro  medesimo.
          Il Centro si avvale di personale assunto con  contratto  di
          diritto privato, anche a tempo determinato, in  numero  non
          superiore a cinquanta unita. In sede di prima  applicazione
          i  compiti  del  Centro  sono  svolti  dall'Autorita'   per
          l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di
          entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma,
          il Centro  subentra  nei  compiti  dell'Autorita'  inerenti
          l'assistenza ai soggetti che utilizzano  la  Rete  unitaria
          della pubblica amministrazione, ivi inclusi i  procedimenti
          di gara ancora in corso. Gli  oneri  di  funzionamento  del
          Centro  gravano  sulle  disponibilita'  gia'  destinate  al
          finanziamento del progetto intersettoriale  "Rete  unitaria
          della pubblica amministrazione" di cui all'articolo  2  del
          decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge
          30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le  modalita'  ivi
          indicate nella misura ritenuta congrua  dall'Autorita'  per
          l'informatica nella pubblica amministrazione  in  relazione
          alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti. 
              20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto
          comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli
          articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924,
          n.  827,  nonche'  dagli  articoli  19   e   seguenti   del
          regolamento  approvato  con  decreto  delPresidente   della
          Repubblica  30  novembre  1979,  n.  718,  in  materia   di
          redazione e aggiornamento degli inventari,  il  valore  dei
          beni e delle apparecchiature di natura  informatica,  anche
          destinati   al   funzionamento   di   sistemi   informativi
          complessi, s'intende ammortizzato nel  termine  massimo  di
          cinque  anni  dall'acquisto.  Trascorso  tale  termine,  il
          valore d'inventario s'intende azzerato,  anche  se  i  beni
          stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione. 
              21. I beni e le apparecchiature di  cui  al  comma  20,
          qualora siano divenuti inadeguati per  la  funzione  a  cui
          erano destinati, sono alienati, ove possibile, a  cura  del
          Provveditorato   generale   dello   Stato,    secondo    il
          procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23
          maggio  1924,  n.  827.  In  caso  di  esito  negativo  del
          procedimento di alienazione, i beni  e  le  apparecchiature
          stessi sonoassegnati in proprieta', a  titolo  gratuito,  a
          istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri  soggetti
          non aventi fini di lucro che ne  abbiano  fatto  richiesta,
          ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa
          in materia di tutela ambientale. 
              22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della  legge
          5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al  personale  di
          livello dirigenziale od equiparato di cui  all'articolo  2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29,  e  successive  modificazioni,  nonche'  al   personale
          dirigenziale  delle  amministrazioni  pubbliche.   Per   il
          personale  delle  magistrature  ordinaria,  amministrativa,
          contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5
          luglio 1982, n. 441,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  sono
          esercitate dai rispettivi organi di governo. 
              23. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30
          giugno  1994,  n.  479,  relativo  alle  attribuzioni   dei
          consigli di indirizzo e vigilanza degli  enti  pubblici  di
          assistenza e previdenza, il primo periodo e' sostituito dai
          seguenti: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza  definisce
          i programmi e individua le linee  di  indirizzo  dell'ente;
          elegge tra i rappresentanti dei  lavoratori  dipendenti  il
          proprio  presidente;   nell'ambito   della   programmazione
          generale, determina gli obiettivi  strategici  pluriennali;
          definisce, in  sede  di  autoregolamentazione,  la  propria
          organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
          con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella  di
          vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
          controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi
          alla realizzazione  degli  obiettivi  e  alla  corretta  ed
          economica gestione delle risorse;  emana  le  direttive  di
          carattere  generale   relative   all'attivita'   dell'ente;
          approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto
          consuntivo,  nonche'  i  piani  pluriennali  e  i   criteri
          generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro
          sessanta  giorni  dalla  deliberazione  del  consiglio   di
          amministrazione; in caso  di  non  concordanza  tra  i  due
          organi, il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale
          provvede   all'approvazione   definitiva.   I    componenti
          dell'organo  di  controllo  interno   sono   nominati   dal
          presidente  dell'ente,  d'intesa  con   il   consiglio   di
          indirizzo e vigilanza". 
              24. I commi da 1 a 4 dell'articolo  16  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti: "1.  Gli
          organi consultivi delle pubbliche  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29,  sono  tenuti  a  rendere  i  pareri  ad  essi
          obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal
          ricevimento della richiesta.  Qualora  siano  richiesti  di
          pareri  facoltativi,   sono   tenuti   a   dare   immediata
          comunicazione alle amministrazioni richiedenti del  termine
          entro il quale il parere sara' reso. 
              2. In caso di decorrenza  del  termine  senza  che  sia
          stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
          rappresentato   esigenzeistruttorie,   e'    in    facolta'
          dell'amministrazione     richiedente      di      procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere. 
              3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano in casodi pareri che debbano essere rilasciati da
          amministrazioni     prepostealla     tutela     ambientale,
          paesaggistica, territoriale e della salutedei cittadini. 
              4. Nel caso in cui l'organo adito  abbia  rappresentato
          esigenzeistruttorie il termine  di  cui  al  comma  1  puo'
          essere interrotto peruna sola volta e il parere deve essere
          reso definitivamente entroquindici giorni  dalla  ricezione
          degli elementi  istruttori  da  partedelle  amministrazioni
          interessate". 
              25. Il parere del Consiglio di Stato  e'  richiesto  in
          viaobbligatoria: 
              a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo  e
          deisingoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della  legge
          23 agosto1988, n. 400, nonche' per  l'emanazione  di  testi
          unici; 
              b)  per  la  decisione  dei  ricorsi  straordinari   al
          Presidente della Repubblica; 
              c) sugli schemi generali di contratti-tipo,  accordi  e
          convenzioni predisposti da uno o piu' ministri. 
              25-bis. Le disposizioni della lettera c) del  comma  25
          non siapplicano alle fattispecie previste dall'articolo  2,
          comma 203, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662. 
              26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge  che
          preveda  ilparere   del   Consiglio   di   Stato   in   via
          obbligatoria. 
              27. Fatti salvi  i  termini  piu'  brevi  previsti  per
          legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine
          di quarantacinque giorni dal ricevimento  della  richiesta;
          decorso  il  termine,  l'amministrazione   puo'   procedere
          indipendentemente dall'acquisizione  del  parere.  Qualora,
          per esigenze istruttorie, non possa  essere  rispettato  il
          termine di cui al presente comma, tale termine puo'  essere
          interrotto per una sola volta e il parere deve essere  reso
          definitivamente entro venti giorni  dal  ricevimento  degli
          elementi  istruttori   da   parte   delle   amministrazioni
          interessate. 
              28. E' istituita una sezione consultiva  del  Consiglio
          di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi  per  i
          quali il parere del Consiglio di Stato  e'  prescritto  per
          legge o  e'  comunque  richiesto  dall'amministrazione.  La
          sezione esamina altresi', se richiesto dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  gli  schemi  di  atti  normativi
          Dell'Unione europea. Il parere del Consiglio  di  Stato  e'
          sempre reso in adunanza generale per  gli  schemi  di  atti
          legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione  o  dal
          presidente del  Consiglio  di  Stato  a  causa  della  loro
          particolare importanza. 
              29. All'articolo 10 del testo unico delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,  sulla  emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          comma: "3-bis. Al fine  di  agevolare  la  lettura  di  una
          legge, decreto o  altro  atto  normativo,  i  cui  articoli
          risultino   di   particolare   complessita'   in    ragione
          dell'elevato numero di commi, la Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri ne  predispone,  per  la  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a
          margine, stampate in modo caratteristico, che indichino  in
          modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi  di
          essi. Tale testo viene  pubblicato  in  una  data  indicata
          contestualmente alla pubblicazione della legge o  dell'atto
          normativo e, comunque,  non  oltre  quindici  giorni  dalla
          pubblicazione stessa". 
              30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge
          presentati  al  Parlamento  recano  in  allegato  i   testi
          integrali delle norme espressamente modificate o abrogate. 
              31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma  5,  del
          decreto  legislativo  13  febbraio  1993,   n.   40,   come
          modificati dal decreto legislativo  10  novembre  1993,  n.
          479, nonche' gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8  giugno
          1990, n. 142. 
              32.   I1   controllo   di   legittimita'   sugli   atti
          amministrativi della regione, esclusa ogni  valutazione  di
          merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi
          quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale  e
          contabile  dei  consigli  regionali,  nonche'  sugli   atti
          costituenti   adempimento    degli    obblighi    derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. 
              33.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
              34.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
              35.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
              36. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
              37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000,  N.  267,
          nella parte in cui si riferisce al controllo  del  comitato
          regionale di controllo. 
              38. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
              39; COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
              40. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
              41. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
              42. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
              43. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
              44. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
              45. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
              46.  Le  associazioni  di   protezione   ambientale   a
          carattere nazionale, individuate dal decreto  del  Ministro
          dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come  modificato  dal
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  17  febbraio   1995,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  98  del  28  aprile
          1995, possono, nei casi  previsti  dall'articolo  18  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti  al  giudice
          amministrativo gli atti di competenza delle regioni,  delle
          province e dei comuni. 
              47. All'articolo 1 della legge  28  dicembre  1995,  n.
          549, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma
          5 dopo le parole "di personale del comparto sanita'",  sono
          inserite le seguenti: "di personale delle regioni  e  degli
          enti locali, limitatamente agli enti che non versino  nelle
          situazioni strutturalmente deficitarie di cui  all'articolo
          45 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  e
          successive modificazioni"; b) il secondo periodo del  comma
          10 e' sostituito dal seguente: "Il divieto non  si  applica
          alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che
          non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
          cui all'articolo 45 del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 504, e successive modificazioni". 
              48. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
              49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il  31
          dicembre  1996,  l'approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio
          stabilmente   riequilibrato,   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 6 e al  comma  47  del  presente  articolo  si
          applicano nei limiti stabiliti dall'articolo  1,  comma  7,
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549 
              50.   I   comuni   possono   rideterminare   attraverso
          accorpamenti il numero e la  localizzazione  delle  sezioni
          elettorali, e possono prevederne  l'ubicazione  in  edifici
          pubblici anche non scolastici. 
              51. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
              52. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
              53. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
              54. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
              55. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
              56. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
              57. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
              58. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
              58-bis. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO  2000,  N.
          267 
              59. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
              60. Il comma 6 dell'articolo  1  del  decreto-legge  31
          maggio 1994, n. 332, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 1994, n. 474, e' abrogato. 
              61. L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1951,  n.  1084,
          e' abrogato. 
              62. Dopo  il  comma  4  dell'articolo  53  del  decreto
          legislativo 15  novembre  1993,  n.  507,  e'  aggiunto  il
          seguente: "4-bis. Le occupazioni non autorizzate  di  spazi
          ed aree pubbliche  con  manufatti  od  opere  di  qualsiasi
          natura possono essere  rimosse  e  demolite  d'ufficio  dal
          comune. Le spese per la rimozione sono poste a  carico  del
          trasgressore". 
              63.  Il  consiglio   comunale   puo'   determinare   le
          agevolazioni sino alla  completa  esenzione  dal  pagamento
          della tassa per l'occupazione di spazi ed  aree  pubbliche,
          per le superfici e gli spazi gravati da  canoni  concessori
          non ricognitori. 
              64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni
          previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero 1),
          della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  i  comuni  che  non
          abbiano dichiarato il dissesto  e  che  non  versino  nelle
          situazioni strutturalmente deficitarie di cui  all'articolo
          45 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  e
          successive modificazioni, possono, con proprio regolamento,
          non applicare le tasse sulle concessioni  comunali  di  cui
          all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n.  702,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio  1979,
          n. 3, o modificarne le aliquote. 
              65. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              66. I beni ceduti ai sensi del  comma  65  non  possono
          essere alienati nei venti anni successivi alla cessione. 
              67. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              69. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              70. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              71. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              72. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              73. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              74. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              75. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              76. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              77. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              78. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              78-bis. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              79. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              79-bis.  Le  somme   dovute   alla   Scuola   superiore
          dell'amministrazione  dell'interno  in   esecuzione   delle
          convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo  e  di
          quelle stipulate con enti pubblici o  privati,  nonche'  le
          somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi
          forniti dalla Scuola stessa sono  versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  con  decreti
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica, all'unita' previsionale  di  base
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero   dell'interno
          relativa alle spese per il funzionamento della  Scuola.  Le
          medesime disposizioni  si  applicano,  nel  rispetto  delle
          procedure previste dai rispettivi ordinamenti,  alle  somme
          derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole
          delle amministrazioni centrali. 
              80. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              81. In sede di prima attuazione e  comunque  non  oltre
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  e'  istituito,  a   cura   del   Ministro
          dell'interno, un albo provvisorio al quale  sono  iscritti,
          in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con
          effetto dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo
          51-bis della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  introdotto
          dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e  di  cui
          al  comma  68  del  presente  articolo.  A  decorrere   dal
          sessantesimo giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco  e  il
          presidente della provincia possono nominare  il  segretario
          scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In  sede  di  prima
          attuazione della  presente  legge  e  fino  all'entrata  in
          vigore del regolamento di cui al comma 78 non si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 2,  decimo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972,  n.
          749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno  un
          anno  dalla  sede  di  prima  assegnazione  dei   segretari
          comunali di qualifica iniziale. 
