Art. 141 
                          (Forme di tutela) 
 
   1. L'interessato puo' rivolgersi al Garante: 
   a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo
142, per rappresentare una violazione della disciplina  rilevante  in
materia di trattamento di dati personali; 
   b) mediante  segnalazione,  se  non  e'  possibile  presentare  un
reclamo  circostanziato  ai  sensi  della  lettera  a),  al  fine  di
sollecitare un  controllo  da  parte  del  Garante  sulla  disciplina
medesima; 
   c) mediante ricorso, se intende far valere gli  specifici  diritti
di cui all'articolo 7 secondo  le  modalita'  e  per  conseguire  gli
effetti previsti nella sezione III del presente capo.