Art. 174
                    Autorita' del comandante di bordo
    1.  Il  servizio radioelettrico a bordo delle navi e' posto sotto
l'autorita'  del  comandante o della persona responsabile della nave,
il  quale  deve  assicurare che esso sia svolto sotto l'osservanza di
tutte  le  norme  nazionali  ed internazionali vigenti riguardanti le
comunicazioni elettroniche.