              82. Il regolamento di cui al  comma  78  deve  altresi'
          stabilire una disciplina transitoria relativa a  tutti  gli
          istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei
          segretari  comunali  e  provinciali,  nel  rispetto   delle
          posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai  segretari
          in servizio alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge. Le norme transitorie dovranno,  altresi',  prevedere
          disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre
          pubbliche amministrazioni dei  segretari  che  ne  facciano
          richiesta.  Entro   trenta   giorni   dall'emanazione   del
          regolamento di cui al comma 78, e' consentito ai  segretari
          in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione  ad  apposita
          sezione speciale  dell'albo.  I  segretari  che  richiedano
          l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo
          statale    e    trasferiti    presso    altre     pubbliche
          amministrazioni,  con  preferenza   per   quelle   statali,
          mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico
          pensionabile  in  godimento.   Le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo  15  del
          decreto-legge 24 novembre 1990,  n.  344,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 gennaio  1991,  n.  21,  sono
          abrogate. 
              83. Sino all'espletamento dei  corsi  di  formazione  e
          reclutamento l'ammissione all'albo nel  grado  iniziale  e'
          disposta  in  favore  dei  vincitori  e  degli  idonei  dei
          concorsi in via di espletamento  ovvero  dei  vicesegretari
          che ne facciano richiesta e che abbiano svolto  per  almeno
          quattro anni le relative funzioni. 
              84. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              85. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              86. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              87. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  da
          emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, previo parere della
          Conferenza dei presidenti delle regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle associazioni
          nazionali  delle  autonomie  locali,  e'  disciplinata   la
          procedura per consentire alle regioni e agli enti locali  e
          ai loro consorzi di ricorrere a  modalita'  di  riscossione
          dei tributi nonche' di sanzioni  o  prestazioni  di  natura
          pecuniaria  in  forma  diretta,  anche  mediante  strumenti
          elettronici  o  informatici,  ovvero  tramite  il   sistema
          bancario e postale. 
              88. Con proprio  regolamento  le  regioni  e  gli  enti
          locali potranno altresi' stabilire limiti di esenzione  per
          versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entita'
          e dovuti all'ente interessato. 
              89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento  di
          cui al comma 87 sono abrogate  tutte  le  disposizioni  che
          escludono  o  limitano  l'utilizzazione   di   sistemi   di
          pagamento a  favore  delle  regioni  e  degli  enti  locali
          diversi dalla carta moneta. 
              90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989,  n.  122,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, dopo il primo periodo,  e'  inserito  il
          seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso
          esclusivo dei  residenti,  anche  nel  sottosuolo  di  aree
          pertinenziali  esterne  al  fabbricato,  purche'   non   in
          contrasto con i piani urbani  del  traffico,  tenuto  conto
          dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con
          la tutela dei corpi idrici"; 
              b) al comma 3, dopo le parole  "sono  approvate",  sono
          inserite le seguenti: "salvo che si  tratti  di  proprieta'
          non condominiale". 
              91. I regolamenti comunali e provinciali in materia  di
          termine, di responsabile del procedimento e di  diritto  di
          accesso ai documenti, ove non gia' vigenti,  sono  adottati
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. Decorso tale termine il comitato  regionale
          di controllo nomina un commissario per  la  loro  adozione.
          Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della  legge  8
          giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7
          agosto 1990, n. 241. 
              92.  Fino  all'approvazione  del  regolamento  previsto
          dall'articolo 7, comma 4, della legge  8  giugno  1990,  n.
          142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni
          previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80,  in  materia  di
          disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e
          successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dal testo
          unico delle  leggi  sui  pesi  e  sulle  misure  nel  Regno
          d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato  con  regio
          decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento
          di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio  1909,
          n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge,  secondo  i  criteri  e  le
          modalita' previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              94.   Nell'ambito    dell'ulteriore    semplificazione,
          prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio
          1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47,
          e  al  decreto  legislativo  8  agosto  1994,  n.  490,   i
          regolamenti  individuano  le  disposizioni  che  pongono  a
          carico di persone fisiche, associazioni, imprese,  societa'
          e  consorzi  obblighi  in  materia   di   comunicazioni   e
          certificazioni, che si intendono abrogate ove gli  obblighi
          da esse previsti non siano piu'  rilevanti  ai  fini  della
          lotta alla criminalita' organizzata. 
              95. L'ordinamento degli studi dei  corsi  universitari,
          con esclusione del dottorato di  ricerca,  e'  disciplinato
          dagli atenei, con le  modalita'  di  cui  all'articolo  11,
          commi 1 e 2, della legge  19  novembre  1990,  n.  341,  in
          conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
          normativa  comunitaria  vigente  in  materia,  sentiti   il
          Consiglio  universitario   nazionale   e   le   Commissioni
          parlamentari  competenti,  con  uno  o  piu'  decreti   del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, di concerto con  altri  Ministri  interessati,
          limitatamente ai criteri relativi agli  ordinamenti  per  i
          quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
          in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni  dei
          commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti  di  cui
          al presente comma determinano altresi': 
              a) con riferimento ai corsi di cui al  presente  comma,
          accorpati per  aree  omogenee,  la  durata,  .  .  .  anche
          eventualmente  comprensiva  del  percorso  formativo   gia'
          svolto, l'eventuale serialita' dei  predetti  corsi  e  dei
          relativi  titoli,  gli  obiettivi  formativi  qualificanti,
          tenendo  conto  degli   sbocchi   occupazionali   e   della
          spendibilita'  a   livello   internazionale,   nonche'   la
          previsione  di  nuove  tipologie  di  corsi  e  di   titoli
          universitari,  in  aggiunta  o  in  sostituzione  a  quelli
          determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4,  comma  1,
          della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli
          ordinamenti e  la  durata  di  quelli  di  cui  al  decreto
          legislativo 8 maggio 1998, n.  178,  in  corrispondenza  di
          attivita'   didattiche   di   base,   specialistiche,    di
          perfezionamento scientifico, di alta formazione  permanente
          e ricorrente; 
              b)  modalita'  e  strumenti  per  lorientamento  e  per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso   l'utilizzo   di   strumenti   informatici    e
          telematici; 
              c) modalita' di attivazione  da  parte  di  universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di ricerca, anche in deroga alle  disposizioni  di  cui  al
          Capo II del Titolo III del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n.  382.  96.  Con  decreti  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,   emanati   sulla   base   di    criteri    di
          semplificazione delle procedure e di armonizzazione con  la
          revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, e' altresi'
          rideterminata la disciplina concernente: 
              a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge  11
          ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il  rilascio
          e la valutazione dei relativi titoli; 
              b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo
          3, comma 1, della legge 18  febbraio  1989,  n.  56,  e  la
          valutazione dei titoli da essi rilasciati; 
              c) il differimento dei termini  per  la  convalida  dei
          titoli di cui all'articolo 3,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 luglio 1989,  n.  280,  e  la
          valutazione dei diplomi rilasciati  entro  il  31  dicembre
          1996 dalle scuole di cui all'articolo  6  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n.  14,  anche
          ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale; 
              d)  il  riordino  delle  universita'   per   stranieri,
          prevedendo  anche  casi  specifici  in  base  ai  quali  e'
          consentito l'accesso a studenti italiani; 
              e) i professori a contratto di cui agli articoli  25  e
          100 del decreto del Presidente della Repubblica  11  luglio
          1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni  in  materia
          di  requisiti  scientifici  e  professionali  dei  predetti
          professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di
          rinnovabilita'  dei  contratti.  97.  Le  materie  di   cui
          all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma  4,  della
          legge 19 novembre  1990,  n.  341,  sono  disciplinate  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, di concerto con  altri  Ministri
          interessati. 
              98. I decreti di cui al comma  95  contengono  altresi'
          norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della
          regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento  e
          di Bolzano, nonche' delle scuole in lingua slovena ai  fini
          di adeguarla alle particolari situazioni  linguistiche.  Ai
          predetti fini le regioni  Valle  d'Aosta  e  Friuli-Venezia
          Giulia, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano
          possono,  sentiti  i  Ministeri  dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica   e   della   pubblica
          istruzione, stipulare apposite convenzioni con  universita'
          italiane e  con  quelle  dei  Paesi  dell'area  linguistica
          francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni  disciplinano
          il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle
          universita'  nonche'  le  modalita'  di  finanziamento.  La
          stessa  disciplina  si  applica  ai  diplomi  di  cui  agli
          articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 
              99. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, si provvede, con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          su proposta del Consiglio universitario nazionale,  secondo
          criteri   di    affinita'    scientifica    e    didattica,
          all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei  settori
          scientifico-disciplinari,  nell'ambito   dei   quali   sono
          raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la
          pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i
          raggruppamenti concorsuali. 
              100.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  presenta  ogni  tre  anni   al
          Parlamento una  relazione  sullo  stato  degli  ordinamenti
          didattici universitari e sul loro rapporto con lo  sviluppo
          economico e  produttivo,  nonche'  con  l'evoluzione  degli
          indirizzi culturali e professionali. 
              101. In  ogni  universita'  o  istituto  di  istruzione
          universitaria, nelle more dell'attuazione della  disciplina
          di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti  didattici
          vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
          fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita'  e
          della ricerca scientifica  e  tecnologica  di  autorizzare,
          sperimentalmente e per una  durata  limitata,  con  proprio
          decreto,  previo   parere   del   Consiglio   universitario
          nazionale (CUN), modifiche ai predetti  ordinamenti  ovvero
          l'attivazione  di  corsi  universitari,  per  i  quali  non
          sussistano ordinamenti didattici alla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, purche' previsti nei piani  di
          sviluppo  del  sistema  universitario  e  dagli   strumenti
          attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma  8,
          lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per  i
          quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
          comitato regionale di coordinamento di cui  all'articolo  3
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  gennaio
          1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano
          le  modalita'  e  i  criteri  per  il  passaggio  al  nuovo
          ordinamento, ferma  restando  la  facolta'  degli  studenti
          iscritti  di  completare  i  corsi  di  studio,  ovvero  di
          transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento,  da  parte
          delle  strutture   didattiche   competenti,   degli   esami
          sostenuti con esito positivo. 
              102. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              103. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              104. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              105. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              106. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              107. comma abrogato dal dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
              108. In  sede  di  prima  applicazione  della  presente
          legge, gli schemi dei decreti di  cui  al  comma  106  sono
          presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della legge stessa. Le  elezioni  per  il
          rinnovo  del  CUN  hanno  luogo   entro   sessanta   giorni
          dall'emanazione del decreto  concernente  le  modalita'  di
          elezione. 
              109.  Nel  rispetto  dell'equilibrio  finanziario   del
          bilancio e dei  principi  di  una  corretta  ed  efficiente
          gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie
          di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2),  3),
          4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate
          dalle universita, per quanto riguarda il personale  tecnico
          e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I  relativi
          atti regolamentari devono rispettare quanto  stabilito  dai
          contratti  collettivi  di  lavoro  e   sono   soggetti   al
          procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29. 
              110.   Il   contratto   di   lavoro    del    direttore
          amministrativo, scelto tra dirigenti delle universita',  di
          altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra  estranei
          alle amministrazioni pubbliche, e' a tempo  determinato  di
          durata  non  superiore  a  cinque  anni,  rinnovabile.   Si
          applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e  l'articolo
          20 del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  come
          sostituito  dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  18
          novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al  comma  1  di
          detto  articolo  e'  presentata  al  rettore  e  da  questi
          trasmessa al  consiglio  di  amministrazione  e  al  senato
          accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro e'
          stipulato con il direttore amministrativo  in  carica  alla
          data di entrata in  vigore  della  presente  legge  per  la
          durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo. 
              111. Le norme che disciplinano  l'accesso  al  pubblico
          impiego sono integrate, in sede degli accordi  di  comparto
          previsti  dall'articolo  51  del  decreto   legislativo   3
          febbraio 1993, n. 29, e successive  modificazioni,  con  le
          modalita' di  cui  all'articolo  50  del  medesimo  decreto
          legislativo, e successive modificazioni, al fine di  tenere
          in considerazione le professionalita' prodotte dai  diplomi
          universitari,  dai  diplomi  di  scuole  dirette   a   fini
          speciali, dai diplomi di laurea dai dottorati di ricerca  e
          dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonche' dagli
          altri titoli di cui al comma 95, lettera a). 
              112. Fino al riordino della  disciplina  relativa  allo
          stato giuridico dei professori universitari e del  relativo
          reclutamento, il Ministro dell'universita' e della  ricerca
          scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i
          criteri per la chiamata diretta, da parte  delle  facolta',
          di eminenti  studiosi,  non  solo  italiani,  che  occupino
          analoga posizione in  universita'  straniere  o  che  siano
          insigniti di  alti  riconoscimenti  scientifici  in  ambito
          internazionale. L'articolo 4  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato  dalla
          data di emanazione del predetto decreto. 
              113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
          parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
          l'accesso  alla  magistratura  ordinaria,  sulla  base  dei
          seguenti  principi  e  criteri  direttivi:  semplificazione
          delle modalita' di svolgimento del concorso e  introduzione
          graduale, come condizione  per  l'ammissione  al  concorso,
          dell'obbligo di conseguire un diploma (...)  esclusivamente
          presso   scuole   di   specializzazione   istituite   nelle
          universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza. 
              114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative
          all'accesso alle  professioni  di  avvocato  e  notaio,  il
          diploma  di  specializzazione   di   cui   al   comma   113
          costituisce, nei termini che saranno definiti  con  decreto
          del Ministro di grazia e giustizia,  adottato  di  concerto
          con  il   Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica, titolo valutabile  ai  fini  del
          compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, di  concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e
          giustizia, sentiti i competenti ordini professionali,  sono
          definiti i criteri per  la  istituzione  ed  organizzazione
          delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
          prevedendo  l'affidamento  annuale  degli  insegnamenti   a
          contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati. 
              115. Il  Governo,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  e'  delegato  ad
          emanare,  previo  parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, uno o piu' decreti  legislativi,  finalizzati
          alla trasformazione degli  attuali  Istituti  superiori  di
          educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti  principi
          e criteri direttivi: 
              a) possibilita' di istituire facolta' o corsi di laurea
          e di diploma in scienze motorie, con il concorso  di  altre
          facolta'    o    dipartimenti,    indicando    i    settori
          scientifico-disciplinari caratterizzanti; 
              b) determinazione delle procedure per  l'individuazione
          sul territorio, in modo programmato e  tenuto  conto  della
          localizzazione  degli  attuali  ISEF,  delle   sedi   delle
          facolta'  di  scienze  motorie,  anche   in   deroga   alle
          disposizioni   vigenti   in   materia   di   programmazione
          universitaria; 
              c) possibilita' di attivare le facolta' anche  mediante
          specifiche  convenzioni  con  gli   ISEF   pareggiati   per
          l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per  il
          mantenimento  dei  contributi   finanziari   dei   soggetti
          promotori degli ISEF predetti; 
              d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto
          universitario autonomo o in facolta' di  uno  degli  atenei
          romani, con il conseguente subentro  in  tutti  i  rapporti
          giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF  e
          con l'inquadramento del personale non docente nei  ruoli  e
          nelle qualifiche universitarie; 
              e) mantenimento, ad  esaurimento  e  a  domanda,  delle
          funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo
          in godimento per i docenti  non  universitari  in  servizio
          alla data di entrata in vigore della presente legge  presso
          l'ISEF di Roma e  gli  ISEF  pareggiati,  i  quali  abbiano
          svolto attivita' di insegnamento in posizione  di  comando,
          distacco o incarico per almeno un triennio, con  esclusione
          dall'equiparazione  ai  professori  universitari  di  ruolo
          anche ai fini della valutazione del  servizio  pregresso  e
          senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; 
              f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda,  anche  in
          altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di  cui  alla
          lettera c), delle  funzioni  e  del  trattamento  economico
          complessivo    in    godimento     per     il     personale
          tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata  in
          vigore della presente legge  presso  gli  ISEF  pareggiati,
          senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; 
              g)  valutazione  dei   titoli   conseguiti   ai   sensi
          dell'ordinamento vigente alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nonche' previsione delle modalita' di
          passaggio dal medesimo ordinamento a  quello  previsto  dai
          decreti legislativi di cui al presente comma; 
              h)  previsione  della  possibilita',  per  le  facolta'
          universitarie di cui al presente  comma,  di  sottoscrivere
          convenzioni con il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
          (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica
          per corsi di aggiornamento e di  specializzazione,  nonche'
          per l'uso di strutture e attrezzature. 
              116. All'articolo 9, comma 4, della legge  19  novembre
          1990, n. 341, le parole: "per i quali  sia  prevista"  sono
          sostituite dalle seguenti: "universitari,  anche  a  quelli
          per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda". 
              117. Fino al riordino degli Istituti superiori  per  le
          industrie artistiche, dei  Conservatori  di  musica,  degli
          Istituti musicali pareggiati, degli Istituti  superiori  di
          educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le  predette
          istituzioni costituiscono titolo  valido  per  l'ammissione
          alla scuola di  specializzazione  di  cui  all'articolo  4,
          comma 2, della legge 19 novembre  1990,  n.  341,  per  gli
          indirizzi   comprendenti   le   classi   di    abilitazione
          all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base  alla
          normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti
          attivita' didattiche,  le  universita'  potranno  stipulare
          apposite convenzioni con le  predette  istituzioni  e,  per
          quanto riguarda in particolare l'educazione  musicale,  con
          le scuole di didattica della musica. 
              118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio
          1992, n. 188, e' sostituito dal seguente: "2.  I  cittadini
          italiani  che  hanno  conseguito   un   titolo   accademico
          austriaco sono ammessi  con  riserva  a  tutti  i  concorsi
          banditi da amministrazioni pubbliche nonche' agli esami  di
          Stato e ai tirocini pratici post lauream  e  sono  iscritti
          con riserva  negli  albi  professionali,  in  attesa  della
          dichiarazione di cui al comma 1". 
              119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con  i
          commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i
          commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo
          4, i commi 1, 2 e 3  dell'articolo  9,  l'articolo  10,  ad
          eccezione del comma 9,  e  l'articolo  14  della  legge  19
          novembre 1990, n. 341, nonche' gli articoli  65  e  67  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          382. I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere
          a) b ) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,  entrano  in
          vigore  il  quindicesimo  giorno  successivo  a  quello  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
              120. In deroga alle procedure di programmazione di  cui
          alla  legge  7  agosto   1990,   n.   245,   e   successive
          modificazioni e integrazioni, e'  consentita  l'istituzione
          di   una   universita'   non   statale    nel    territorio
          rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
          regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
          enti  e  da  privati.  L'autorizzazione,  per  le  predette
          istituzioni, al rilascio di titoli di  studio  universitari
          aventi valore legale, e' concessa con decreto del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma  di
          Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali
          decreti sono emanati sentito altresi' l'osservatorio per la
          valutazione  del  sistema  universitario  in  ordine   alle
          dotazioni    didattiche,     scientifiche,     strumentali,
          finanziarie, edilizie, nonche' concernenti  l'organico  del
          personale  docente,  ricercatore  e  non  docente.  Possono
          essere attivati, con modifica statutaria,  nuovi  corsi  di
          studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
          il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i  corsi
          vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
          e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I  contributi
          dello  Stato  in  relazione  alle  strutture  didattiche  e
          scientifiche sono determinati annualmente con  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
          autonoma di Bolzano e con la regione autonoma  della  Valle
          d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
          previsto per le universita' non  statali,  nello  stato  di
          previsione della spesa  del  Ministero  dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica.  Le   funzioni
          amministrative, relative agli atenei  di  cui  al  presente
          comma, in particolare quelle concernenti gli  statuti  e  i
          regolamenti  didattici,  sono   esercitate   dal   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma  di
          Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. 
              121. Ai sensi dell'articolo 17 del  testo  unico  delle
          leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
          Trentino-Alto Adige, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' attribuita alla
          provincia autonoma di Bolzano la potesta' di emanare  norme
          legislative in materia di finanziamento all'ateneo  di  cui
          al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi  comprese  la
          scelta  delle  aree  e   l'acquisizione,   anche   mediante
          esproprio,   degli   immobili    necessari.    A    seguito
          dell'emanazione   delle   predette   norme   la   provincia
          esercitera'  le  relative  funzioni   amministrative.   Con
          riferimento all'attribuzione alla  regione  autonoma  della
          Valle d'Aosta della potesta' legislativa nella  materia  di
          cui al presente comma  si  procedera',  successivamente  al
          decreto di autorizzazione di  cui  al  comma  120,  secondo
          periodo,  ai  sensi  dell'articolo  48-bis  dello   Statuto
          speciale  per  la  Valle  d'Aosta,  approvato   con   legge
          costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4,  e   successive
          modificazioni. 
              122. L'universita' degli studi di Trento e  gli  atenei
          di  cui  al  comma   120   promuovono   e   sviluppano   la
          collaborazione scientifica  con  le  universita'  e  con  i
          centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli
          Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia  della
          ricerca  scientifica  che  dell'insegnamento.  I   relativi
          accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di
          corsi  integrati  di  studio   sia   presso   entrambe   le
          universita', sia presso una di esse, nonche'  programmi  di
          ricerca congiunti. Le medesime universita'  riconoscono  la
          validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di
          studio  svolti  dagli  studenti  presso  le  universita'  e
          istituzioni  universitarie   estere,   nonche'   i   titoli
          accademici conseguiti al termine dei corsi integrati. 
              123. Gli accordi di collaborazione cui  al  comma  122,
          qualora  abbiano  ad  oggetto  l'istituzione  di  corsi  di
          laurea,  di  diploma  e  di  dottorato  di  ricerca,   sono
          comunicati al Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica entro trenta  giorni  dalla  loro
          stipulazione. Ove il Ministro non si opponga  entro  trenta
          giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di
          contrasto con la legge, con obblighi  internazionali  dello
          Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui
          al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi. 
              124. Si  applicano  all'ateneo  di  cui  al  comma  120
          istituito  sul  territorio  della  provincia  autonoma   di
          Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332  del
          testo  unico   delle   leggi   sull'istruzione   superiore,
          approvato con regio decreto 31  agosto  1933,  n.  1592,  e
          successive modificazioni  ed  integrazioni,  con  esclusivo
          riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati  nei
          Paesi aderenti all'Unione europea la  cui  equipollenza  e'
          direttamente riconosciuta,  senza  esami  integrativi,  nel
          testo degli scambi di note  in  vigore  tra  la  Repubblica
          italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche
          qualora  nel  predetto  ateneo  non   siano   attivate   le
          corrispondenti facolta'. Nel caso in cui i medesimi  scambi
          di note prevedano, per l'equipollenza di  alcuni  titoli  e
          gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni
          di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n.
          1592  del  1933  e'  subordinata  all'attivazione,   presso
          l'ateneo di cui al presente comma, dei  corsi  universitari
          che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi. 
              125. I competenti organi dell'universita'  degli  studi
          di Trento possono disporre la nomina a professore di  prima
          fascia, di associato ovvero di  ricercatore,  per  chiamata
          diretta,  di  studiosi  che  rivestano  presso  universita'
          straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste
          dall'ordinamento  universitario  italiano,   nella   misura
          massima, per l'universita' di Trento, del trenta per  cento
          delle rispettive dotazioni organiche previste  per  ciascun
          tipo di qualifica. La facolta' di nomina di cui al presente
          comma   si   applica   anche,    nella    misura    massima
          rispettivamente del cinquanta e  del  settanta  per  cento,
          all'universita'  istituita  nel  territorio  della  regione
          autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo  istituito  nella
          provincia autonoma di Bolzano; tali misure  possono  essere
          ulteriormente  derogate  previa  intesa  con  il   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
              126. L'universita' degli studi di Trento e  gli  atenei
          di cui al  comma  120  possono  istituire  la  facolta'  di
          scienza della formazione . . . . L'attivazione del corso di
          laurea in scienze della formazione primaria e'  subordinata
          all'avvenuta soppressione  dei  corsi  di  studio  ordinari
          triennali  e  quadriennali  rispettivamente  della   scuola
          magistrale e degli istituti magistrali. 
              127. In sede di prima applicazione  delle  disposizioni
          di cui al comma 95, lettera c),  al  fine  di  favorire  la
          realizzazione    degli    accordi     di     collaborazione
          internazionale  dell'universita'  di   Trento,   volti   al
          conferimento del titolo di dottore di ricerca,  nell'ambito
          di programmi dell'Unione europea,  il  medesimo  titolo  e'
          rilasciato dalla universita'  di  cui  al  presente  comma,
          limitatamente ai dottorati di cui e'  sede  amministrativa.
          In tali casi la commissione di valutazione  delle  tesi  di
          dottorato,  di  cui  all'articolo  73   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382,  e'
          sostituita  da  una  commissione  nominata   dal   rettore,
          composta da cinque esperti del settore, di cui  almeno  due
          professori ordinari e un professore associato.  Almeno  due
          componenti della commissione non  devono  appartenere  alla
          predetta universita'. 
              128. La provincia autonoma di Trento puo' disporre  con
          leggi provinciali, ai  sensi  dell'articolo  17  del  testo
          unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con  decreto
          del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  la
          concessione di contributi a favore  dell'universita'  degli
          studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e
          per  l'attuazione  di  specifici   programmi   e   progetti
          formativi. 
              129. Al secondo comma dell'articolo 44 della  legge  14
          agosto  1982,  n.  590,  la  parola:  "contestualmente"  e'
          sostituita dalle seguenti: "in correlazione". 
              130. L'ultimo periodo  del  comma  14  dell'articolo  8
          della legge  2  gennaio  1997,  n.  2,  e'  sostituito  dai
          seguenti: "Il collegio dei revisori e' composto  da  cinque
          revisori  ufficiali  dei  conti  nominati  d'intesa  tra  i
          Presidenti  delle  due  Camere,  all'inizio   di   ciascuna
          legislatura, e individuati tra gli  iscritti  nel  registro
          dei revisori contabili. Il mandato dei membri del  collegio
          non e' rinnovabile". 
              131. 
              132. I comuni possono, con provvedimento  del  sindaco,
          conferire funzioni  di  prevenzione  e  accertamento  delle
          violazioni in materia di  sosta  a  dipendenti  comunali  o
          delle societa' di  gestione  dei  parcheggi,  limitatamente
          alle   aree   oggetto   di   concessione.   La    procedura
          sanzionatoria   amministrativa   e   l'organizzazione   del
          relativo servizio sono di competenza  degli  uffici  o  dei
          comandi  a  cio'  preposti.  I  gestori  possono   comunque
          esercitare tutte le azioni  necessarie  al  recupero  delle
          evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti,  ivi  compresi
          il rimborso delle spese e le penali. 
              133. Le funzioni di cui al  comma  132  sono  conferite
          anche al personale ispettivo  delle  aziende  esercenti  il
          trasporto pubblico di persone nelle  forme  previste  dagli
          articoli 22 e 25 della legge  8  giugno  1990,  n.  142,  e
          successive modificazioni. A  tale  personale  sono  inoltre
          conferite, con le stesse modalita' di cui al primo  periodo
          del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in
          materia di circolazione e sosta sulle corsie  riservate  al
          trasporto pubblico  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  4,
          lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
          133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi  dell'articolo
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,  previo
          parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
          decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   sono
          disciplinate  le  procedure  per  la  autorizzazione   alla
          installazione ed esercizio di impianti per  la  rilevazione
          degli accessi di veicoli ai centri storici e  alle  zone  a
          traffico limitato delle citta'  ai  fini  dell'accertamento
          delle violazioni delle disposizioni in tema di  limitazione
          del traffico veicolare e della irrogazione  delle  relative
          sanzioni. Con lo stesso  regolamento  sono  individuate  le
          finalita'   perseguibili   nella   rilevazione   e    nella
          utilizzazione dei dati, nonche' le  categorie  di  soggetti
          che possono accedere ai dati  personali  rilevati  a  mezzo
          degli impianti. 
              134. Al comma 5 dell'articolo 5  della  legge  7  marzo
          1986, n. 65,  la  parola:  "portano"  e'  sostituita  dalle
          seguenti: "possono, previa deliberazione in tal  senso  del
          consiglio comunale, portare". 
              135.  Per  la  stipula   delle   convenzioni   di   cui
          all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con  i
          comuni  per  il  Ministero   della   difesa   provvede   il
          rappresentante del Governo competente per territorio. 
              136. In attesa della nuova  disciplina  in  materia  di
          ordinamento  degli  enti  locali  e   degli   istituti   di
          partecipazione popolare,  e'  consentito  il  contemporaneo
          svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i
          referendum  abrogativi  nazionali  che  dovranno  svolgersi
          nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale
          disposizione,  si  applicano   le   norme   relative   alle
          consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che
          verranno   stabilite,   anche   in   deroga   al   disposto
          dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con
          decreto del Ministro dell'interno. Con  lo  stesso  decreto
          sono determinati i criteri di ripartizione delle spese  tra
          gli enti interessati, in ragione del numero dei  referendum
          di competenza di ciascun ente. 
              137. Le disposizioni della presente legge si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti
          e delle norme di attuazione. 
              138. La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. ». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  187  septies  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  («Testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8  e  21  della  L.  6
          febbraio 1996, n. 52», pubblicato in Gazz. Uff.,  S.O.,  26
          marzo 1998, n. 71), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 187 septies. (Procedura  sanzionatoria).  -1.  Le
          sanzioni amministrative previste  dal  presente  capo  sono
          applicate dalla CONSOB con provvedimento  motivato,  previa
          contestazione   degli   addebiti   agli   interessati,   da
          effettuarsi  entro  centottanta  giorni   dall'accertamento
          ovvero  entro  trecentosessanta  giorni  se   l'interessato
          risiede o ha la sede all'estero e valutate le deduzioni  da
          essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello  stesso
          termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere
          sentiti personalmente. 
              2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai  principi
          del   contraddittorio,   della   conoscenza   degli    atti
          istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
          tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 
              3. Il provvedimento di applicazione delle  sanzioni  e'
          pubblicato per estratto nel Bollettino della CONSOB.  Avuto
          riguardo alla natura delle  violazioni  e  degli  interessi
          coinvolti, possono essere stabilite dalla CONSOB  modalita'
          ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le
          relative spese a carico dell'autore  della  violazione.  La
          CONSOB, anche  dietro  richiesta  degli  interessati,  puo'
          differire  ovvero  escludere,  in  tutto  o  in  parte,  la
          pubblicazione del provvedimento,  quando  da  questa  possa
          derivare grave  pregiudizio  alla  integrita'  del  mercato
          ovvero questa possa arrecare un danno  sproporzionato  alle
          parti coinvolte. 
              4.(abrogato). 
              5. (abrogato). 
              6. (abrogato). 
              7. (abrogato). 
              8. (abrogato) .». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  195  del  cit.
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 195. (Procedura sanzionatoria). -1. Salvo  quanto
          previsto  dall'articolo  196,  le  sanzioni  amministrative
          previste nel presente titolo  sono  applicate  dalla  Banca
          d'Italia o dalla CONSOB, secondo le rispettive  competenze,
          con  provvedimento  motivato,  previa  contestazione  degli
          addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta
          giorni  dall'accertamento  ovvero  entro   trecentosessanta
          giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero,  e
          valutate  le  deduzioni   dagli   stessi   presentate   nei
          successivi trenta giorni. 
              2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai  principi
          del   contraddittorio,   della   conoscenza   degli    atti
          istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
          tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 
              3. Il provvedimento di applicazione delle  sanzioni  e'
          pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia
          o della CONSOB. La Banca d'Italia o la CONSOB, tenuto conto
          della natura della violazione e degli interessi  coinvolti,
          possono stabilire modalita' ulteriori per dare  pubblicita'
          al  provvedimento,  ponendo  le  relative  spese  a  carico
          dell'autore   della   violazione,   ovvero   escludere   la
          pubblicita'  del  provvedimento,  quando  la  stessa  possa
          mettere  gravemente  a  rischio  i  mercati  finanziari   o
          arrecare un danno sproporzionato alle parti. 
              4. (abrogato). 
              5. (abrogato). 
              6.(abrogato). 
              7. (abrogato). 
              8. (abrogato). 
              9. Le societa' e gli enti  ai  quali  appartengono  gli
          autori delle violazioni rispondono, in solido  con  questi,
          del pagamento della sanzione e delle spese  di  pubblicita'
          previste dal secondo periodo del comma 3 e sono  tenuti  ad
          esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.». 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  80  («Nuove
          disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti  di
          lavoro nelle amministrazioni  pubbliche,  di  giurisdizione
          nelle   controversie   di   lavoro   e   di   giurisdizione
          amministrativa, emanate  in  attuazione  dell'articolo  11,
          comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59») e'  pubblicato  in
          Gazz. Uff., S.O., 8 aprile 1998, n. 82. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4  della  legge  4
          maggio 1998, n. 133, («Incentivi ai  magistrati  trasferiti
          d'ufficio a sedi disagiate  e  introduzione  delle  tabelle
          infradistrettuali», pubblicata in Gazz. Uff. 8 maggio 1998,
          n. 105), come modificato dal presente decreto: 
              «Art.4. (Trasferimento d'ufficio). 1. Nell'articolo  4,
          comma 1, ultimo periodo, della legge 16  ottobre  1991,  n.
          321,  le  parole:  "o  che  vi  abbiano  assunto  effettivo
          servizio da meno di due anni, ne' quelli"  sono  sostituite
          dalle  seguenti:  "Il  magistrato  assegnato  o  trasferito
          d'ufficio, compresa la prima  assegnazione  di  sede  degli
          uditori giudiziari, non puo'  essere  trasferito  ad  altra
          sede prima di  due  anni  dal  giorno  in  cui  ha  assunto
          effettivo possesso, salvo che  ricorrano  gravi  motivi  di
          salute o gravi ragioni  di  servizio.  Non  possono  essere
          altresi' trasferiti i magistrati". 
              2.   L'articolo   194   dell'ordinamento   giudiziario,
          approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,  n.  12,  come
          sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991,  n.
          321, e da ultimo modificato dall'articolo 2 della  legge  8
          novembre 1991, n. 356, e' sostituito  dal  seguente:  "Art.
          194  (Tramutamenti  successivi).   -   1.   Il   magistrato
          destinato,  per  trasferimento  o   per   conferimento   di
          funzioni, ad una sede  da  lui  chiesta,  non  puo'  essere
          trasferito ad altre sedi  o  assegnato  ad  altre  funzioni
          prima di tre anni dal giorno in cui  ha  assunto  effettivo
          possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi  di
          salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia". 
              3. (abrogato). 
              4. Nel secondo comma dell'articolo  13  della  legge  2
          aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo  6  della
          legge 19 febbraio 1981, n. 27, dopo le parole:  "trasferiti
          d'ufficio" sono inserite le seguenti: "o comunque destinati
          ad una sede di servizio per la  quale  non  hanno  proposto
          domanda, ancorche' abbiano manifestato  il  consenso  o  la
          disponibilita'".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10 della  legge  22
          febbraio 2000, n.  28  («Disposizioni  per  la  parita'  di
          accesso  ai  mezzi  di  informazione  durante  le  campagne
          elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»,
          pubblicata in Gazz. Uff. 22 febbraio  2000,  n.  43),  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 10. Provvedimenti e sanzioni. - 1. Le  violazioni
          delle disposizioni di cui alla presente legge,  nonche'  di
          quelle emanate  dalla  Commissione  e  dall'Autorita'  sono
          perseguite   d'ufficio   da   quest'ultima    secondo    le
          disposizioni  del  presente  articolo.   Ciascun   soggetto
          politico  interessato  puo',  comunque,   denunciare   tali
          violazioni entro dieci giorni dal  fatto.  La  denuncia  e'
          comunicata, anche a mezzo telefax: 
              a) all'Autorita'; 
              b) all'emittente privata o all'editore  presso  cui  e'
          avvenuta la violazione; 
              c)   al   competente   comitato   regionale   per    le
          comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora
          costituito,   al   comitato   regionale   per   i   servizi
          radiotelevisivi; 
              d)  al  gruppo  della  Guardia  di  finanza  nella  cui
          competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente
          o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza
          provvede al ritiro delle  registrazioni  interessate  dalla
          comunicazione dell'Autorita'  o  dalla  denuncia  entro  le
          successive dodici ore. 
              2.  L'Autorita',  avvalendosi  anche   del   competente
          comitato regionale per  le  comunicazioni  ovvero,  ove  il
          predetto organo non sia  ancora  costituito,  del  comitato
          regionale  per  i  servizi  radiotelevisivi,  nonche'   del
          competente ispettorato  territoriale  del  Ministero  delle
          comunicazioni e della Guardia di finanza,  procede  ad  una
          istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche  a  mezzo
          telefax, sentiti gli  interessati  ed  acquisite  eventuali
          controdeduzioni,  da  trasmettere  entro  ventiquattro  ore
          dalla contestazione, provvede  senza  indugio,  e  comunque
          entro le quarantotto ore successive all'accertamento  della
          violazione o alla denuncia, in deroga  ai  termini  e  alle
          modalita' procedimentali previste dalla legge  24  novembre
          1981, n. 689. 
              3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e
          2, e 6, l'Autorita' ordina alle  emittenti  radiotelevisive
          la trasmissione di programmi di comunicazione politica  con
          prevalente partecipazione dei soggetti politici  che  siano
          stati direttamente danneggiati dalle violazioni. 
              4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi  3
          e 4, l'Autorita' ordina  all'emittente  interessata,  oltre
          all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in
          violazione della presente legge: 
              a) la messa a disposizione di spazi, a titolo  gratuito
          [o a pagamento], per la trasmissione di  messaggi  politici
          autogestiti  in   favore   dei   soggetti   danneggiati   o
          illegittimamente   esclusi,   in   modo   da   ripristinare
          l'equilibrio tra le forze politiche; 
              b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio  tra  gli
          spazi  destinati  ai  messaggi  e  quelli  destinati   alla
          comunicazione politica gratuita. 
              5. In caso di violazione dell'articolo  5,  l'Autorita'
          ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi
          di informazione elettorale  con  prevalente  partecipazione
          dei  soggetti  politici  che   siano   stati   direttamente
          danneggiati dalla violazione. 
              6. In caso di violazione dell'articolo  7,  l'Autorita'
          ordina all'editore interessato la messa a  disposizione  di
          spazi di pubblicita' elettorale compensativa in favore  dei
          soggetti  politici  che  ne  siano  stati  illegittimamente
          esclusi. 
              7. In caso di violazione dell'articolo  8,  l'Autorita'
          ordina   all'emittente   o   all'editore   interessato   di
          dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione  che
          ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia
          oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con  cui
          i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. 
              8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5,  6  e  7,
          l'Autorita' ordina: 
              a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a
          seconda della gravita', di messaggi  recanti  l'indicazione
          della violazione commessa; 
              b) ove necessario, la trasmissione o la  pubblicazione,
          anche ripetuta a seconda  della  gravita',  di  rettifiche,
          alle quali e' dato un  risalto  non  inferiore  per  fascia
          oraria, collocazione e  caratteristiche  editoriali,  della
          comunicazione da rettificare. 
              9. L'Autorita' puo', inoltre, adottare anche  ulteriori
          provvedimenti   d'urgenza   al   fine    di    ripristinare
          l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica. 
              10. (abrogato).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11 quinquies  della
          citata legge 22 febbraio 2000, n. 28, come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 11 quinquies. Vigilanza e poteri  dell'Autorita'.
          - 1. L'Autorita' vigila sul rispetto dei principi contenuti
          nel presente Capo  e  di  quanto  disposto  nel  codice  di
          autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonche'
          delle  disposizioni  regolamentari  e   attuative   emanate
          dall'Autorita' medesima. 
              2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia  da
          parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio
          nazionale degli utenti  istituito  presso  l'Autorita',  di
          comportamenti in violazione del presente Capo o del  codice
          di autoregolamentazione di  cui  all'articolo  11-quater  e
          delle disposizioni regolamentari  e  attuative  di  cui  al
          comma 1, l'Autorita' adotta  nei  confronti  dell'emittente
          ogni provvedimento,  anche  in  via  d'urgenza,  idoneo  ad
          eliminare  gli  effetti  di  tali  comportamenti   e   puo'
          ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni  a
          carattere compensativo. Qualora non sia possibile  ordinare
          trasmissioni a  carattere  compensativo,  l'Autorita'  puo'
          disporre la sospensione delle  trasmissioni  dell'emittente
          per un periodo massimo di trenta giorni. 
              3.  L'Autorita'  verifica  il   rispetto   dei   propri
          provvedimenti adottati in applicazione  delle  disposizioni
          del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga  nei
          confronti   dell'emittente   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro. 
              4. (abrogato).». 
              - Gli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11 e 12 della legge 21
          luglio 2000, n. 205, («Disposizioni in materia di giustizia
          amministrativa», pubblicata in Gazz. Uff. 26  luglio  2000,
          n. 173), abrogati dal presente decreto, recavano: 
              «Art. 1. Disposizioni sul processo amministrativo. » 
              «Art.    2.     Ricorso     avverso     il     silenzio
          dell'amministrazione. » 
              «Art.  4.  Disposizioni  particolari  sul  processo  in
          determinate materie.» 
              «Art. 6. Disposizioni in materia di giurisdizione. » 
              «Art. 7. Modifiche  al  decreto  legislativo  31  marzo
          1998, n. 80.» 
              «Art. 8. Giurisdizione esclusiva.» 
              «Art.  11.  Rinvio  delle  controversie  al   tribunale
          amministrativo regionale.» 
              «Art. 12. Mezzi per l'effettuazione delle notifiche. » 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3  della  citata
          legge 21 luglio 2000, n. 205, come modificato dal  presente
          decreto: 
              «Art. 3. Disposizioni generali sul processo cautelare. 
              1.(abrogato). 
              2.(abrogato). 
              3.(abrogato). 
              4. Nell'ambito del ricorso straordinario al  Presidente
          della Repubblica puo'  essere  concessa,  a  richiesta  del
          ricorrente, ove siano allegati danni gravi  e  irreparabili
          derivanti   dall'esecuzione   dell'atto,   la   sospensione
          dell'atto medesimo. La sospensione  e'  disposta  con  atto
          motivato del Ministero competente ai sensi dell'art. 8  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1971,
          n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10  della  legge  7
          dicembre 2000, n. 383 («Disciplina  delle  associazioni  di
          promozione sociale», pubblicata in Gazz. Uff.  27  dicembre
          2000, n. 300), come modificato dal presente decreto:  «Art.
          10.  Ricorsi  avverso   i   provvedimenti   relativi   alle
          iscrizioni e alle cancellazioni. 
              1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di  iscrizione  e
          avverso i provvedimenti di cancellazione e' ammesso ricorso
          in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a
          carattere  nazionale,  al  Ministro  per  la   solidarieta'
          sociale,  che  decide  previa   acquisizione   del   parere
          vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui  all'articolo
          11; nel caso si  tratti  di  associazioni  che  operano  in
          ambito regionale o nell'ambito delle province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o
          provinciale,  previa  acquisizione  del  parere  vincolante
          dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14. 
              2. (abrogato).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  45  del  decreto
          legislativo  6   giugno   2001,   n.   378   («Disposizioni
          legislative in materia edilizia. (Testo B)», pubblicato  in
          Gazz. Uff., S.O., 20 ottobre 2001, n. 245), come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.45. Norme relative all'azione  penale.  (legge  28
          febbraio 1985,  n.  47,  art.  22)  -  1.  L'azione  penale
          relativa alle violazioni edilizie  rimane  sospesa  finche'
          non siano stati esauriti i procedimenti  amministrativi  di
          sanatoria di cui all'articolo 36. 
              2. (abrogato). 
              3. Il rilascio in sanatoria del permesso  di  costruire
          estingue i reati  contravvenzionali  previsti  dalle  norme
          urbanistiche vigenti. > > 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  45  del  decreto
          legislativo 6 giugno  2001,  n.  380  («Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia. (Testo A)», pubblicato in Gazz.  Uff.,  S.O.,  20
          ottobre  2001,  n.  245),  come  modificato  dal   presente
          decreto: 
              «Art.45. Norme relative all'azione  penale.  (legge  28
          febbraio 1985,  n.  47,  art.  22)  -  1.  L'azione  penale
          relativa alle violazioni edilizie  rimane  sospesa  finche'
          non siano stati esauriti i procedimenti  amministrativi  di
          sanatoria di cui all'articolo 36. 
              2. (abrogato). 
              3. Il rilascio in sanatoria del permesso  di  costruire
          estingue i reati  contravvenzionali  previsti  dalle  norme
          urbanistiche vigenti.». 
              - Per il testo dell'articolo 37 del decreto legislativo
          8 luglio 2003, n. 188 si vedano le note all'  articolo  133
          dell'allegato 1. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  92  del  decreto
          legislativo  1  agosto  2003,   n.   259   («Codice   delle
          comunicazioni  elettroniche»,  pubblicato  in  Gazz.  Uff.,
          S.O., 15 settembre  2003,  n.  214),  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 92.  Servitu'.  -  1.  Fuori  dei  casi  previsti
          dall'articolo 91, le servitu' occorrenti al  passaggio  con
          appoggio dei fili, cavi ed  impianti  connessi  alle  opere
          considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel  sottosuolo  o
          sull'area  soprastante,  sono  imposte,  in  mancanza   del
          consenso del proprietario ed anche se  costituite  su  beni
          demaniali,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge  1°  agosto
          2002, n. 166. 
              2. Se trattasi di demanio statale,  il  passaggio  deve
          essere   consentito   dall'autorita'   competente   ed   e'
          subordinato all'osservanza delle norme e  delle  condizioni
          da stabilirsi in apposita convenzione. 
              3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti  e
          del piano descrittivo dei luoghi, e' diretta  all'autorita'
          competente che, ove ne ricorrano le condizioni,  impone  la
          servitu' richiesta e determina l'indennita' dovuta ai sensi
          dell'articolo  44  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
              4.  La  norma  di  cui  al   comma   3   e'   integrata
          dall'articolo 3, comma 3, della legge 1°  agosto  2002,  n.
          166. 
              5.  Contro  il  provvedimento  di   imposizione   della
          servitu' e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo  53  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327. 
              6. Fermo restando  quanto  stabilito  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,  la
          servitu' deve essere costituita in modo da riuscire la piu'
          conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole  al  fondo
          servente, avuto riguardo alle condizioni  delle  proprieta'
          vicine. 
              7. Il proprietario ha sempre facolta' di fare  sul  suo
          fondo qualunque  innovazione,  ancorche'  essa  importi  la
          rimozione od il diverso collocamento  degli  impianti,  dei
          fili e dei cavi, ne' per  questi  deve  alcuna  indennita',
          salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o
          nel  provvedimento  amministrativo   che   costituisce   la
          servitu'. 
              8. Il proprietario che ha ricevuto una  indennita'  per
          la servitu' impostagli,  nel  momento  in  cui  ottiene  di
          essere liberato dalla medesima, e' tenuto al rimborso della
          somma ricevuta, detratto l'equo compenso per  l'onere  gia'
          subito. 
              9. (abrogato).». 
              - Per l'articolo 3 del decreto legge 19 agosto 2003, n.
          220, si vedano le note sub articolo 3 dell'allegato 4. 
              - La legge 30 dicembre 2004, n. 311 («Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2005)»)  e'  pubblicata  in  Gazz.
          Uff., S.O., 31 dicembre 2004, n. 306. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  sexies  del
          decreto legge 26 aprile 2005, n. 63 («Disposizioni  urgenti
          per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per  la
          tutela del  diritto  d'autore,  e  altre  misure  urgenti»,
          pubblicato in Gazz. Uff.  27  aprile  2005,  n.  96),  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  2-sexies.Controversie   relative   ai   prodotti
          lattiero-caseari. - 1. (abrogato). 
              2. L'articolo 1, comma 551,  della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, e' abrogato. 
              3. Tutti i giudizi civili,  in  ogni  ordine  e  grado,
          anche se instaurati in data antecedente alla  promulgazione
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  promossi  avverso  i
          prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti
          lattiero-caseari prima della  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del  presente  decreto,  restano
          devoluti alla competenza dei giudici ordinari.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legge
          27 luglio 2005, n. 144 («Misure urgenti  per  il  contrasto
          del terrorismo internazionale», pubblicato in Gazz. Uff. 27
          luglio 2005, n. 173), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 3. Nuove norme in  materia  di  espulsioni  degli
          stranieri per motivi di  prevenzione  del  terrorismo.-  1.
          Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma  5,  e  13,
          comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  286  del  1998  il
          Ministro dell'interno o, su sua delega,  il  prefetto  puo'
          disporre l'espulsione dello straniero appartenente  ad  una
          delle categorie di  cui  all'articolo  18  della  legge  22
          maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti  vi  sono  fondati
          motivi di ritenere che la  sua  permanenza  nel  territorio
          dello   Stato   possa   in   qualsiasi    modo    agevolare
          organizzazioni    o    attivita'    terroristiche,    anche
          internazionali. 
              2. Nei casi di cui al comma 1, il decreto di espulsione
          e' immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a  gravame
          o impugnativa da parte dell'interessato.  L'esecuzione  del
          provvedimento e' disposta dal  questore  ed  e'  sottoposta
          alla convalida  da  parte  del  tribunale  in  composizione
          monocratica secondo le disposizioni di cui all'articolo 13,
          comma 5-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998. 
              2-bis.  Se  il  destinatario   del   provvedimento   e'
          sottoposto  a  procedimento   penale,   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter,
          3-quater e 3-quinquies del decreto legislativo n.  286  del
          1998. 
              3. Il prefetto puo'  altresi'  omettere,  sospendere  o
          revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo
          13, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  286  del  1998,
          informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando
          sussistono le condizioni per il rilascio  del  permesso  di
          soggiorno di  cui  all'articolo  2  del  presente  decreto,
          ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di  notizie
          concernenti  la  prevenzione  di  attivita'  terroristiche,
          ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivita'
          informative dirette alla individuazione o alla cattura  dei
          responsabili  dei  delitti  commessi   con   finalita'   di
          terrorismo. 
              4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1  e'
          ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente  per
          territorio. Il ricorso giurisdizionale in nessun caso  puo'
          sospendere l'esecuzione del provvedimento. 
              4-bis. (abrogato). 
              5. (abrogato). 
              6. (abrogato). 
              7. All'articolo 13 del decreto legislativo n.  286  del
          1998, il comma 3-sexies e' abrogato.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  27  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206 («Codice del  consumo,
          a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003,  n.  229»,
          pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 8 ottobre  2005,  n.  235),
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 27. Tutela amministrativa e giurisdizionale. - 1.
          L'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato,  di
          seguito denominata "Autorita'",  esercita  le  attribuzioni
          disciplinate dal presente articolo  anche  quale  autorita'
          competente per l'applicazione del regolamento  2006/2004/CE
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27  ottobre
          2004,  sulla  cooperazione  tra  le   autorita'   nazionali
          responsabili dell'esecuzione della normativa che  tutela  i
          consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge. 
              2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto
          o  organizzazione  che  ne  abbia  interesse,  inibisce  la
          continuazione delle pratiche  commerciali  scorrette  e  ne
          elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorita' si avvale dei
          poteri  investigativi  ed  esecutivi  di  cui   al   citato
          regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni
          non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui
          al comma 1 l'Autorita'  puo'  avvalersi  della  Guardia  di
          finanza che agisce con i  poteri  ad  essa  attribuiti  per
          l'accertamento   dell'imposta   sul   valore   aggiunto   e
          dell'imposta sui redditi.  L'intervento  dell'Autorita'  e'
          indipendente   dalla   circostanza   che   i    consumatori
          interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in
          cui e' stabilito il professionista  o  in  un  altro  Stato
          membro. 
              3.  L'Autorita'  puo'   disporre,   con   provvedimento
          motivato,  la  sospensione   provvisoria   delle   pratiche
          commerciali   scorrette,   laddove   sussiste   particolare
          urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria
          al professionista e, se il committente non  e'  conosciuto,
          puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la
          pratica   commerciale   ogni   informazione    idonea    ad
          identificarlo. L'Autorita'  puo',  altresi',  richiedere  a
          imprese, enti  o  persone  che  ne  siano  in  possesso  le
          informazioni   ed   i   documenti   rilevanti    al    fine
          dell'accertamento   dell'infrazione.   Si   applicano    le
          disposizioni previste dall'articolo 14, commi  2,  3  e  4,
          della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
              4.  In  caso  di  inottemperanza,  senza   giustificato
          motivo,  a  quanto   disposto   dall'Autorita'   ai   sensi
          dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990,  n.
          287,  l'Autorita'  applica  una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00  euro.  Qualora  le
          informazioni  o  la  documentazione   fornite   non   siano
          veritiere, l'Autorita' applica una sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro. 
              5. L'Autorita'  puo'  disporre  che  il  professionista
          fornisca prove sull'esattezza dei dati  di  fatto  connessi
          alla pratica commerciale se, tenuto  conto  dei  diritti  o
          degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi
          altra  parte  nel  procedimento,  tale   esigenza   risulti
          giustificata, date le circostanze del  caso  specifico.  Se
          tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati
          di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni  caso,
          al  professionista  l'onere  di  provare,  con  allegazioni
          fattuali, che egli  non  poteva  ragionevolmente  prevedere
          l'impatto della pratica  commerciale  sui  consumatori,  ai
          sensi dell'articolo 20, comma 3. 
              6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere
          diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana  ovvero
          per  via  radiofonica  o  televisiva  o  altro   mezzo   di
          telecomunicazione,  l'Autorita',   prima   di   provvedere,
          richiede il parere dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni. 
              7. Ad eccezione dei casi di  manifesta  scorrettezza  e
          gravita'  della  pratica  commerciale,   l'Autorita'   puo'
          ottenere  dal  professionista   responsabile   l'assunzione
          dell'impegno di  porre  fine  all'infrazione,  cessando  la
          diffusione  della  stessa  o  modificandola  in   modo   da
          eliminare i profili  di  illegittimita'.  L'Autorita'  puo'
          disporre la pubblicazione della dichiarazione  dell'impegno
          in questione a cura e spese  del  professionista.  In  tali
          ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni,
          puo' renderli obbligatori per il professionista e  definire
          il   procedimento    senza    procedere    all'accertamento
          dell'infrazione. 
              8.  L'Autorita',  se  ritiene  la  pratica  commerciale
          scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora  portata
          a conoscenza del pubblico, o la continuazione,  qualora  la
          pratica sia gia' iniziata. Con  il  medesimo  provvedimento
          puo' essere disposta, a cura e spese del professionista, la
          pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di
          un'apposita  dichiarazione  rettificativa,   in   modo   da
          impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a
          produrre effetti. 
              9.  Con  il  provvedimento   che   vieta   la   pratica
          commerciale   scorretta,   l'Autorita'   dispone    inoltre
          l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
          5.000,00  euro  a  500.000,00  euro,  tenuto  conto   della
          gravita' e della  durata  della  violazione.  Nel  caso  di
          pratiche commerciali scorrette ai sensi  dell'articolo  21,
          commi 3 e 4,  la  sanzione  non  puo'  essere  inferiore  a
          50.000,00 euro. 
              10.  Nei  casi  riguardanti  comunicazioni  commerciali
          inserite  sulle  confezioni   di   prodotti,   l'Autorita',
          nell'adottare i provvedimenti indicati nei  commi  3  e  8,
          assegna per la loro esecuzione un termine che  tenga  conto
          dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento. 
              11.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del
          mercato, con proprio regolamento, disciplina  la  procedura
          istruttoria, in modo da garantire  il  contraddittorio,  la
          piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 
              12.  In  caso  di   inottemperanza   ai   provvedimenti
          d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti
          di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso  di  mancato  rispetto
          degli impegni assunti ai sensi  del  comma  7,  l'Autorita'
          applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000  a
          150.000  euro.  Nei  casi   di   reiterata   inottemperanza
          l'Autorita' puo'  disporre  la  sospensione  dell'attivita'
          d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
              13.   Per   le   sanzioni   amministrative   pecuniarie
          conseguenti  alle  violazioni  del  presente   decreto   si
          osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
          nel capo I, sezione I, e negli articoli 26,  27,  28  e  29
          della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e   successive
          modificazioni. Il pagamento delle  sanzioni  amministrative
          di cui al presente articolo deve  essere  effettuato  entro
          trenta   giorni   dalla    notifica    del    provvedimento
          dell'Autorita'. 
              14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita  con
          provvedimento  amministrativo,   preordinato   anche   alla
          verifica del  carattere  non  scorretto  della  stessa,  la
          tutela dei soggetti e delle organizzazioni che  vi  abbiano
          interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso
          al   giudice    amministrativo    avverso    il    predetto
          provvedimento. 
              15.  E'  comunque  fatta  salva  la  giurisdizione  del
          giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale,
          a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonche',  per
          quanto concerne la pubblicita' comparativa, in  materia  di
          atti compiuti in violazione della  disciplina  sul  diritto
          d'autore protetto dalla legge 22 aprile  1941,  n.  633,  e
          successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a
          norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  e
          successive modificazioni, nonche'  delle  denominazioni  di
          origine riconosciute e protette in Italia e di altri  segni
          distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legge
          30  novembre  2005,  n.  245  («Misure  straordinarie   per
          fronteggiare l'emergenza  nel  settore  dei  rifiuti  nella
          regione Campania ed ulteriori disposizioni  in  materia  di
          protezione civile», pubblicato in Gazz.  Uff.  30  novembre
          2005, n. 279), come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  3.  Destinazione  delle  risorse  finanziarie  e
          procedure esecutorie. - 1. Fino alla cessazione dello stato
          di  emergenza  nel  settore  dei  rifiuti   nella   regione
          Campania,  le  risorse  finanziarie  comunque  dirette   al
          Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate  ai
          sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17  febbraio  2005,
          n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile
          2005, n. 53, e delle  disposizioni  del  presente  decreto,
          sono vincolate all'attuazione,  da  parte  del  Commissario
          delegato, del piano  di  smaltimento  rifiuti  e  non  sono
          suscettibili di pignoramento o  sequestro,  secondo  quanto
          disposto  dal  decreto-legge  25  maggio  1994,   n.   313,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio  1994,
          n. 460, e successive modificazioni, o  di  altre  procedure
          esecutive, ivi comprese quelle  previste  dall'articolo  27
          del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di  cui
          al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,  e  dall'articolo
          37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e  sono  privi  di
          effetto i pignoramenti comunque notificati. 
              2.  Fermo   quanto   previsto   dall'articolo   1   del
          decreto-legge 25  maggio  1994,  n.  313,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  22  luglio  1994,  n.  460,  e
          successive  modificazioni,  fino  alla   cessazione   degli
          effetti delle ordinanze di protezione civile, adottate  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto a  contesti
          diversi da quelli di cui al comma  1,  resta  sospesa  ogni
          azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli  articoli
          543 e seguenti del codice di procedura civile e  quelle  di
          cui agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi
          sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto  26  giugno
          1924, n. 1054, ed all'articolo 33 della  legge  6  dicembre
          1971, n. 1034, e successive modificazioni, e sono privi  di
          effetto i pignoramenti comunque notificati. 
              2-bis. (abrogato). 
              2-ter. (abrogato). 
              2-quater. (abrogato). 
              3. Per le somme gia' anticipate dalla Cassa depositi  e
          prestiti, ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  17
          febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 aprile 2005, n. 53, restano ferme le procedure  di
          restituzione di cui al medesimo articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24 della  legge  28
          dicembre 2005, n. 262  («Disposizioni  per  la  tutela  del
          risparmio  e  la  disciplina   dei   mercati   finanziari»,
          pubblicata in Gazz. Uff., S.O., 28 dicembre 2005, n.  301),
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 24. Procedimenti per l'adozione di  provvedimenti
          individuali.- 1.  Ai  procedimenti  della  Banca  d'Italia,
          della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione
          di  provvedimenti  individuali  si  applicano,  in   quanto
          compatibili,  i  principi   sull'individuazione   e   sulle
          funzioni   del   responsabile   del   procedimento,   sulla
          partecipazione al procedimento  e  sull'accesso  agli  atti
          amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e
          successive modificazioni. I  procedimenti  di  controllo  a
          carattere contenzioso e i  procedimenti  sanzionatori  sono
          svolti nel rispetto dei  principi  della  piena  conoscenza
          degli   atti   istruttori,   del   contraddittorio,   della
          verbalizzazione  nonche'  della  distinzione  tra  funzioni
          istruttorie e funzioni decisorie  rispetto  all'irrogazione
          della sanzione.  Le  notizie  sottoposte  per  iscritto  da
          soggetti    interessati     possono     essere     valutate
          nell'istruzione del procedimento. Le Autorita'  di  cui  al
          presente comma disciplinano le modalita' organizzative  per
          dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni
          istruttorie e funzioni decisorie  rispetto  all'irrogazione
          della sanzione. 
              2. Gli atti delle Autorita' di cui al  comma  1  devono
          essere motivati. La motivazione deve  indicare  le  ragioni
          giuridiche e i presupposti di fatto che  hanno  determinato
          la    decisione,    in    relazione     alle     risultanze
          dell'istruttoria. 
              3. Le Autorita' di cui  al  comma  1  disciplinano  con
          propri regolamenti l'applicazione dei principi  di  cui  al
          presente articolo, indicando altresi' i casi di  necessita'
          e di urgenza o  le  ragioni  di  riservatezza  per  cui  e'
          ammesso derogarvi. 
              4. Alle sanzioni amministrative  irrogate  dalla  Banca
          d'Italia,  dalla  CONSOB,   dall'ISVAP,   dalla   COVIP   e
          dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  non
          si  applicano  le  disposizioni  sul  pagamento  in  misura
          ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24  novembre
          1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per  le
          sanzioni indicate dall'articolo 193,  comma  2,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58,  per  la   violazione   delle   disposizioni   previste
          dall'articolo 120, commi 2,  3  e  4,  del  medesimo  testo
          unico. 
              5. (abrogato). 
              6. (abrogato). 
              6-bis.  Nell'esercizio  delle   proprie   funzioni   di
          controllo le Autorita' di cui  al  comma  1  e  l'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato, i  componenti  dei
          loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei  danni
          cagionati da atti o comportamenti posti in essere con  dolo
          o colpa grave.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  310  del  decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  («Norme  in  materia
          ambientale», pubblicato in  Gazz.  Uff.,  S.O.,  14  aprile
          2006, n. 88), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 310. Ricorsi.- 1. I soggetti di cui  all'articolo
          309, comma 1, sono legittimati ad agire, secondo i principi
          generali, per l'annullamento degli atti e dei provvedimenti
          adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte
          sesta del presente  decreto  nonche'  avverso  il  silenzio
          inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio e per il risarcimento del danno subito  a  causa
          del  ritardo  nell'attivazione,  da  parte   del   medesimo
          Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o  di
          contenimento del danno ambientale. 
              2. Nell'ipotesi di  cui  al  comma  1,  il  ricorso  al
          giudice  amministrativo,  puo'  essere  preceduto  da   una
          opposizione depositata presso il Ministero dell'ambiente  e
          della tutela del territorio o inviata presso la sua sede  a
          mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento entro
          trenta giorni dalla notificazione,  comunicazione  o  piena
          conoscenza dell'atto. In  caso  di  inerzia  del  Ministro,
          analoga opposizione puo' essere proposta entro il  suddetto
          termine decorrente dalla  scadenza  del  trentesimo  giorno
          successivo all'effettuato deposito dell'opposizione  presso
          il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 
              3. Se sia stata presentata l'opposizione e  non  ancora
          il  ricorso  al  giudice  amministrativo,  quest'ultimo  e'
          proponibile entro il termine di sessanta giorni  decorrenti
          dal ricevimento della decisione di rigetto dell'opposizione
          oppure   dal   trentunesimo    giorno    successivo    alla
          presentazione dell'opposizione se il Ministro  non  si  sia
          pronunciato. 
              4.  Resta  ferma  la   facolta'   dell'interessato   di
          ricorrere  in  via  straordinaria   al   Presidente   della
          Repubblica  nel  termine   di   centoventi   giorni   dalla
          notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto o
          provvedimento che si ritenga illegittimo e lesivo.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  316  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  316.  Ricorso  avverso  l'ordinanza.  -  1.   Il
          trasgressore,  entro  il  termine  perentorio  di  sessanta
          giorni   dalla   comunicazione   dell'ordinanza   di    cui
          all'articolo   313,    puo'    ricorrere    al    Tribunale
          amministrativo regionale, competente in relazione al  luogo
          nel quale si e' prodotto il danno ambientale. 
              2.  Il  trasgressore  puo'   far   precedere   l'azione
          giurisdizionale  dal  ricorso   in   opposizione   di   cui
          all'articolo 310, commi 2 e 3. 
              3. Il trasgressore puo' proporre  altresi'  ricorso  al
          Presidente  della  Repubblica  nel  termine  di  centoventi
          giorni  dalla  ricevuta   notificazione   o   comunicazione
          dell'ordinanza o dalla sua piena conoscenza.». 
              - La legge 27 dicembre 2006, n. 296 («Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007)»)  e'  pubblicata  in  Gazz.
          Uff., S.O., 27 dicembre 2006, n. 299). 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo   2   agosto   2007,   n.   145    («Attuazione
          dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la
          direttiva  84/450/CEE   sulla   pubblicita'   ingannevole»,
          pubblicato in Gazz. Uff. 6 settembre 2007,  n.  207),  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 8. Tutela amministrativa e  giurisdizionale.-  1.
          L'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato,  di
          seguito  chiamata  Autorita',  esercita   le   attribuzioni
          disciplinate dal presente articolo. 
              2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto
          o  organizzazione  che  ne  abbia  interesse,  inibisce  la
          continuazione ed  elimina  gli  effetti  della  pubblicita'
          ingannevole e comparativa illecita. Per lo svolgimento  dei
          compiti di cui al comma 1, l'Autorita' puo' avvalersi della
          Guardia  di  Finanza  che  agisce  con  i  poteri  ad  essa
          attribuiti  per  l'accertamento  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto e dell'imposta sui redditi. 
              3. L'Autorita' puo' disporre con provvedimento motivato
          la sospensione provvisoria della pubblicita' ingannevole  e
          comparativa illecita in caso  di  particolare  urgenza.  In
          ogni  caso,   comunica   l'apertura   dell'istruttoria   al
          professionista e, se il committente non e' conosciuto, puo'
          richiedere al proprietario del  mezzo  che  ha  diffuso  il
          messaggio  pubblicitario  ogni   informazione   idonea   ad
          identificarlo. L'Autorita' puo',  altresi',  richiedere  ad
          ogni soggetto le informazioni ed i documenti  rilevanti  al
          fine dell'accertamento  dell'infrazione.  Si  applicano  le
          disposizioni previste dall'articolo 14, commi  2,  3  e  4,
          della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
              4.  In  caso  di  inottemperanza,  senza   giustificato
          motivo,  a  quanto   disposto   dall'Autorita'   ai   sensi
          dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990,  n.
          287,  l'Autorita'  applica  una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00  euro.  Qualora  le
          informazioni  o  la  documentazione   fornite   non   siano
          veritiere, l'Autorita' applica una sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro. 
              5. L'Autorita'  puo'  disporre  che  il  professionista
          fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati  di  fatto
          contenuti nella pubblicita' se, tenuto conto dei diritti  o
          degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi
          altra  parte  nel  procedimento,  tale   esigenza   risulti
          giustificata, date le circostanze del  caso  specifico.  Se
          tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati
          di fatto sono considerati inesatti. 
              6. Quando la pubblicita' e' stata o deve essere diffusa
          attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per  via
          radiofonica    o    televisiva    o    altro    mezzo    di
          telecomunicazione,  l'Autorita',   prima   di   provvedere,
          richiede il parere dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni. 
              7. Ad eccezione dei casi di  manifesta  scorrettezza  e
          gravita'  l'Autorita'  puo'  ottenere  dal   professionista
          responsabile della pubblicita'  ingannevole  e  comparativa
          illecita   l'assunzione   dell'impegno   a    porre    fine
          all'infrazione,  cessando  la  diffusione  della  stessa  o
          modificandola  in  modo   da   eliminare   i   profili   di
          illegittimita'. L'Autorita' puo' disporre la  pubblicazione
          della   dichiarazione   di   assunzione   dell'impegno   in
          questione, a cura  e  spese  del  professionista.  In  tali
          ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni,
          puo' renderli obbligatori per il professionista e  definire
          il   procedimento    senza    procedere    all'accertamento
          dell'infrazione. 
              8. L'Autorita', se ritiene la pubblicita' ingannevole o
          il messaggio di pubblicita' comparativa illecito, vieta  la
          diffusione, qualora non ancora  portata  a  conoscenza  del
          pubblico, o la continuazione, qualora  sia  gia'  iniziata.
          Con il medesimo provvedimento puo' essere disposta, a  cura
          e  spese  del  professionista,   la   pubblicazione   della
          delibera, anche per estratto,  nonche',  eventualmente,  di
          un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire
          che  la  pubblicita'  ingannevole   o   il   messaggio   di
          pubblicita'  comparativa  illecito  continuino  a  produrre
          effetti. 
              9. Con il provvedimento che vieta la  diffusione  della
          pubblicita', l'Autorita' dispone inoltre l'applicazione  di
          una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00  euro  a
          500.000,00 euro, tenuto conto della gravita' e della durata
          della violazione.  Nel  caso  di  pubblicita'  che  possono
          comportare un  pericolo  per  la  salute  o  la  sicurezza,
          nonche'  suscettibili  di   raggiungere,   direttamente   o
          indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non  puo'
          essere inferiore a 50.000,00 euro. 
              10. Nei casi  riguardanti  pubblicita'  inserite  sulle
          confezioni  di  prodotti,  l'Autorita',   nell'adottare   i
          provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro
          esecuzione un termine che tenga  conto  dei  tempi  tecnici
          necessari per l'adeguamento. 
              11.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del
          mercato, con proprio regolamento, da emanarsi entro novanta
          giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto
          legislativo, disciplina la procedura istruttoria,  in  modo
          da garantire il contraddittorio, la piena cognizione  degli
          atti e la verbalizzazione. 
              12.  In  caso  di   inottemperanza   ai   provvedimenti
          d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti
          di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso  di  mancato  rispetto
          degli impegni assunti ai sensi  del  comma  7,  l'Autorita'
          applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00
          a 150.000,00 euro. Nei  casi  di  reiterata  inottemperanza
          l'Autorita' puo'  disporre  la  sospensione  dell'attivita'
          d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
              13.   Per   le   sanzioni   amministrative   pecuniarie
          conseguenti  alle  violazioni  del  presente   decreto   si
          osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
          nel capo I, sezione I, e negli articoli 26,  27,  28  e  29
          della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e   successive
          modificazioni. Il pagamento delle  sanzioni  amministrative
          di cui al presente articolo deve  essere  effettuato  entro
          trenta   giorni   dalla    notifica    del    provvedimento
          dell'Autorita'. 
              14.  Ove  la  pubblicita'  sia  stata   assentita   con
          provvedimento  amministrativo,   preordinato   anche   alla
          verifica del carattere non ingannevole della  stessa  o  di
          liceita'  del  messaggio  di  pubblicita'  comparativa,  la
          tutela dei soggetti e delle organizzazioni che  vi  abbiano
          interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso
          al   giudice    amministrativo    avverso    il    predetto
          provvedimento. 
              15.  E'  comunque  fatta  salva  la  giurisdizione  del
          giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale,
          a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonche',  per
          quanto concerne la pubblicita' comparativa, in  materia  di
          atti compiuti in violazione della  disciplina  sul  diritto
          d'autore protetto dalla legge 22 aprile  1941,  n.  633,  e
          successive modificazioni, e del marchio d'impresa  protetto
          a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,  e
          successive modificazioni, nonche'  delle  denominazioni  di
          origine riconosciute e protette in Italia e di altri  segni
          distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti. 
              16. Al fine di consentire l'esercizio delle  competenze
          disciplinate dal presente  decreto,  il  numero  dei  posti
          previsti per la pianta  organica  del  personale  di  ruolo
          dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del  mercato
          dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990,  n.
          287, e' incrementato di venti unita', di cui due di livello
          dirigenziale. Ai medesimi fini, e' altresi' incrementato di
          dieci unita' il numero dei contratti  di  cui  all'articolo
          11, comma 4,  della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  e
          l'Autorita' potra' avvalersi dell'istituto del comando  per
          un contingente di dieci unita'  di  personale.  Agli  oneri
          finanziari derivanti dalla presente disposizione  si  fara'
          fronte con le risorse raccolte ai sensi  dell'articolo  10,
          comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.». 
              - L'articolo 4 del decreto legge 23 maggio 2008, n.  90
          («Misure straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza  nel
          settore  dello  smaltimento  dei  rifiuti   nella   regione
          Campania e ulteriori disposizioni  di  protezione  civile»,
          pubblicato in Gazz. Uff. 23 maggio 2008, n.  12),  abrogato
          dal presente decreto, recava: 
              «Art. 4. Tutela giurisdizionale. » 
              - Per il testo dell'articolo 54 del  decreto  legge  25
          giugno 2008, n. 112 si vedano le note sub articolo 3  dell'
          allegato 4. 
              - La legge 6  agosto  2008,  n.  133  («Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n.  112,  recante  disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria») e' pubblicata in Gazz. Uff., S.O.,  21  agosto
          2008, n. 195. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  20  del  decreto
          legge 29 novembre 2008, n.  185  («Misure  urgenti  per  il
          sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale», pubblicato in Gazz.  Uff.,  S.O.,  29  novembre
          2008, n. 280), come modificato dal presente decreto,  fermo
          quanto previsto dall'articolo  15,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 20 marzo 2010, n.53: 
              «Art. 20. (Norme straordinarie  per  la  velocizzazione
          delle procedure esecutive di  progetti  facenti  parte  del
          quadro  strategico  nazionale  e  simmetrica  modifica  del
          relativo regime di  contenzioso  amministrativo)  -  1.  In
          considerazione  delle  particolari   ragioni   di   urgenza
          connesse      con      la      contingente       situazione
          economico-finanziaria del Paese ed al fine di  sostenere  e
          assistere  la  spesa  per  investimenti,  compresi   quelli
          necessari per la  messa  in  sicurezza  delle  scuole,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro competente per  materia  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          individuati  gli  investimenti   pubblici   di   competenza
          statale, ivi  inclusi  quelli  di  pubblica  utilita',  con
          particolare   riferimento   agli   interventi   programmati
          nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale  programmazione
          nazionale, ritenuti prioritari per  lo  sviluppo  economico
          del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed
          i connessi riflessi sociali,  nel  rispetto  degli  impegni
          assunti a livello internazionale.  Il  decreto  di  cui  al
          presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
          dello  sviluppo  economico   quando   riguardi   interventi
          programmati    nei    settori    dell'energia    e    delle
          telecomunicazioni. Per quanto riguarda  gli  interventi  di
          competenza regionale si provvede con decreto del Presidente
          della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province
          autonome di Trento e di Bolzano. 
              2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i
          tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e
          il  quadro  finanziario  dello  stesso.  Sul  rispetto  dei
          suddetti tempi vigilano commissari  straordinari  delegati,
          nominati con i medesimi provvedimenti. 
              3.  Il  commissario  nominato  ai  sensi  del  comma  2
          monitora  l'adozione  degli  atti   e   dei   provvedimenti
          necessari  per   l'esecuzione   dell'investimento;   vigila
          sull'espletamento delle procedure realizzative e su  quelle
          autorizzative, sulla stipula dei  contratti  e  sulla  cura
          delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le
          risorse disponibili assegnate a tale  fine.  Esercita  ogni
          potere di impulso, attraverso il piu' ampio  coinvolgimento
          degli enti e dei  soggetti  coinvolti,  per  assicurare  il
          coordinamento degli stessi ed il rispetto dei  tempi.  Puo'
          chiedere agli  enti  coinvolti  ogni  documento  utile  per
          l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o
          non  sia  possibile  rispettare  i  tempi   stabiliti   dal
          cronoprogramma, il commissario comunica  senza  indugio  le
          circostanze del ritardo al Ministro competente,  ovvero  al
          Presidente della Giunta regionale  o  ai  Presidenti  delle
          province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano.   Qualora
          sopravvengano circostanze che impediscano la  realizzazione
          totale  o  parziale   dell'investimento,   il   commissario
          straordinario  delegato  propone  al  Ministro   competente
          ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti
          delle province autonome di Trento e di  Bolzano  la  revoca
          dell'assegnazione delle risorse. 
              4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3,
          il commissario  ha,  sin  dal  momento  della  nomina,  con
          riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad  ogni  atto
          necessario  per  la  sua  esecuzione,   i   poteri,   anche
          sostitutivi,  degli  organi  ordinari  o  straordinari.  Il
          commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
          e  nel  rispetto  comunque  della   normativa   comunitaria
          sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi  e
          forniture, nonche' dei principi  generali  dell'ordinamento
          giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto  disposto
          dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133; i decreti di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo contengono l'indicazione  delle  principali  norme
          cui si intende derogare. 
              5.   Il   commissario,   se    alle    dipendenze    di
          un'amministrazione  pubblica  statale,  dalla  data   della
          nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,
          e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa  vigente,
          fermo restando quanto previsto dal  comma  9  del  presente
          articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al  rientro
          dal fuori ruolo, al dipendente  di  cui  al  primo  periodo
          viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza  di
          disponibilita'    di    posti,    il    dipendente    viene
          temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria,  da
          riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i
          relativi  oneri  sono   compensati   mediante   contestuale
          indisponibilita'  di  un  numero  di   posti   dirigenziali
          equivalenti dal  punto  di  vista  finanziario,  idonei  ad
          assicurare il rispetto del limite di  spesa  sostenuto  per
          tali finalita' a legislazione vigente. Per  lo  svolgimento
          dei compiti di cui al  presente  articolo,  il  commissario
          puo'   avvalersi   degli   uffici   delle   amministrazioni
          interessate e del soggetto competente in via ordinaria  per
          la realizzazione dell'intervento. 
              6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze  emesse
          dal commissario  non  possono  comportare  oneri  privi  di
          copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81  della
          Costituzione e determinare effetti peggiorativi  sui  saldi
          di  finanza  pubblica,  in  contrasto  con  gli   obiettivi
          correlati con il patto di stabilita' con l'Unione Europea. 
              7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri  delega  il
          coordinamento e la vigilanza  sui  commissari  al  Ministro
          competente per materia che esplica  le  attivita'  delegate
          avvalendosi delle  strutture  ministeriali  vigenti,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.
          Per gli interventi di competenza  regionale  il  Presidente
          della Giunta Regionale individua  la  competente  struttura
          regionale. Le strutture di cui al presente comma  segnalano
          alla  Corte  dei  Conti  ogni  ritardo  riscontrato   nella
          realizzazione  dell'investimento,  ai  fini  dell'eventuale
          esercizio   dell'azione   di   responsabilita'    di    cui
          all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
              8.(abrogato). 
              9.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente  per  materia
          in relazione alla tipologia degli interventi,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          stabiliti i criteri  per  la  corresponsione  dei  compensi
          spettanti ai commissari straordinari  delegati  di  cui  al
          comma  2.  Alla  corrispondente  spesa  si   fara'   fronte
          nell'ambito delle risorse assegnate  per  la  realizzazione
          dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
          quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
          non   siano   rispettati   i   termini   per   l'esecuzione
          dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
          si  provvede  con  decreti  del  Presidente  della   Giunta
          Regionale. 
              10. Per la realizzazione delle infrastrutture  e  degli
          insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
          si applica quanto specificamente previsto dalla  Parte  II,
          Titolo III, Capo IV,  del  codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163.  Nella  progettazione
          esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
          e  insediamenti   produttivi   strategici   di   preminente
          interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
          IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n.  163
          del 2006, approvati prima della data di entrata  in  vigore
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  2004,
          n.  142,  si   applicano   i   limiti   acustici   previsti
          nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del  Presidente
          della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo
          11, comma  2,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 142 del 2004. 
              10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  18  aprile
          1994, n. 383, e' sostituito dal seguente: 
              «4. L'approvazione dei progetti, nei  casi  in  cui  la
          decisione  sia  adottata  dalla  conferenza   di   servizi,
          sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa,  i  pareri,
          le  concessioni,  anche  edilizie,  le  autorizzazioni,  le
          approvazioni, i nulla osta, previsti  da  leggi  statali  e
          regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso  il
          proprio dissenso nell'ambito della conferenza  di  servizi,
          l'amministrazione  statale  procedente,  d'intesa  con   la
          regione  interessata,  valutate  le  specifiche  risultanze
          della conferenza di servizi e tenuto conto delle  posizioni
          prevalenti espresse  in  detta  sede,  assume  comunque  la
          determinazione   di   conclusione   del   procedimento   di
          localizzazione   dell'opera.   Nel   caso   in    cui    la
          determinazione   di   conclusione   del   procedimento   di
          localizzazione dell'opera  non  si  realizzi  a  causa  del
          dissenso  espresso  da   un'amministrazione   dello   Stato
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita' ovvero dalla regione  interessata,  si
          applicano le disposizioni di cui  all'articolo  81,  quarto
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio 1977, n. 616». 
              10-ter.  Al  fine  della  sollecita   progettazione   e
          realizzazione delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          produttivi di cui al comma 10 del  presente  articolo,  per
          l'attivita' della struttura tecnica  di  missione  prevista
          dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del  citato  codice
          di  cui  al  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,   e'
          autorizzata l'ulteriore spesa di  1  milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari  a
          1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e  2010,  si
          provvede      mediante       corrispondente       riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma
          40, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive
          modificazioni. 
              10-quater. Al fine di accedere al  finanziamento  delle
          opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
          per   gli   investimenti   (BEI),   il   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
          di  collaborazione   con   la   BEI   stessa.   L'area   di
          collaborazione con la  BEI  riguarda  prioritariamente  gli
          interventi    relativi    alle    opere    infrastrutturali
          identificate  nel  primo  programma  delle   infrastrutture
          strategiche, approvato dal Comitato  interministeriale  per
          la programmazione economica con  delibera  n.  121  del  21
          dicembre 2001, pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo  2002,  e  finanziato
          dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443,  ovvero  identificate
          nella direttiva 2004/54/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
          di  sicurezza  per  le   gallerie   della   rete   stradale
          transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo  IV,
          del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163  del
          2006,  nel  rispetto  dei  requisiti  e  delle   specifiche
          necessari per l'ammissibilita' al  finanziamento  da  parte
          della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
          e' tenuta statutariamente ad attenersi. 
              10-quinquies. Ai fini di cui  al  comma  10-quater,  il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  comunica
          ogni anno alla  BEI  una  lista  di  progetti,  tra  quelli
          individuati     dal     Documento     di     programmazione
          economico-finanziaria ai sensi dell'articolo  1,  comma  1,
          della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  e   successive
          modificazioni, suscettibili  di  poter  beneficiare  di  un
          finanziamento da parte della BEI stessa. 
              10-quinquies.1. I soggetti  beneficiari  di  contributi
          pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto  dall'
          articolo 4, commi 177 e 177-bis, della  legge  24  dicembre
          2003,  n.  350,   e   successive   modificazioni,   possono
          richiedere il finanziamento da parte  della  Banca  europea
          per  gli  investimenti  secondo  le  forme  documentali   e
          contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni
          di finanziamento di scopo. 
              10-sexies. Al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
              a) all'articolo 185, comma 1, dopo la  lettera  c),  e'
          aggiunta la seguente: «c-bis) il suolo  non  contaminato  e
          altro materiale allo  stato  naturale  escavato  nel  corso
          dell'attivita'  di  costruzione,  ove  sia  certo  che   il
          materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo stato
          naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato»; 
              b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti
          parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185».». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 46 della  legge  18
          giugno  2009,  n.  69  («Disposizioni   per   lo   sviluppo
          economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
          materia di processo  civile»,  pubblicata  in  Gazz.  Uff.,
          S.O., 19 giugno 2009, n. 140), come modificato dal presente
          decreto: 
              «Art. 46. (Modifiche al libro  secondo  del  codice  di
          procedura civile)  -  1.  All'articolo  163,  terzo  comma,
          numero 7), del codice di procedura civile, le  parole:  «di
          cui all'articolo 167» sono sostituite dalle  seguenti:  «di
          cui agli articoli 38 e 167». 
              2. Il secondo comma dell'articolo  182  del  codice  di
          procedura civile e' sostituito dal seguente: «Quando rileva
          un  difetto  di  rappresentanza,   di   assistenza   o   di
          autorizzazione ovvero un vizio che  determina  la  nullita'
          della procura al difensore, il giudice assegna  alle  parti
          un termine perentorio per  la  costituzione  della  persona
          alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per  il
          rilascio delle necessarie  autorizzazioni,  ovvero  per  il
          rilascio della procura alle  liti  o  per  la  rinnovazione
          della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi,  e  gli
          effetti  sostanziali  e  processuali   della   domanda   si
          producono fin dal momento della prima notificazione». 
              3. L'articolo 184-bis del codice di procedura civile e'
          abrogato. 
              4. Il primo  comma  dell'articolo  191  del  codice  di
          procedura civile e'  sostituito  dal  seguente:  «Nei  casi
          previsti  dagli  articoli  61   e   seguenti   il   giudice
          istruttore,  con  ordinanza  ai  sensi  dell'articolo  183,
          settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina  un
          consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale
          il consulente deve comparire». 
              5. Il terzo  comma  dell'articolo  195  del  codice  di
          procedura civile e' sostituito dal seguente: «La  relazione
          deve essere trasmessa dal consulente alle parti  costituite
          nel  termine  stabilito  dal  giudice  con  ordinanza  resa
          all'udienza  di  cui  all'articolo  193.  Con  la  medesima
          ordinanza il giudice fissa il termine  entro  il  quale  le
          parti  devono  trasmettere   al   consulente   le   proprie
          osservazioni sulla relazione e il termine,  anteriore  alla
          successiva udienza,  entro  il  quale  il  consulente  deve
          depositare in cancelleria  la  relazione,  le  osservazioni
          delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse». 
              6. All'articolo 249 del codice di procedura civile,  le
          parole: «degli articoli 351 e 352 del codice  di  procedura
          penale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «degli  articoli
          200, 201 e 202 del codice di procedura penale». 
              7.  All'articolo  255,  primo  comma,  del  codice   di
          procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
          «In  caso   di   ulteriore   mancata   comparizione   senza
          giustificato motivo, il giudice  dispone  l'accompagnamento
          del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo
          condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200  euro  e
          non superiore a 1.000 euro». 
              8. Al libro secondo, titolo I, capo  II,  sezione  III,
          paragrafo  8,  del  codice  di   procedura   civile,   dopo
          l'articolo 257 e' aggiunto il seguente:  «Art.  257-bis.  -
          (Testimonianza scritta). - Il  giudice,  su  accordo  delle
          parti, tenuto conto della natura  della  causa  e  di  ogni
          altra circostanza, puo' disporre di assumere la deposizione
          chiedendo  al  testimone,  anche  nelle  ipotesi   di   cui
          all'articolo 203, di fornire, per iscritto  e  nel  termine
          fissato, le risposte  ai  quesiti  sui  quali  deve  essere
          interrogato. Il giudice, con il  provvedimento  di  cui  al
          primo  comma,  dispone  che  la  parte  che  ha   richiesto
          l'assunzione predisponga il  modello  di  testimonianza  in
          conformita' agli articoli ammessi e lo faccia notificare al
          testimone. Il testimone rende la deposizione compilando  il
          modello di testimonianza in ogni sua  parte,  con  risposta
          separata a ciascuno  dei  quesiti,  e  precisa  quali  sono
          quelli cui non e' in grado di  rispondere,  indicandone  la
          ragione. Il testimone sottoscrive la deposizione  apponendo
          la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del
          foglio di testimonianza, che spedisce in busta  chiusa  con
          plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
          Quando il testimone si avvale della  facolta'  d'astensione
          di cui all'articolo  249,  ha  l'obbligo  di  compilare  il
          modello di testimonianza, indicando le complete generalita'
          e i motivi di astensione. 
              Quando il testimone non  spedisce  o  non  consegna  le
          risposte scritte nel termine  stabilito,  il  giudice  puo'
          condannarlo alla pena pecuniaria di cui  all'articolo  255,
          primo  comma.  Quando  la  testimonianza  ha   ad   oggetto
          documenti di spesa gia' depositati dalle parti,  essa  puo'
          essere  resa  mediante   dichiarazione   sottoscritta   dal
          testimone e trasmessa al  difensore  della  parte  nel  cui
          interesse la prova e' stata ammessa, senza  il  ricorso  al
          modello di cui al secondo comma. Il giudice,  esaminate  le
          risposte o le dichiarazioni, puo' sempre  disporre  che  il
          testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al
          giudice delegato». 
              9. All'articolo 279 del codice di procedura civile sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il primo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
          collegio pronuncia ordinanza quando  provvede  soltanto  su
          questioni  relative  all'istruzione  della   causa,   senza
          definire  il  giudizio,  nonche'  quando  decide   soltanto
          questioni di competenza. In tal caso, se non  definisce  il
          giudizio,   impartisce   con   la   stessa   ordinanza    i
          provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa»; 
              b) al secondo  comma,  numero  1),  le  parole:  «o  di
          competenza» sono soppresse. 
              10. All'articolo 285 del codice di procedura civile, le
          parole:  «primo  e   terzo   comma»   sono   soppresse   e,
          all'articolo 330, primo  comma,  del  codice  di  procedura
          civile, dopo le parole:  «si  notifica»  sono  inserite  le
          seguenti: «, ai sensi dell'articolo 170,». 
              11. L'articolo 296 del codice di  procedura  civile  e'
          sostituito dal seguente: 
              «Art. 296. - (Sospensione su istanza delle parti). - Il
          giudice istruttore, su  istanza  di  tutte  le  parti,  ove
          sussistano giustificati motivi, puo' disporre, per una sola
          volta, che il processo rimanga sospeso per un  periodo  non
          superiore  a  tre   mesi,   fissando   l'udienza   per   la
          prosecuzione del processo medesimo». 
              12.  All'articolo  297,  primo  comma,  del  codice  di
          procedura civile, le parole:  «sei  mesi»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «tre mesi». 
              13. All'articolo 300 del codice di procedura civile, il
          quarto comma e' sostituito dal seguente: 
              «Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il
          processo  e'  interrotto  dal  momento  in  cui  il   fatto
          interruttivo  e'  documentato  dall'altra   parte,   o   e'
          notificato ovvero e' certificato dall'ufficiale giudiziario
          nella relazione di notificazione di uno  dei  provvedimenti
          di cui all'articolo 292». 
              14. All'articolo 305 del codice di procedura civile, le
          parole: «sei mesi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tre
          mesi». 
              15. All'articolo 307 del  codice  di  procedura  civile
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al primo comma, le parole: «del secondo comma»  sono
          soppresse e le parole:  «un  anno»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «tre mesi»; 
              b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sei» e'
          sostituita dalla seguente: «tre»; 
              c) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
              «L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata,  anche
          d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero  con
          sentenza del collegio». 
              16. All'articolo 310,  secondo  comma,  del  codice  di
          procedura civile, le parole:  «e  quelle  che  regolano  la
          competenza» sono sostituite dalle seguenti: «e le  pronunce
          che regolano la competenza». 
              17.  All'articolo  327,  primo  comma,  del  codice  di
          procedura  civile,  le  parole:  «decorso  un  anno»   sono
          sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi». 
              18. All'articolo 345, terzo comma, primo  periodo,  del
          codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di
          prova» sono inserite le seguenti:  «e  non  possono  essere
          prodotti nuovi documenti» e dopo la parola: «proporli» sono
          inserite le seguenti: «o produrli». 
              19. All'articolo 353 del  codice  di  procedura  civile
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Rimessione
          al primo giudice per ragioni di giurisdizione»; 
              b)  al  secondo  comma,  le  parole:  «sei  mesi»  sono
          sostituite dalle seguenti: «tre mesi». 
              20. All'articolo 385 del codice di procedura civile, il
          quarto comma e' abrogato. 
              21. Al primo comma  dell'articolo  392  del  codice  di
          procedura civile, le  parole:  «un  anno»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «tre mesi». 
              22. All'articolo 442 del codice di procedura civile  e'
          aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              «Per le  controversie  di  cui  all'articolo  7,  terzo
          comma, numero 3-bis), non si osservano le  disposizioni  di
          questo capo, ne' quelle di cui  al  capo  primo  di  questo
          titolo». 
              23.  All'articolo  444,  primo  comma,  del  codice  di
          procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
          «Se l'attore e' residente all'estero la competenza  e'  del
          tribunale, in funzione di giudice  del  lavoro,  nella  cui
          circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima  del
          trasferimento all'estero ovvero, quando la  prestazione  e'
          chiesta dagli eredi, nella cui  circoscrizione  il  defunto
          aveva la sua ultima residenza». 
              24. Il primo comma  dell'articolo  291  del  codice  di
          procedura civile si applica anche nei  giudizi  davanti  ai
          giudici contabili.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 53 della  legge  23
          luglio  2009,  n.  99  («Disposizioni  per  lo  sviluppo  e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia», pubblicata in  Gazz.  Uff.,  S.O.,  31  luglio
          2009, n. 176), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 53. (Delega  al  Governo  per  la  riforma  della
          disciplina in materia di camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura) 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  un
          decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400,  su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, d'intesa con la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  per  la  riforma  della
          disciplina in materia di camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura,  nel  rispetto  dei   seguenti
          principi e criteri direttivi: